IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali
previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato ed, in particolare, il comma 152 dell'art. 1, il quale
dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le
modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati
che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e
provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla
dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica, nonche' le
informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55
a 60;
Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modifiche, ed in particolare l'art. 6, concernente le addizionali
dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione
delle province d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive
istanze nell'ambito del tavolo tecnico attivato allo scopo presso
questa Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le
dichiarazioni presentate nel 2007;
Considerata, unitamente alle citate associazioni, l'esigenza di
proseguire il confronto tecnico cosi' avviato anche al fine di
individuare eventuali integrazioni degli scambi informativi oggetto
della presente determinazione;
Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure
informatiche per la gestione delle richieste e per assicurare la
disponibilita' dei dati;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha
espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio
2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei
dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica
devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia
delle dogane, a mezzo del «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al «Servizio Telematico
Doganale - E.D.I.» da parte dei comuni e delle province e' consentito
a partire dal 1° giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione
al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi
disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo
www.agenziadogane.gov.it
Art. 2.
1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili
i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo
presentate annualmente dai soggetti obbligati:
dati identificativi del soggetto obbligato;
anno di riferimento delle dichiarazioni;
consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e
provinciali, differenziati per aliquota.
2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono
resi disponibili a partire dal 1° luglio. Per le annualita'
successive essi sono disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni.
3. A decorrere dal 1° luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni
presentate nell'anno 2007, sono resi, altresi', disponibili i dati
relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad
addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni
degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti
entro il termine di prescrizione.
4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai
commi precedenti sono rese disponibili a partire dal 1° giugno 2007
sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
Art. 3.
1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio
dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza
operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione potra' essere integrata a seguito
delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato
allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2007
Il direttore: Guaiana
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato