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Gazzetta Ufficiale N. 201 del 28 Agosto 2008

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008 , n. 134
Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle
societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare
l'operativita' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici essenziali volta a garantire la continuita' nella
prestazione di tali servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di
cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti:
«lettera a), ovvero ».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
«la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1»
sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per le societa' operanti nel settore
dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla
procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse
le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente
normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con
le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,
in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti
necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.».
4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono
anche le imprese partecipate che intrattengono, in via
sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa
sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.».
6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del
commissario straordinario».
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le
parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti:
«lettera a), ovvero ».
8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e'
sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario
straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».
9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le
parole: «e' presentato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' anche
essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza
per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al
disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a
trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuita'
nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale,
nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione
non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia
effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di
esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo
dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita'
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti
sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire
il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza
dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le
suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute
necessarie; definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a
tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente
determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del
1990.
4-sexies. L'ammissione delle societa' di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali societa'
non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il
mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per
l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente
decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi
del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze,
concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia'
prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro
particolare complessita', non possano essere definite entro il
termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo
economico puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore
proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12
mesi.».
11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la
parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le
medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».
13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito
delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare
il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attivita'
produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o
piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di
quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I
passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in
Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto
di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori
dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego,
sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Art. 2.

1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di
mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di
riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola:
«derivanti» e' sostituita dalla seguente: «derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto
il seguente:
«1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i
lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.».
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle
disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal
comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010,
mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano
stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto al fine di garantire la continuita'
aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di
Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in
considerazione del preminente interesse pubblico alla necessita' di
assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci
in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche,
la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli
amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari nelle societa'
indicate nel primo periodo non puo' costituire motivo per ritenere
insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei
requisiti di professionalita' richiesti per lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non
abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la
conversione dei titoli in azioni di nuove societa', sono ammessi ai
benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabilite le condizioni e le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n.
111, e' abrogato.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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