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Gazzetta Ufficiale N. 270 del 18 Novembre 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2008
Misure per il contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2008/2009.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che
stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla
programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007,
successivamente integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2007
recante ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas
con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007,
che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al
contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione
di procedure di emergenza;
Ritenuto opportuno limitare al periodo dal 15 dicembre 2008 al
5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al
contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a
norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007, apportando anche le
opportune modifiche al fine di incentivare la massima adesione al
contenimento dei consumi di gas;
Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la
possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da
parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di
assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un
contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra
fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso
dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione
di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007,
precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo,
da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2008/2009;
Decreta:

Art. 1.
Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di
consumi di gas per l'anno termico 2008/2009

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il
periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 dell'anno termico
2008/2009 che decorre dal 1° ottobre 2008 ed ha termine il
30 settembre 2009.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti
finali e' operante, in funzione delle modalita' di adesione al
contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), e c) del
decreto ministeriale 11 settembre 2007, con le seguenti modalita':
per i clienti di cui alle lettere a) e b): durante sei settimane,
anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5 aprile
2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento
ed al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno
manifestato l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008
al 5 aprile 2009 in caso di attivazione della seconda linea di
intervento;
per i clienti di cui alla lettera c): durante l'intero periodo
dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009.
3. I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art.
2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo
unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi
prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito:
l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da
emanare entro il termine di cui al comma 11. Detti clienti, per
ottenere l'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al
contenimento dei consumi di gas naturale su richiesta in caso di
emergenza del sistema del gas, presentano alla Direzione per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo
economico (di seguito: la «Direzione»), entro il 20 novembre 2008,
una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il
diritto all'esonero e corredata da una relazione illustrativa dei
motivi. Copia della dichiarazione e' inviata alla rispettiva impresa
di vendita ai fini della successiva comunicazione all'impresa
maggiore di trasporto.
Tra i motivi invocabili per l'esonero, con riferimento alla
classe e) sopra indicata, sono ammissibili gli oggettivi vincoli di
prelievo di gas continuo per tutti i giorni di almeno sei mesi
dell'anno, cui fa riferimento il decreto 11 settembre 2007, che siano
di esclusiva indole tecnica e non commerciale e che debbono
intendersi riferiti alla oggettiva necessita' di continuita' del
ciclo produttivo al fine di preservare contemporaneamente sia il
funzionamento continuo degli impianti, sia il ciclo produttivo
stesso, in caso di riduzione anche contenuta di prelievi di gas con
preavviso non inferiore a 24 ore. Cio' al fine di provvedere alla
sicurezza dei lavoratori ed evitare danni ai componenti degli
impianti e conseguenti onerosi costi di ripristino o sostituzione.
Il prelievo costante per tutti i giorni di almeno sei mesi all'anno
e' da intendersi con una tolleranza, rispetto alla media, da
giustificare a cura del cliente finale in ragione degli scostamenti,
limitati e non predeterminabili per la generalita' dei casi in quanto
dipendenti dalle possibili soluzioni impiantistiche, imposti dalla
gestione del particolare impianto in esercizio. Quale criterio
generale puo' essere considerata una banda di variazione del 2% dei
prelievi, considerata nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 per
la non applicazione delle penali per inadempienza.
Ai fini dell'esonero dall'obbligo di contenimento effettivo dei
consumi di gas possono essere considerate ammissibili, a titolo
esemplificativo, motivazioni che riguardino:
a) la lavorazione e trasformazione di materie prime altamente
deperibili come frutta e verdura. In tali casi deve ricorrere
necessariamente la caratteristica di elevata stagionalita' delle
lavorazioni operate dal cliente finale con periodi di alta produzione
temporanea in alcuni periodi limitati dell'anno;
b) ciclo continuo di una produzione qualitativamente elevata per
la quale, pur con il previsto preavviso di almeno 24 ore, una
riduzione quantitativa di gas comporterebbe la perdita del materiale
in trattamento;
c) fabbricazione a ciclo continuo di prodotti di vetro mediante
forni fusori realizzati per il funzionamento ininterrotto per un arco
temporale pluriannuale decorrente dalla messa in esercizio;
d) prelievi di gas naturale per i forni di cottura e di ricottura
che non possono subire interruzioni di alimentazione, pur se con
preavviso di almeno 24 ore, senza danno per la conformita'
qualitativa del prodotto, per i componenti e lo stato di
conservazione degli impianti, per l'impatto ambientale e per la
sicurezza dei lavoratori;
e) prelievi di gas destinati principalmente ad alimentare
dispositivi destinati ad abbattere le emissioni di solventi in
atmosfera, nei casi in cui e per i quantitativi relativi, il blocco
di tali dispositivi a causa di interruzioni di alimentazione di gas
determinerebbe il rischio del superamento dei limiti di legge per le
emissioni o la compromissione dell'aria dell'ambiente di lavoro e
l'esposizione dello stabilimento a rischi di esplosione ed incendi
con messa a repentaglio della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
La direzione si riserva di far eseguire controlli ed ispezioni
sulla veridicita' della attestazione e della documentazione
rilasciata dal cliente finale al fine dell'esonero dal contenimento
effettivo dei consumi di gas. Se da tali controlli ed ispezioni
dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali e'
stato richiesto l'esonero, il cliente finale e' tenuto a riconoscere
una penale secondo la misura e le modalita' stabilita nell'ambito
delle determinazioni dell'Autorita' di cui al comma 11, fatte salve
le altre conseguenze di legge.
4. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre
2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo'
procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o
clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con
modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 19 gennaio
2009 al 5 aprile 2009, a raggruppamenti volontari e temporanei di
clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti
dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti
diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi
temporali differenti.
5. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere
riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto
ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che
sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorita',
nonche' dell'obbligo di trasmettere, entro il 5 dicembre 2008,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti
dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di
riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti
rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del
consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene
manifestata l'adesione, che non potra' essere inferiore a 200.000
Smc/giorno.
6. Il soggetto mandatario di cui al comma 5 assume ogni
responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi
dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per
ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato
complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di
specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli
clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione
tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze.
7. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5 che
aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di
contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna
settimana del periodo di cui al comma 2, purche' compresi in una
banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero
periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009.
8. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5, al fine
di massimizzare gli esiti delle eventuali richieste di contenimento
dei consumi di gas, hanno la facolta' di aggregare, senza ottenere
alcun compenso, clienti finali di cui alla lettera c), comma 3,
dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, soggetti
all'obbligo e che non aderiscono al contenimento dei consumi. In tal
caso le stesse imprese di vendita e, ove il caso, i soggetti
mandatari di cui al comma 5:
concordano, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita' di
partecipazione dei singoli clienti aggregati non aderenti al
contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli
stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze;
assumono ogni responsabilita' del risultato globale del
contenimento dei consumi dei clienti aggregati non aderenti al
contenimento dei consumi, anche ai fini dei relativi premi per
ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato
complessivo.
A tal fine hanno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di cui
al comma 5, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti
indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo
modalita' e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i
codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o
parzialmente i clienti rappresentati e non aderenti al contenimento
del consumo di gas.
9. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b),
comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da
considerare, a titolo sperimentale per l'anno termico 2008/2009 di
cui al comma 1, quale opportunita' per detti clienti di conseguire
compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi
di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al
comma 5, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti
dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti
finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di vendita, o
ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 5, che
prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione
per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.
10. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo
rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4,
lettera a) del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con riferimento
ai prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati come
precisato nello stesso decreto e, nella generalita' dei casi, ai
prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di
contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli
continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale
sara' esteso a tutti i giorni della settimana.
11. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei
premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e
per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera
dell'Autorita', entro il termine del 31 ottobre 2008, aggiornando ed
integrando le valorizzazioni gia' introdotte con delibera n. 277/07
del 31 ottobre 2007, stabilendo il riconoscimento di premi crescenti
in misura piu' che lineare nel caso di richiesta di contenimento dei
consumi di gas che interessi piu' di una settimana e determinando la
misura della penale di cui al comma 3.
La stessa Autorita' stabilisce le possibilita' e le modalita' di
recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di
clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del citato
decreto ministeriale 11 settembre 2007.
12. Entro il termine di cui al comma 5 le imprese di vendita e gli
altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di
trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti
finali di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 2, commi 1, 4 e 5 del
decreto ministeriale 11 settembre 2007.
13. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le
disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto
applicabili.

Art. 2.
Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei
consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5
dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali
soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il
data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione
presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita,
su supporto informatico ed entro tre giorni dalla richiesta, ove non
gia' presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di
riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati
giornalmente.
3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura
operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 20 novembre
2008, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli
elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5 ed 8, di cui sopra ed
all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2007,
anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli
elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dello
stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla
direzione entro il 22 dicembre 2008.

Art. 3.
Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale
11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a
quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese
di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di
quelle previste all'art. 1, comma 6 del presente decreto: 5 dicembre
2008;
inoltro alla direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese
di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 15 dicembre
2008;
aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art.
8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di
contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti
all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito
dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi:
30 novembre 2008;
aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di
cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007,
ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso
decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di cui
all'art. 1, comma 9: 30 novembre 2008.

Art. 4.
Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica
di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale
11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo
che aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono
al contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico
di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al
momento della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro: Scajola


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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