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Gazzetta Ufficiale N. 12 del 15 Gennaio 2008

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2007
Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Esaminata la deliberazione in data 3 ottobre 2007 con cui il
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per
l'anno 2008 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le spese del suo funzionamento, nonche' quella del limite massimo
delle quote annuali per il biennio 2008-2009 dovute ai rispettivi
Consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli elenchi
dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;
Considerato, che entrambe le misure rimaste invariate rispetto a
quelle fissate rispettivamente per l'anno 2007 e per il biennio
2006/2007, devono ritenersi congrue;
Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e
gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni;
Decreta:
E' approvata la deliberazione in data 3 ottobre 2007, con cui il
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in
Euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2008 al Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo
funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro
dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in Euro 50 il limite
massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2008-2009, ai
rispettivi Consigli regionali o interregionali dagli iscritti negli
elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi
speciali; ed ha altresi' disposto che le quote suddette, a norma
dell'art. 28 del Regolamento, sono ridotte alla meta' per gli
iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita', con
decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il
diritto alla pensione intera.
Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31
gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29 decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e
successive modificazioni).

Roma, 19 dicembre 2007

Il direttore generale: Papa


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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