Alle Associazioni nazionali
allevatori razze bovine
All'Assocarni
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione generale
dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana
agricoltori
Alla Confederazione produttori
agricoli COPAGRI
Alla Associazione generale
cooperative italiane AGCI
All'Anca-Lega
Alla Federazione nazionale
cooperative agricole
All'Assalzoo
Al Consorzio italiani macellatori
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All'Agea
Alla Commissione ministeriale
etichettatura carni bovine
Alle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano - Assessorati
agricoltura
Al Ministero dello sviluppo
economico
Al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali -
Dipartimento per la sanita'
pubblica veterinaria, la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti
All'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari - ICQ
Alla Direzione generale per
l'attuazione delle politiche
comunitarie e internazionali di
mercato
Come preannunciato nella precedente circolare n. 1 del 15 febbraio
2008(1), le disposizioni relative alle denominazioni di vendita delle
carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono
contenute nel regolamento (CE) n. 700/2007(2) e si applicano
esclusivamente a partire dal 1° luglio 2008. In Italia per le carni
ottenute da animali delle categorie di eta' 0 a 8 mesi la
denominazione di vendita sara' «vitello» o «carne di vitello», mentre
per quelle da 8 a 12 mesi e' prevista la denominazione «vitellone» o
«carne di vitellone». Le denominazioni di vendita sono espressamente
riportate nell'allegato XI-bis, parte III, art. 2 del regolamento
(CE) n. 1234/2007(3) (regolamento unico OCM) cosi' come modificato
dal regolamento (CE) n. 361/2008(4).
Per i bovini adulti l'unica denominazione di vendita obbligatoria
e' «bovino adulto».
Per poter fornire, invece, informazioni sulla categoria e'
necessario disporre di un disciplinare di etichettatura facoltativa
approvato ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.
1760/2000(5). Valgono al riguardo le indicazioni fornite con
circolare n. 5 del 15 ottobre 2001(6) e circolare n. 1 del 9 aprile
2003(7). Cio' anche in caso di bovini di eta' compresa fra i 12 e 24
mesi ricadenti nella categoria delle carcasse: «A: animale maschio
non castrato di eta' inferiore a due anni» prevista dal predetto
regolamento CE n. 1183/2006(8), allorche' si intenda riportare la
dizione «vitellone» (bovini di eta' compresa tra 12 e 24 mesi)
comunemente accettata dal commercio e conosciuta dal consumatore a
livello locale ed ora anche consentita dal citato regolamento (CE) n.
700/2007.
Per i disciplinari che prevedono quest'ultima possibilita',
l'informazione «vitellone» deve essere comunque sempre affiancata
alla denominazione di vendita «bovino adulto», cio' al fine di
evitare confusioni con la denominazione di vendita «vitellone»
prevista dal regolamento n. 700/2007 per i bovini di eta' compresa
tra 8\div12 mesi.
Roma, 24 luglio 2008
Il direttore generale
dello sviluppo rurale,
delle infrastrutture e dei servizi
Blasi
(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
del 3 marzo 2008.
(2) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 161
del 22 giugno 2007.
(3) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 299
del 16 novembre 2007.
(4) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 121
del 7 maggio 2008.
(5) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 204
dell'11 agosto 2000.
(6) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250
del 26 ottobre 2001.
(7) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93
del 22 aprile 2003.
(8) Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 214
del 4 agosto 2006.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato