LA COMMISSIONE
su proposta dell'avv. Marco Baldassarri, delegato per il settore;
Premesso:
che in data 10 novembre 2006 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione un «verbale di intesa»
siglato in data 24 ottobre 2006 tra lo stesso Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a. e le segreterie nazionali di SLC CGIL,
FISTEL CISL e UILCOM UIL (atto pervenuto in data 14 novembre 2006);
che, contestualmente alla trasmissione del predetto verbale di
intesa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha inviato a
questa Commissione anche il parere reso dall'Avvocatura Generale
dello Stato in data 13 ottobre 1999, con il quale quest'ultima ha
classificato l'attivita' di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come
servizio pubblico essenziale, come tale soggetto alla disciplina di
cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
che in data 24 novembre 2006 la Commissione ha inviato il testo
del suddetto verbale di intesa alle associazioni degli utenti, al
fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera
a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83;
che, sul verbale in questione non sono pervenute osservazioni da
parte di alcuna delle associazioni degli utenti destinatarie dello
stesso;
che e' ampiamente scaduto il termine concesso per la trasmissione
di eventuali pareri al riguardo;
Considerato:
che alcune delle attivita' svolte dall'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a., piu' precisamente quelle relative alla
pubblicazione della Gazzetta Ufficiale - parte prima -, devono essere
qualificate servizi pubblici essenziali;
che lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e
le organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL,
concordano con tale qualificazione, tanto e' vero che sono addivenute
alla sottoscrizione del suddetto verbale di intesa con il quale sono
individuate le prestazioni minime garantite in caso di sciopero;
che, in particolare, con il predetto verbale di intesa le parti
hanno convenuto di dover garantire la produzione della Gazzetta
Ufficiale - parte prima - anche in situazioni conflittuali,
limitatamente alla fase di preparazione, stampa, allestimento,
consegna agli organi istituzionali, vendita in agenzia e diffusione
telematica, in quanto «ritardare la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale di un atto normativo incide certamente sulla regolare
fruizione e tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel
caso di atti posti a tutela di diritti fondamentali quali la salute,
la sicurezza o qualsiasi tipo di liberta»;
Valuta idoneo il verbale di intesa sottoscritto in data 24 ottobre
2006 tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e SLC CGIL,
FISTEL CISL e UILCOM UIL;
Dispone la trasmissione della presente delibera all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ed alle organizzazioni
sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL ed al Ministro della
giustizia, nonche' la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera
n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle
Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'
l'inserimento sul sito internet della commissione.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e del
verbale di intesa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2007
Il presidente: Martone
Allegato
VERBALE D'INTESA
In data 24 ottobre 2006, presso la sede centrale di piazza Verdi
in Roma, ha avuto luogo un incontro tra l'Azienda e le segreterie
nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL.
Premesso:
-- che la legge 6 dicembre 1928, n. 2744 istitutiva dell'allora
Istituto Poligrafico dello Stato, dispone che l'Istituto provveda
alla gestione della Gazzetta Ufficiale;
-- che il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 dispone che
l'Istituto provveda all'amministrazione, alla stampa, alla vendita
del giornale, sotto la vigilanza del Provveditorato Generale dello
Stato;
-- che tali norme, pur se modificate ed integrate
successivamente, non hanno mai delegato ad altri soggetti pubblici il
compito di stampare la Gazzetta Ufficiale;
Considerato:
-- che le leggi e gli atti normativi dello Stato entrano in
vigore solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
-- che ritardare la pubblicazione in Gazzetta di un atto
normativo incide certamente sulla regolare fruizione e tutela dei
diritti di tutti i cittadini, soprattutto nel caso di atti posti a
tutela di diritti fondamentali quali la salute, la sicurezza o
qualsiasi tipo di liberta';
-- che il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ha
classificato tale lavorazione come servizio pubblico essenziale, ai
sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
e integrazioni: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge»;
-- che con tale compito istituzionale, attribuito dal regio
decreto del 1929, l'Istituto e' nell'impossibilita' di delegare ad
altri soggetti la realizzazione di detta pubblicazione;
Si conviene, tutto cio' premesso, che la produzione della
Gazzetta Ufficiale - parte prima - sia garantita anche in situazioni
conflittuali, limitatamente alla fase di preparazione, stampa,
allestimento, consegna agli organi istituzionali, vendita in agenzia,
diffusione telematica.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l'Azienda
(firmato)
Per le segreterie nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
(firmato) (firmato) (firmato)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato