La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti
per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi
a competizioni calcistiche, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1314):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi), dal Ministro senza portafoglio per le politiche
giovanili e le attivita' sportive (Melandri), dal Ministro
dell'interno (Amato), dal Ministro della giustizia
(Mastella) l'8 febbraio 2007.
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il
9 febbraio 2007 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 8ª e
della Commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 13 febbraio 2007.
Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede
referente, il 14, 21, 27 e 28 febbraio 2007.
Esaminato in aula il 20 e 27 febbraio 2007; l'1,
6 marzo 2007 ed approvato il 7 marzo 2007.
Camera dei deputati (atti n. 2340):
Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII
(Cultura), in sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri del
Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, V, VI,
VIII, IX, XI e della Commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite II e VII, in sede
referente, il 13, 14, 15, 19 marzo 2007.
Esaminato aula il 20 marzo 2007 ed approvato, con
modificazioni, il 27 marzo 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1314-B):
Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari
costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il
28 marzo 2007 con pareri delle Commissioni 5ª e 7ª.
Esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede
referente, il 28 marzo 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
32 dell'8 febbraio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato