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Gazzetta Ufficiale N. 77 del 2 Aprile 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2007
Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base
nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una
variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione
precedentemente stabilita;
Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 2000 al
2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 10,44 per cento per
gli anni 2000 al 2002;
Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del
Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 11,01 per cento per
gli anni 2002 al 2004;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le
gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno
precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti
nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la
rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la
rivalutazioni delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei
medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
dal 1° luglio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
414 del 30 ottobre 2006;
Visto che si e' verificata la variazione minima non inferiore al 10
per cento prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e vi e', quindi, la necessita' di provvedere alla determinazione
della misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da
assumersi a base della liquidazione delle prestazioni economiche con
decorrenza rispettivamente 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2005;
Considerata la necessita' di provvedere alla rideterminazione delle
medesime retribuzioni annue per gli anni 2004 e 2006 applicando gli
indici ISTAT;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno
2002, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari a 2,5;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno
2004, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari 1,7;
Considerato che per l'anno 2005 non si e' verificata la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 dicembre 2006,
ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente
provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle
prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da
lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
e dei loro superstiti, sono le seguenti:
dal 1° gennaio 2003 euro 45.293,32;
dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65;
dal 1° gennaio 2005 euro 50.280,11;
dal 1° luglio 2006 euro 5l.134,87.

Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la retribuzione pari ad euro 45.293,32 al 1° gennaio 2003
riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2002.
La retribuzione pari ad euro 50.280,11 al 1° gennaio 2005 riassorbe
l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2004.
Gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2006 dovranno essere
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e
4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base
per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 gennaio 2007
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 186


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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