IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in
particolare l'articolo 3;
Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre
2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di
risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di
Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione
concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;
Valutata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela
della stabilita' finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al
31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato,
a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con
scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al
31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee
di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle
banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi
scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di
Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti
al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni
per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni
di mercato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al
31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato,
a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche
italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze
rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti
da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su
ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla
base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza
della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua
capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare le
operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche
delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.
Art. 2.
1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono
stabiliti criteri, condizioni e modalita' delle operazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3,
sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2008
NAPOLITANO
Matteoli, Il Ministro incaricato di
presiedere il Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato