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Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli
andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo
triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in
materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita'
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di
energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
(( 1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno
2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al
suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di
carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )).

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione

Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni
)) dall'articolo 89, (( comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259. All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete
altresi' l'emanazione del regolamento in materia di installazione
delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo
16, comma 7, del testo unico di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al (( comma 4 )) sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora
esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica
o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche (( e )) le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno
2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto. Possono applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli )) dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su
immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 89 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«Art. 89 (Coubicazione e condivisione di
infrastrutture). - 1. Quando un operatore che fornisce reti
di comunicazione elettronica ha il diritto di installare
infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu'
ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita',
anche mediante l'adozione di specifici regolamenti,
incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali
infrastrutture o proprieta'.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). (Testo A):
«7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). -
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente giunta
regionale ovvero alle competenti giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei presidenti
delle regioni interessate.
3-quater In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 45 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001:
«Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attivita). - 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la denuncia di inizio attivita',
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis
14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».
«Art. 45 (Norme relative all'azione penale). - 1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finche' non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il
diniego del permesso in sanatoria di cui all'art. 36,
l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa
entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del gia'
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
«Art. 90 (Pubblica utilita' - Espropriazione). - 1. Gli
impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti
impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e
le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere
di cui ai commi 1 e 2, puo' esperirsi la procedura di
esproprio prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura puo'
essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di
vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
erariali competenti.».
«Art. 91 (Limitazioni legali della proprieta). - 1.
Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia
dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od
altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.».

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione

Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) del
comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni
al capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a) , costituite da non piu' di sette anni, possedute da
almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere (( c) e
c-bis) )) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che
svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle
medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non
puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Plusvalenze) . - 1.-5. (Omissis) .
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui
all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7-9. (Omissis) .».

Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione

Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
(( alla valorizzazione )) delle risorse finanziarie destinate allo
scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali,
possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la
partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un
sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi
locali. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli
stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
(( 1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilita'
economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate
dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle
iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da
stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza,
a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui
fondi strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo
per gli investimenti )).
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999:
«Art. 44 (Strumenti di ingegneria finanziaria) . -
Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali
possono finanziare spese connesse a un'operazione
comprendente contributi per sostenere strumenti di
ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole
e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di
garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo
urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra
settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un
piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi
di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in
diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia,
fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa e'
attuata dallo Stato membro o dall'autorita' di gestione in
una o piu' delle seguenti forme:
a) aggiudicazione di un appalto pubblico in
conformita' della normativa vigente in materia;
b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non
sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa
in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel
presente contesto come un contributo finanziario diretto
accordato a titolo di una liberalita':
i) alla BEI o al FEI; oppure
ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a
presentare proposte, se cio' e' conforme a una legge
nazionale compatibile con il trattato.
Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'art. 103, paragrafo 3.

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso (( verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni )) ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare
indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi
di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al
(( comma 198 )) si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, (( industria,
artigianato e agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della
Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il
Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di categoria
interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale
andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al
pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico. (( Nel sito sono altresi'
tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto,
elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari
ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 200 e 201 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008); cosi' come modificato dalla presente
legge:
«200. Il Garante di cui al comma 198 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le
proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le
dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove
necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.».

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di
investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad
investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta
giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto,
sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli
interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita'
delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente
vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di
utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22
e 24. E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad
eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5,
6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al
presente articolo.


Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
L 379 del 28 dicembre 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 11, 20, 22
e 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251
(Provvedimenti per il sostentamento delle esportazioni
italiane), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
«Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per
settori e comprensori, individuati con provvedimento della
regione tra produttori singoli o associati, cooperative
agricole di commercializzazione e di trasformazione anche
con la partecipazione di enti pubblici territoriali,
possono essere concessi con decreto del Ministro del
commercio con l'estero, sentito il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari
annuali, purche' non diretti a sovvenzionare
l'esportazione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i
contributi di cui al comma precedente possono essere
concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dei
contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21
febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.
I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di
cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati
dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministro del commercio con
l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.
... .
Per favorire una promozione sinergica del prodotto
italiano, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono
essere concessi contributi d'intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra
piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare
e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
dell'attrazione della domanda estera.».
«Art. 11. - L'ICE e' autorizzato a stipulare con le
aziende agricole e con le piccole e medie imprese che
svolgono attivita' diretta alla produzione di beni e
servizi, nonche' con consorzi e raggruppamenti fra le
stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la
realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunita'
europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,
n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione
e pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie
internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al
precedente comma le spese che non rientrano negli oneri
generali relativi allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3, legge 16 marzo
1976, n. 71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita'
svolte e i risultati conseguiti.
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire
50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del commercio con l'estero in
ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20
miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da
erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1, 3,
4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei
maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.».
«Art. 20. - Oltre alla facolta' di avvalersi
dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il
raggiungimento delle finalita' previste dal presente
decreto il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali
esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi
quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto
pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'.
Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.
... .
I compensi per lavoro straordinario, indennita' di
missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui
all'art. 14 del presente decreto.».
«Art. 22. - Il fondo contributi, di cui all'art. 37,
secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034, cosi' come modificato dall'art. 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma
di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di
contributi in conto interessi sulle operazioni di
finanziamento alle esportazioni a pagamento differito
previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
modificazioni.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi
nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi
nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero sara' stabilita la
quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo
riservata per l'agevolazione di speciali categorie di
operazioni, nonche' per la corresponsione di contributi in
conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste
effettuate all'estero.
Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da
solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed
estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera ((
g) )) , nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24
maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di
finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui
all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio
1977, n. 227.
L'art. 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e'
soppresso.».
«Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'art.
13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero puo' delegare al
Mediocredito centrale le competenze previste dal citato
art. 13, primo comma, lettera d) , in ordine alle
operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della
legge 24 maggio 1977, n. 227.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
20 ottobre 1990, n. 304 (Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni):
«Art. 4. - 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo
comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non
sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui
al secondo comma dello stesso art. 32 e sono ammessi ai
benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non
formino oggetto di assicurazione o di finanziamento
nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e
sempreche' attengano ad operazioni di credito
all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai
diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di
cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 32 competono
anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi
all'ordine del Mediocredito centrale.
3. ...».
«Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con
l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la
raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti
il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree
geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella
definizione delle linee direttrici e di indirizzo di
competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli
sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle
esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso
sistemi informatici con organismi nazionali ed
internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per
l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
collaborazione di docenti e ricercatori universitari,
nonche' di esperti in commercio estero o in economia
internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria
dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra
i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
medesima e' preposto un funzionario con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
per i membri della segreteria sono determinati con decreto
del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
Ministro del tesoro nei limiti della prevista
autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti".».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c) , e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di
finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25
marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal
Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad
incentivare lo svolgimento di specifiche attivita'
promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di
progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale
all'estero del settore turistico al fine di incrementare i
flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere
erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il
predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge
citata.
2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono
sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal
CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero".
3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle
procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma
3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure
attualmente vigenti.
5.-8. (Abrogati).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del gia'
citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
SIMEST S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione
degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
viene attribuita alla FINEST S.p.A. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.».

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6-bis.
(( Distretti produttivi e reti di imprese ))
(( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese
attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di
collaborazione tra realta' produttive anche appartenenti a regioni
diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
caratteristiche e le modalita' di individuazione delle reti delle
imprese e delle catene di fornitura )).
(( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene
di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine
di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni concernenti i distretti produttivi previste
dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione
delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
(( 3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per
l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli
oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti
all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,
sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al
comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel
rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e
successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali,
secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le
parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le
parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le
seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 e' abrogato )).
(( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle
strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»
sono soppresse )).
(( 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 366 e 368 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le regioni interessate, sono definite le
caratteristiche e le modalita' di individuazione dei
distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,
con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
modalita' di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.».
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) al fine della razionalizzazione e della
riduzione degli oneri legati alle risorse umane e
finanziarie conseguenti alla effettuazione degli
adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le
imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366,
apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel
rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli
enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire
procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
tributi propri;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione
ed economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,
le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei
distretti e delle relative imprese, con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni,
alledisposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei
confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei
distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di
fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese
che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.».

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6-ter.
(( Banca del Mezzogiorno ))
(( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali
d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per
azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a
carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e'
previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in
maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una
quota di capitale sociale;
c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda
gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da
organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate )).
(( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008
per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita'
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla
Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
)).
(( 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero della salute )).
(( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6-quater.
(( Concentrazione strategica degli
interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate ))
(( 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di
rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri
competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle
assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso
e' fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord )).
(( 2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse
ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i
Ministri interessati, i criteri e le modalita' per la ripartizione
delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano )).
(( 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano
gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata
nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unita'
previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per le aree
sottoutilizzate )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ... .
12. ... .
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «
de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6-quinquies.
(( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))
(( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e
della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale
per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse
strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state
vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal CIPE o
destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )).
(( 2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al
comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni
del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per
l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento
per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi
nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del
Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )).
(( 3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la
concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di
interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico
Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei
programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari. ))


Riferimenti normativi:
- La delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007 recante
«Quadro strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle
procedure e delle modalita' di attuazione del meccanismo
premiale collegato agli "obiettivi di servizio".
(Deliberazione n. 82/2007)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell'11 luglio 2006 recante «Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999» e' pubblicato nella GU L 210
del 31 luglio 2006.
- Per il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quater

Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa

Art. 6-sexies.
(( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria ))
(( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale
e regionale ed in particolare per garantire l'unitarieta'
dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo
economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da
progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento
diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi
cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio
comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse
che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006
e alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei Programmi
Operativi 2007-2013, anche individuando modalita' per evitare il
disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio
comunitario )).
(( 2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di
impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualita'
della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante
procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo
delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e
regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita' per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e
della coesione )).
(( 3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed
assume con propria deliberazione gli atti necessari alla
riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima
dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle
risorse di cui al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai
fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari )).
(( 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle
risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole
regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il
programma degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le
modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale per la
politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno
sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni )).
(( 5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma
precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto
)).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) ,
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 (285);
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b) , in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f) determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c) , relativo all'attuazione di un programma
di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».

Capo III
Energia

Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale»,
che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleare;
(( d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione; ))
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel
settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. (( Soppresso )).
2. (( Soppresso )).
3. (( Soppresso )).
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
Energia

Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri, (( d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del ((
Ministro dell'ambiente e della tutela )) del territorio e del mare,
non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi
apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e
aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di
permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del presente decreto )).
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalita'
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei
giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione di energia elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali), come modificata
dall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179:
«Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione). - 1. La prospezione, la ricerca e la
coltivazione di idrocarburi e' vietata nelle acque del
Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
in atto, nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la
foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
foce del ramo di Goro del fiume Po.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 5 (Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
marginali). - 1. Ai fini del presente decreto sono definiti
a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla
base delle tecnologie disponibili e con riferimento al
contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino
di economicita' critica e fortemente dipendente dalle
variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali
per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del
conferimento della concessione, non risulta possibile per
la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali
e' possibile, con l'effettuazione di investimenti
addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili,
possono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad
ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di
marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata
relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
a) programma delle opere necessarie a rendere
economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della
produzione, corredato dei relativi investimenti;
b) piano economico e finanziario degli investimenti,
corredato dall'analisi della redditivita' della
coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
c) ulteriore quota percentuale degli investimenti
deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro
ammortamento, che rende economico il progetto;
d) termine possibile per l'inizio dei lavori
relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'art. 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita
la regione interessata, riconosce con atto motivato la
qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva
la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in
funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui
mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare
l'incremento degli ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi
formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo
deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui
al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al
presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano
approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo
medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a
quello posto a base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta
applicazione dell'agevolazione da parte dei
concessionari.».

Capo III
Energia

Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «puo' essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente
all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita', previa apposita convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per
l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 291 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«291. Condizioni per l'emanazione del decreto di cui al
comma 290.
Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con cadenza
trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta
in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due
punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo' essere adottato ove, nella media del semestre
precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 puo'
essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa,
qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.».

Capo III
Energia

Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
« (( c-ter) )) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 355 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico.».

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 11.
(( Piano Casa ))
(( 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
(( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
(( a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))
(( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
(( a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
(( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
(( c) promozione da parte di privati di interventi anche ai
sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
(( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, potendosi anche prevedere termini di durata
predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in
considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza
abitativa; ))
(( e) realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
(( 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
(( 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo
III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
(( a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
(( b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati
alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
(( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
(( d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
e) (( la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
(( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
(( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico
generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
(( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica
periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al
cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono
essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario. ))
(( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita'
approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
(( 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere
destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della
difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
(( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
(( 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli
articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
(( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).


Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi i riferimenti
normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 9 del 2007:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13
novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione
della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo
concessi in locazione dai soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 18,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi,
anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
del 1998.».
- Il Capo III, Titolo III della Parte II del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
reca:
«Promotore finanziario, societa' di progetto e
disciplina della locazione finanziaria per i lavori».
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 recante «Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
- Si riporta il testo degli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».
- Il Capo IV , Titolo III, parte II del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, reca: «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della lege 22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a);
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2
agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, per le servitu' militari.».
- Si riporta il testo del comma 1154 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1154. Per la realizzazione di un piano straordinario
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalita' di applicazione e di erogazione dei
finanziamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 21-bis e 41
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222:
«Art. 21 (Programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione
delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite
da eventi sismici). - 1. Nei comuni di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di
garantire il passaggio da casa a casa delle categorie
sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in
locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e'
finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno
2007, un programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e
all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli
ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto,
alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di
alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti
a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1 della citata legge n. 9 del 2007 e
diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con
particolare attenzione alle coppie a basso reddito,
individuato dalle regioni e province autonome, sulla base
di elenchi di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili, con particolare riferimento a quelli
ricompresi nei piani straordinari di cui all'art. 3 della
stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel
tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine
viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto
richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da
parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria
provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a
campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa
comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico
in edilizia, il programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere
attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di
efficienza energetica, di riduzione delle emissioni
inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale
gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati gli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di
cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto
sono definite le modalita' di erogazione dei relativi
stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai
comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i
medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve
assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando
che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti
per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1,
secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le
regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
destinato alla costituzione ed al funzionamento
dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
sulle politiche abitative, al fine di assicurare la
formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche dati necessarie per la programmazione degli
interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali,
nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione
senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei
comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto tenuto
conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1
dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la
Conferenza unificata, definisce la composizione,
l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai
fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori
realizzati anche a livello regionale.
4-bis Tutti i soggetti gestori del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno
l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza,
flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un
sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le
informazioni necessarie al pubblico, permettendo al
contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un
sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria
competente. Dall'attuazione della presente norma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base
alle esigenze accertate.».
«Art. 21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi
in ambito urbano "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla
scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.
4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, ed all'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le
risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi
di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non assegnate a seguito di mancata ratifica
degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento
delle proposte gia' ritenute idonee e non ammesse al
precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti
il programma innovativo in ambito urbano denominato
«Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette
risorse una quota fino a 60 milioni di euro e' altresi'
destinata alla prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti
del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli
interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo
periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le
modalita' di individuazione delle proposte da ammettere a
finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato
ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per
ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse
di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate
sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127
intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative
di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi
tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» gia'
ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono
utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare
nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle
dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con
il decreto di cui al comma 2.».
«Art. 41 (Incremento del patrimonio immobiliare
destinato alla locazione di edilizia abitativa). - 1. Ai
fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato
alla locazione di edilizia abitativa, con particolare
riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti
a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa,
il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta'
sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una
apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di
strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale
partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero,
la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso
abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e
gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di
altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
massima di 100 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) , della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.».

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: « ((
8-sexiesdecies. Per effetto )) delle revoche di cui al comma ((
8-quinquiesdecies )) i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A.
con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i
relativi )) atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve
essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
(( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.» )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito in legge, con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1-8-quinquiesdecies. (Omissis).
8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
continuita', con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
8-septiesdecies. [Abrogato].
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico".
8-undevicies. [Abrogato].
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della gia'
citata legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti
)) ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche'
i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione
)) , in favore dell'assegnatario (( non moroso nel pagamento del
canone di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente ((
more uxorio )) , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni,
dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere
prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
(( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a
finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto
della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' operative di funzionamento del Fondo di cui al primo
periodo )).
(( 3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli
aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954 )).
(( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in 60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla
ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti
beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al
relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
)).


Riferimenti normativi:
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi i riferimenti
normativi all'art. 6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 400:
«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.».
- La legge 9 agosto 1954, n. 640 recante «Provvedimenti
per l'eliminazione delle abitazioni malsane» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 560 recante «Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modififazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45
milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011,
223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno
2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano (( pro tempore ))
, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
, e' nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita'
preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti
i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia (( pro tempore )) e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.

Capo IV
Casa e infrastrutture

Art. 14-bis.
(( Infrastrutture militari ))
(( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,
per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure
di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e
13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con
enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, societa' a
partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni
nonche' per le piu' generali esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa
l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte
corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i
proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma.
Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu'
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica
l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della
difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con gli enti
territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i
soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure
di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con
l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari,
non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le
seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi
generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate
direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una societa' pubblica o a partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, previo parere di congruita' emesso da una
commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello
Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di
comprovata professionalita' nella materia. Dall'istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal Ministero della difesa. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso
Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della
compatibilita' finanziaria e dedotta la quota che puo' essere
destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a
quattrocentomila euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero
della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui
all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della
difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Omissis).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al
5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu'
utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del
demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e
valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia.
Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
del maggior valore degli immobili determinato per effetto
delle valorizzazioni assentite.
13-ter In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis con decreti adottati ai sensi del medesimo comma
13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30
giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2007. Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo
scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente
funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
e individua entro il 31 dicembre 2008, con le stesse
modalita' indicate nel primo periodo, immobili non piu'
utilizzati per finalita' istituzionali, da consegnare
all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle
procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1.».
13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso
all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora
presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e
quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove
localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure
di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e
ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili
non piu' in uso.
13-ter2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui
ai commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso
idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione
puo' avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli
strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle
aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad
accordi o a procedure negoziate con enti territoriali,
societa' a partecipazione pubblica e soggetti privati
promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle
predette funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di
parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla
legge finanziaria in relazione alle esigenze di
realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al
fondo in conto capitale concorrono anche i proventi
derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate
dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture
militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze.
13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
applica l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione
del Ministero della difesa integralmente nella misura
percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.
13-quater 13-sexies. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n 410 del 2001, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d) , sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) , e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
15-bis Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta (( di beni e di servizi con gli enti territoriali,
con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile )).
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
- La legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni recante «Unificazione dei sistemi di
alienazione e di amministrazione dei beni immobili
patrimoniali dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
- Il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante
«Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908,
n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di
amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1909.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
- Si riporta il testo del comma 568 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in
dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei
carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel
rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato
a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«2. Con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono individuati,
nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse
al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e
le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio
1990, n. 185.».

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a
costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di
testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle
versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
recante «Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
supplemento ordinario.

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 16.
Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono
deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto
privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e
perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al
perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte
indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo' prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale,
organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con
periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento
pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni
universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
(( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) ,
con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo
statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore (( del presente decreto )).
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con il presente articolo e con la natura privatistica delle
fondazioni medesime.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
«Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante
«Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 1958, n. 84.

Capo V
Istruzione e ricerca

Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di
ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della
Fondazione IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere altresi' disposta la successione di detta societa' in
eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le
finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento
di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione,
sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici
altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture
di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni (( per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie):
«Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del
tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro
delle persone giuridiche.

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.
Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di
entrata )) in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a
totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti,
criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n.
165 )).
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.»

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il
requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianita' si consegue in
riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
alla medesima tabella B, colonna 2.»
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria):
«6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b) , che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma
7.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello
Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5
dicembre 1964, n. 1268):
«4. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma
dell'art. 1, non e' ammesso nei casi in cui il nuovo
servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo
del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica
nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
truppa titolare di pensione per il precedente servizio
militare;
c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
graduato, in applicazione delle particolari disposizioni
concernenti riserva di posti in favore di dette categorie
di militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato
esclusivamente a soggetti che hanno gia' prestato servizio
ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a
particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in
scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui
e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in
continuazione o, comunque, in costanza di un precedente
rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con
gli Enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato
titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
trattamento stesso e' sospeso.
Al termine del nuovo servizio e' liquidato il
trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo
comma dell'art. 2.».

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione
della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2
dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita
dalla seguente: )) «a) al versamento di un contributo nella misura
dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )).
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,
n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si
applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto )) , nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di
domande (( o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito
relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio,
la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi
dell'articolo 151 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )).
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, ((
l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata
dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti
successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive
in violazione del comma 7 )).
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende
il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia'
formatisi )) e fissa alle parti un termine perentorio per la
riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, (( per almeno dieci anni )) nel
territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole:
«e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto )) l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a
disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile
da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data
dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11
gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita'
fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai
lavoratori»:
«Art.6. - L'assistenza dell'Ente comprende:
1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e
ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennita' di malattia.
L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento
economico di malattia e' corrisposto per legge o per
contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti
in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti
collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni
corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della
indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.
Le assistenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno
concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse
nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che
verranno determinate nazionalmente dalle associazioni
sindacali a mezzo di contratti collettivi o da
deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal
decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente
l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di
concerto con le Confederazioni interessate.
L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla
presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal
giorno in cui esse sono dovute.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili,
rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da
ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) (( al versamento di un contributo nella misura
dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo;
b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b)
.
4. Sono abrogati l'art. 8 e il secondo e terzo comma
dell'art. 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 . Tali
disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima
della data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme
di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.
218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 36. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 32,
lettera b) , della legge 29 aprile 1949, n. 264, la
sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti
da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende
esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede
amministrativa su domanda del datore di lavoro, con
provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della
domanda medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 151 del regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
«Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai
sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
controversie in materia di lavoro e di previdenza e di
assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace,
connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla
cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque
ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la
riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque,
disposta tra le controversie che si trovano nella stessa
fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
appello.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in
considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
riunite.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 335 del 1995:
«6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), cosi' come
modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
2009:
«Art. 43. - Al presidente dell'istituto, ai vice
presidenti ed ai componenti il consiglio di
amministrazione, i collegi dei sindaci e gli organi
centrali, regionali sono dovuti, per l'esercizio delle
funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti
stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il
tesoro.
L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e'
determinata in misura che tenga conto delle funzioni
inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento
dell'istituto medesimo.
Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il
comitato esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa,
oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese
per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure
stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e'
maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni
che sono chiamati a svolgere normalmente.
Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per
l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione
dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri
componenti i collegi dei sindaci.
Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e
corrisposto un trattamento di missione quando, per
l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive
cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale
trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle
condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio
di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro.
La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa
ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, e deve essere approvata o restituita con
motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui
e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
Qualora entro il termine stabilito al precedente comma
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato
all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la
stessa diventa esecutiva.».
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 31 della
gia' citata legge n. 289 del 2002, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle
pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni
mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.».

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo» (( sono aggiunte le seguenti: )) «, anche se riferibili
alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
(( 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le
sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'
tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con
un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni )).».
2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
(( sono inserite le seguenti: )) «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza» (( sono inserite le seguenti: )) «, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo
indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.».
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato
decreto legislativo n. 368 del 2001, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma
4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis Ferma restando la disciplina della successione di
contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale qualora per effetto di successione di contratti a
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del
comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine
fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
volta, a condizione che la stipula avvenga presso la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio
e con l'assistenza di un rappresentante di una delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi
comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso
di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel
caso di superamento del termine stabilito nel medesimo
contratto, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
4-ter Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
applicazione nei confronti delle attivita' stagionali
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e
integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.».

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo
accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado; (( f) )) di attivita' agricole di carattere stagionale ((
effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 )) ; (( g) )) dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio,
al turismo e ai servizi; (( h) )) della consegna porta a porta e
della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72 comma 4-bis (( del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 )) , le parole «lettera (( e-bis) )) » sono
sostituite dalle seguenti: «lettera (( g) )) ».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto
ministeriale i concessionari del servizio sono individuati
nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma 1, (( lettere a) e c) )) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di
lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di
vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta',
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e
grado; f) di attivita' agricole di carattere stagionale;
effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera
e) ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei
soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g)
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.»
- Si riporta il testo dell'art. 72 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
4-bis Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'art. 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)e
6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter In caso di formazione
esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione
della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» (( sono inserite le
seguenti: )) «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» ((
sono aggiunti i seguenti periodi: )) «In assenza di regolamentazioni
regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; ))
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 49 del gia'
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Apprendistato professionalizzante). - 1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita',
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque
essere superiore a sei anni.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonche' della eventuale
qualifica che potra' essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118
del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
5-bis Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale
non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli
enti bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la
durata e le modalita' di erogazione della formazione, le
modalita' di riconoscimento della qualifica professionale
ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 50 (Apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione). - 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo
di studio di livello secondario, per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, nonche' per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative. In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano
applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti
all'art. 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui
all'art. 53.».

Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 23-bis.
(( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))
(( 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di
favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti
gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi
pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove
costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative
settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel
quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali
non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si
applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione
mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma
associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi
pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo
restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun
settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo
tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del
presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 117
della Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.»
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di
gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche'
qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la
gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31
dicembre 2007, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa'
a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla
cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre
2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
cui al comma 15-bis puo' essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a) , un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il
divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i
servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei
commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
)).
(( 1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato A )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005):
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto
dell'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali dei cittadini;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del
presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie
affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede
ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della funzione pubblica coordina le attivita' di misurazione in
raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80 )) , che assicura la coerenza generale del
processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si
provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo
raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre 2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri
amministrativi gravanti sulle imprese nei settori misurati e a
semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le
attivita' di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20-ter della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori
pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
e locali, accordi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il
perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
al fine, tra l'altro, di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle
rispettive competenze normative e svolgere attivita' di
interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
normativo e qualita' della regolazione;
b) definire principi, criteri, metodi e strumenti
omogenei per il perseguimento della qualita' della
regolazione statale e regionale, in armonia con i principi
generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
annuali di semplificazione e riassetto normativo, con
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di
riassetto e codificazione, di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione e di consultazione;
c) concordare, in particolare, forme e modalita'
omogenee di analisi e verifica dell'impatto della
regolazione e di consultazione con le organizzazioni
imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti
normativi statali e regionali;
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei
gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la
configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio nazionale per determinate attivita' private e
valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle
normative regionali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80:
«2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno
successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle
Camere.».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400 del 1988 vedasi i riferimenti normativi
all'art. 23-bis
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 59 del 1997:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c) , e delle competenze
riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi
e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'
delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 26.
(( Taglia-enti ))
(( 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e
le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la
cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che
risultano soppressi ai sensi del presente comma )).
(( 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di
pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle
maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.
L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale
all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I
rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati )).
(( 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).
(( 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite
dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le parole «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» )).
(( 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due
milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri )).
(( 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni,
sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al comma 6 )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
- La legge 20 luglio 2000, n. 211 recante «Istituzione
del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- La legge 30 marzo 2004, n. 92 recante «Istituzione
del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle
foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
dicembre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e del Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c) , del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b) ;
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165 (Delega al Governo in
materia di riordino degli enti di ricerca), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, (( il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa
)).».
- Si riporta il testo del comma 724 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e
continuativo della qualita' dell'azione di governo degli
enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con
il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per
il riconoscimento delle misure premiali previste dalla
normativa vigente e di provvedere alla verifica delle
dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche
mediante la valutazione delle loro attivita', la
misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi
resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati
conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati relativi al
patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative
alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed
al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di
vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e'
istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione
finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007.
Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a
quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di
ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di
amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita
dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).

Capo VII
Semplificazioni

Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ))
2. L' (( ISPRA )) svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
)) 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse (( dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si
tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della
riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti
soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse
strumentali e logistiche.
4. La denominazione « (( Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) )) » sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale
per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita'
dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali )).
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti,
provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni ((
di cui al comma 7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali (( e'
garantito )) dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre
membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti,
biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed
economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi,
sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con
quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
)).
13. Dall'attuazione (( dei commi da 7 a 12 )) del presente
articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b) , del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61:
«Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi
operanti nel settore ambientale) - 1. In sede di
riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
al riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero
tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato
presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e
delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo
comma, continuano a prestare la propria attivita'
nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con
analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
siano appartenenti al personale civile e militare dello
Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla
scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
organico dell'ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al
riordino delle commissioni e dei comitati
tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri,
istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze
attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 1-ter comma 5, del presente
decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
comma 1, lettera e) , della legge 11 marzo 1988, n. 67,
relative al sistema informativo e di monitoraggio
ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo
regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5
dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano
ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici
nazionali.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
(ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le
strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data
sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. In applicazione del
presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario
1994, il contributo ordinario per le spese relative al
funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra
amministrazione dello Stato o delle societa' a
partecipazione statale di prevalente interesse pubblico
ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e
d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248):
«Art. 10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione
istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e' composta da venticinque esperti di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa e
tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato,
di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita'
relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la
Commissione e' integrata da un esperto designato da
ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri
intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti
tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero
medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono nominati i membri
della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
Commissione stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
«Art. 2 (Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento la Commissione tecnico
scientifica, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e'
ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali».
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e
secondo le direttive generali impartite dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i
seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di
fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento
all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative,
piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli
interventi, iniziative e programmi di competenza del
Ministero;
c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il
Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero
intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica
e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti
assegnati da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e
competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita'
della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I
suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di
funzionamento e di organizzazione interni della
Commissione.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e
collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione
normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
(( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e'
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito
modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
(( 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del gia' citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 38 (Modalita' di notificazione). - 1. La
notificazione del trattamento e' presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o
piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se
e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando
l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire
tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del
trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante,
nonche' le modalita' per individuare il responsabile del
trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi
alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
garantire la sicurezza del trattamento.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello
per via telematica e la notificazione anche attraverso
convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per
la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del gia' citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 153 (Il Garante). - 1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da
quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza
delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
un vice presidente, che assume le funzioni del presidente
in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per piu' di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennita' non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di
funzione sono determinate dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'art. 156.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del gia'
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti). - 1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto o mediante regole di
condotta esistenti nell'ambito di societa' appartenenti a
un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie
medesime.
b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento
europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione
europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie
sufficienti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del gia'
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi
a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di
qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in
conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi o le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche dei
competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. ((
Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )).
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale di sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera (( m) )) , della
Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano )) , sono individuati le
tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita'
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.


Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si
veda nei riferimenti normativi all'art. 23-bis
- Si riporta il testo dell'art. 17 della gia' citata
legge n. 400 del 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. (( All'articolo 3 )) , secondo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del
citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore (( del presente decreto )).
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e
delle impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « (( 5.000 euro )) » sono
sostituite dalle seguenti: « (( 12.500 euro )) »;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )).
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e'
complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500
euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) .
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b) , e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25,
comma 6, lettera d) .
19. Il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 66, comma 7,
del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 6.
(Omissis).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti
dall'art. 49.
8. - 9. (Omissis).».
- I commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, abrogati dalla presente legge, ponevano limiti
all'utilizzo dei contanti nei pagamenti nei confronti
titolari di reddito di lavoro autonomo.

Capo VII
Semplificazioni

Art. 33.
Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di
regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a
meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica (( 22 luglio 1998, n. 322 )) , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) (( al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse
e le parole «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della
stessa )) ».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste dall'art. 10, commi da 1 a 6, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
degli studi.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 8
maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e
la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario):
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalita'
di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
3-bis Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. La disposizione del comma 1 del presente articolo
non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) ,
o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel
periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si
applica comunque in caso di cessazione e inizio
dell'attivita', da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonche' quando l'attivita'
costituisce mera prosecuzione di attivita' svolte da altri
soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale
svolgimento dell'attivita'.
4-bis Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all'art. 39, primo comma, lettera d) , secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini
dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'art.
10-bis comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a) . In caso
di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere
evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a
disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o
compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'art. 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), cosi'
come modificato dalla presente legge.
«Art. 8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi
restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente
alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la
rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai
fini sanzionatori, il contribuente presenta in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi
all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili.
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i
contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali,
nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono
avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di
liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma
dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la
comunicazione dei dati relativamente alla propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e
l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento
effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni
di rettifica e di conguaglio.
4-bis (Abrogato).
5. I termini di presentazione della comunicazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione, nonche' per
l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 34.
(( (Soppresso) ))

Capo VII
Semplificazioni

Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il (( 31 dicembre 2008 )) il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b) .
2. L'articolo 13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del
Ministro dello sviluppo economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' ((
abrogato )).
(( 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e
9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ))

Capo VII
Semplificazioni

Art. 36.
Class action. (( Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di
partecipazioni societarie ))
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447
(( della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , le parole «decorsi
centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un
anno».
(( 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma
dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con
firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e'
depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura
di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso,
l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su
richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del
titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito,
rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma )).


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 477 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449
diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2470
del Codice civile:
«L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente,
verso esibizione del titolo da cui risultino il
trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione
sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario
verso presentazione della documentazione richiesta per
l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti
trasferimenti in materia di societa' per azioni.».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999.»:
«2-quater Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della
societa'.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di
cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti
formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e (( delle politiche
sociali )) , di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono
individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.»

Capo VII
Semplificazioni

Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e la concorrenzialita' delle imprese su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e
p) )) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
(( sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) ,
si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto
per i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9
del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello
unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e
tempestiva (( in luogo )) di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
(( a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure
telematiche, il collegamento tra le attivita' relative alla
costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla lettera a)
del presente comma; ))
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle
procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006 )) , sia per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte
dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono
unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto dello
sportello unico;
(( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le
quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI; ))
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
(( dichiarazione di inizio attivita' )) , costituisce titolo
autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, (( e previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni )) , sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3,
(( lettera c) )), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale,
nonche' le modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri
omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse
discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 )) , predispone un piano di
formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al
presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.


Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997 vedasi i riferimenti normativi all'art.
6-quinquies.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447 recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n.
301.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della
gia' citata legge n. 241 del 1990:
«4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove
sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle
Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita'
d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previdente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter
della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 reca «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno» (Pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre
2006, n. L. 376.).
- Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies della
gia' citata legge n. 241/1990:
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato,
documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilita', prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso
la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14- (( ter (Lavori della conferenza di servizi).
- 01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo'
riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso e' espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra
amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la
completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
3-bis Se il motivato dissenso e' espresso da una
regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni interessate.
3-quater In caso di dissenso tra amministrazioni
regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni
competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della
procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'art.
37-quinquies della medesima legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
«Art.1 (Strumenti di semplificazione e qualita',
nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita' della
regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005,
n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro. Possono essere invitati a
partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto
della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di
categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno
successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle
Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di
realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello
Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto
e della qualita' della regolazione;
b) ;
c) ;
d) ;
e) .
4.
5.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
denominata: «Commissione per la semplificazione e la
qualita' della regolazione».
7.
8.
9.
10
11.
12.».

Capo VII
Semplificazioni

Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di
rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico
del lavoro deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da
cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della
violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punit