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Gazzetta Ufficiale N. 80 del 5 Aprile 2007

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007
Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio
dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di
qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i
conducenti professionali;
Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione dei
corsi, nonche' di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente;
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi
di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per
la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E,
sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte delle autoscuole
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di
cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui
all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione
automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono
corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti,
che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque
anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione
sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono
il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio,
utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare,
l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola
o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei
corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle
attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per
l'aggiornamento del nulla osta.
3. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica
al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di
ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al
fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi
direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole
1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica,
previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente
all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di
esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e
funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri
del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi
anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto
pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi
un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.
3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia per l'effettuazione
di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al
trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente
relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione puo' essere
rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del
programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che
della parte pratica del programma.
4. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione
generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui
all'allegato 2.
5. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure
professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque
anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione
sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto.
6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno
l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si
svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente,
tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed
il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli
di cui all'art. 12.

Art. 4.
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresi'
dimostrare di avere la disponibilita':
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che
per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di
una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per
gli allievi in proporzione alla disponibilita' di superficie
dell'aula. L'altezza minima dei locali e' quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere
costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli
autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci
pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del
motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi
frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta
pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il
monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un
cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il
servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3. Il materiale didattico di cui al comma 2, puo' essere sostituito
con supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprieta' o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000
chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o
superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita' di almeno
80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di
almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonche' del
cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in
un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del
trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi
di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a)
combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri;
nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000
chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la
larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere
capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h e devono
disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la
marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo
di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di
larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere
dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al
punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore
a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e
capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di
carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza
e di larghezza di almeno 2 metri presentato con un minimo di 800
chilogrammi di massa totale effettiva.
5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al
comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano
la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della
carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono
disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di
doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che
pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il
trasporto di persone.

Art. 5.
Finalita' dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica,
i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con
riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi
presteranno la loro attivita'. I docenti avranno altresi' cura di
richiamare l'attenzione degli allievi sulla necessita' di una guida
che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela
della vita umana, nonche' valorizzi l'attivita' dell'impresa presso
cui operano.

Art. 6.
Programma dei corsi di formazione iniziale
1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni
teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui
guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende
conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di cose, ovvero su un veicolo per la cui guida e' necessaria la
patente delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto
che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di
conducente.
2. Il programma del corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e
D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti
del cambio di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul
fondo stradale, fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico,
limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni
e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento
dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei
trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per
omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri
del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione
permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale
con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei
trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di
automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni
materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina
sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalita' e del traffico di
clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori (docente esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacita' di prevenire i rischi fisici: principi di
ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi
di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista
in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15
ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e
mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale,
medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacita' di valutare le situazioni d'emergenza:
condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare
di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e
primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione
degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus,
garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di
aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di
incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine
aziendale: importanza della qualita' della prestazione del conducente
per l'impresa, pluralita' dei ruoli e degli interlocutori del
conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro,
conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso
di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e
baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali
categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e
di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei
dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione,
montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di
teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti
dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei
documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni
al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente:
esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di
merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto
agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in
conto proprio, attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di
trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con
autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata,
autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di
conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del
conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di
teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di
sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del
veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di
teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di
persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone
rispetto alle varie modalita' di trasporto di persone (ferrovia,
autovetture private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto
di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto
internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di
autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di
trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) - (30 ore).
3. Il programma del corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e
D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione
ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio
stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con
evitamento ostacolo, ecc.);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita';
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento
ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei
sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di
assetto del veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del
veicolo per il carico e scarico dei bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento
ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole
per i passeggeri.
4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore
di assenza, di cui non piu' di dieci ore relativamente agli argomenti
di cui al comma 2, lettere b) e c). L'allievo assente per un numero
di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere
all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro
un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un
numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per
poter essere ammesso all'esame. E' obbligatoria la frequenza alle
20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di
guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso
ordinario.

Art. 7.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi
autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni
giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non
superiore ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato
dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore
14.
2. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi
contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo,
da venticinque partecipanti.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di
persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui
all'art. 6, com-ma 2, lettera c).
4. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di
cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art.
6, com-ma 2, lettera b).
5. I titolari di attestato di idoneita' professionale all'accesso
della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione
del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma
relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) ed
effettuano le lezioni pratiche.
6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale
devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al
modello previsto all'allegato 3. La presenza degli allievi alle
lezioni e' attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello
previsto all'allegato 4). Sul «registro di frequenza» e' annotata,
oltre alla presenza, la data e l'argomento della lezione ed il
nominativo del docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul
registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri
sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio e devono essere conservati per almeno
cinque anni.
7. Al termine del corso l'autoscuola o l'ente rilasciano,
all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto
all'allegato 5.

Art. 8.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo
1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o
di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di
qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno
in corso di validita'.

Art. 9.
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite
questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera
«V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa.
La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2,
lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a
sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di
risposte errate e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli
argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) o c), secondo il
tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il
candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La
prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al
massimo, di sei.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di
cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti,
relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La
prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di
persone sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2,
lettera c). La prova ha durata di centoventi minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
4. L'esame dei candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, gia' in possesso di attestato di
idoneita' professionale per l'accesso alla professione, relativa al
medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite questionario
comprendente sessanta quesiti ed attiene agli argomenti di cui al
punto a), del comma 2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi
minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al
massimo, di sei.
5. Al candidato che ha superato l'esame e' rilasciata la relativa
carta di qualificazione del conducente.
6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti
all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli
esami per il conseguimento delle patenti di guida.
7. L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione civile.
8. L'esame deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso,
trascorsi i quali, il candidato dovra' frequentare un nuovo corso per
essere ammesso all'esame.
9. Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione, il
candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi
almeno un mese dalla data del precedente esame.
10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea esibiscono, al momento dell'esame, pena la non ammissione
all'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validita',
ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno.

Art. 10.
Questionari d'esame
1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti,
e sono combinati secondo un metodo di casualita'.
2. La Direzione generale per la motorizzazione puo', altresi',
predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i
criteri stabiliti all'art. 9.

Art. 11.
Corsi di formazione periodica
1. I corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e
dagli enti ai sensi dell'art. 3.
2. Il programma del corso di formazione periodica e' solo teorico
ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida
(docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilita'
del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni
psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina
sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
b) programma per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente:
esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei
passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale
con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente:
esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto).
3. Il corso di formazione periodica puo' essere effettuato a
partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validita'
della carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia
scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando
esclusivamente il corso di formazione periodica. Il titolare della
carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni
procede al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica
e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.
4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione periodica
sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al
modello previsto all'allegato 6, preventivamente vidimato
dall'ufficio motorizzazione civile.
5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse, al
massimo, tre ore di assenza.
6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di
un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto
di conformita' ai programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli
allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza (conforme
all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in
uscita. L'assenza e' annotata sul registro entro quindici minuti
dall'orario di inizio delle lezioni. I registri hanno le pagine
numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio
motorizzazione civile e devono essere conservati per almeno cinque
anni.
7. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il
trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata
previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.

Art. 12.
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica
1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su
richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano visite
ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti
nel presente decreto, nonche' la regolarita' dei corsi. In occasione
delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano
le irregolarita' riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al
legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione
automobilistica o dell'ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi, l'ufficio
motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,
ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa
diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi
rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione civile dispone la cancellazione dell'allievo dal
registro di iscrizione.
4. Accertata la mancanza di uno o piu' requisiti necessari per
ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2,
ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3,
l'ufficio motorizzazione civile emana atto di diffida per
l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarita'
accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, l'ufficio
motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,
ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla
osta ovvero dell'autorizzazione.
5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi piu' volte nelle
sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione
generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca
rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i
corsi.

Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di
cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto esame e'
svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area
C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per
il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due
esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Ministro: Bianchi

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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