IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita'
per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;
Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio,
senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto
periodo di tempo;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente per esame;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della
carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di
validita';
Decreta:
Art. 1.
Autorita' competente al rilascio della carta
di qualificazione del conducente
1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli
uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.
Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza
obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame
di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di
tipo KD;
b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida
equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.
2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente, nei casi di cui al comma 1, e' presentata all'ufficio
motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere
S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione del
conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validita' delle carte di qualificazione del conducente
rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre
2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009
se abilita al trasporto di cose.
Art. 3.
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di
qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il
conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica;
10) la data di scadenza di validita' della carta di
qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o
delle sottocategorie.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del
comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade
prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia
dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di
cose.
Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione
del conducente per documentazione
1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per
rinnovo di validita' o per duplicato per deterioramento, devono
essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche'
le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del
conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le
attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge
1° dicembre 1986, n. 870), nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4
del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di
qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o
distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della
tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre
1986, n. 870.
Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione
per conducenti
1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato
della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel
caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.
Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione
per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo' essere convertita in equipollente documento italiano ad
un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico
europeo puo' essere duplicata, per smarrimento o furto, in
equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso
le competenti autorita' dello Stato di rilascio, che la carta di
qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validita'
e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.
Art. 7.
Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti
1. La validita' della carta di qualificazione del conducente e'
rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito
territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha
svolto il corso di cui all'art. 21 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validita', detto
ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del
conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o
l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme
al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.
ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine
del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di
coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una
carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della
nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione
di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della
stessa, nonche' alla presentazione di una domanda cui sono allegate
le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3
e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente.
3. La validita' della nuova carta decorre dal giorno successivo a
quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha
effettuato il corso prima della scadenza della carta di
qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del
conducente, la validita' della nuova carta decorre dalla data di
rilascio dell'attestato di fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto
di persone puo' essere rinnovata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' da parte del suo titolare.
Art. 8.
Rilascio dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KC e KD
1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone
con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre,
decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu' rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con
la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre
dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono piu' rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria
C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono
ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
sensi dell'art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del Dipartimento: Fumero
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato