IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 18-bis del citato decreto
legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle
finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, stabilisce i requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone
fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
Sentita la Banca d'Italia;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;
Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di
regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Albo»: l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari di
cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all'articolo
18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di
investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari,
i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di
assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la
societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di
investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro
soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti
finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la
propria sede;
e) «Organismo»: l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2.
Requisiti di professionalita'
1. Per l'iscrizione all'Albo e' necessario un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a
seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale
integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di
studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi', possedere
un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate
dall'Organismo. La conoscenza adeguata e' accertata tramite una prova
valutativa indetta dall'Organismo, secondo le modalita' da questo
stabilite.
3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo
che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni
nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno
esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti
abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attivita' di
consulenza in materia di investimenti;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti
abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari
a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione
all'Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di
investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad
un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o comunque
responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in
materia di investimenti;
c) gli agenti di cambio.
4. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui
al comma 3 producono la documentazione attestante l'esercizio
dell'attivita' professionale. La documentazione da produrre per
l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle
lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un
rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale
il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni
ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
5. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, i consulenti
finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale nelle materie
di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalita' stabilite
dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5,
lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 3.
Situazioni impeditive
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due
esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta
la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio
non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano
in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato
regolamentato;
b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi
dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei
mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera
se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno
determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli
elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione
dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati
dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della
valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua
cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari
finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato
provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore
bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche
provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito
all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409
del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
dell'organo competente.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte
dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria
motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle
more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo e se
iscritto e' sospeso dalle funzioni,
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se
sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi
che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine
l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre
anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle
situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei
fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno
nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia
stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi
d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.
L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la
durata di tre anni.
Art. 4.
Requisiti di onorabilita'
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.
267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro nei confronti dei
quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del
reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle
parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non
rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dai commi l e 2 e' effettuata sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.
Art. 5.
Requisiti di indipendenza
1. Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che
intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi,
rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura,
compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa'
loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con
l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o
con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti
possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione
della consulenza in materia di investimenti.
2. Gli iscritti all'Albo informano l'Organismo, nei limiti e
secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti
con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali
da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione di
consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette
dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo.
3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli
iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da
soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.
Art. 6.
Requisiti patrimoniali
1. L'iscrizione all'Albo e' consentita previa sottoscrizione di
un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni
derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo
dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di
euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro
all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia
richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio
dell'operativita' dell'Organismo:
a) le persone fisiche che, alla data della richiesta
dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di
investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni
nell'ultimo triennio;
b) le persone fisiche che, alla data della richiesta
dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo
complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio,
l'incarico di amministratori di societa' di persone o di capitali
operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti.
2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la di consulenza in
materia di investimenti deve essere stata svolta in misura
significativa dalla persona fisica o dalla societa'. Per misura
significativa si intende un livello di attivita' tale da rendere
presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno
equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa
di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli
elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di
investimenti e della misura dello stesso, nonche' la congruita' di
quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di
cui al comma 2.
Tra gli elementi di valutazione della congruita', l'Organismo tiene
conto del volume d'affari e del numero dei clienti.
4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui
all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui
all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia
richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo
che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni
nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno
esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti
abilitati;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti
abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari
a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione
all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al
settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto
abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad
un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o comunque
responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di
investimento.
5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui
al comma 4 producono la documentazione attestante l'esercizio
dell'attivita' professionale, che comprende la dichiarazione di un
rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale
il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni
ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 dicembre 2008
Il Ministro : Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 64
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato