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Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2008

Competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di attivita' inerenti i compiti che l'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 20 concernente le competenze del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 aprile 2005 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del
Consiglio dei Ministri, dott. Gianni Letta;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, della legge 25 giugno 2005, n. 109,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008,
n. 2 che ribadisce l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dei compiti di vigilanza sulla SIAE;
Ravvisata la necessita' di individuare, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura generale preposta
alle attivita' connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art.
1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2;
Ritenuto opportuno, in ragione della contiguita' della materia del
diritto d'autore con le materie che la normativa vigente attribuisce
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, individuare
quest'ultimo quale struttura generale preposta alle attivita'
connesse all'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 3,
legge 9 gennaio 2008, n. 2 e all'art. 19, legge 18 agosto 2000, n.
248;

Decreta:

Art. 1.
1. Le attivita' inerenti i compiti che l'art. 1, comma 3, della
legge 9 gennaio 2008, n. 2, attribuisce al Presidente del Consiglio
dei Ministri, sono svolte dal Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolge,
altresi', funzioni di segreteria per il Comitato per la tutela della
proprieta' intellettuale, di cui all'art. 19 della legge 18 agosto
2000, n. 248.

Art. 2.
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a
carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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