IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del
Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di
un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato
libero;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in
particolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della
congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete
sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di
mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui,
nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di
regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento
medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi
dell'art. 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1,
secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma, ivi
incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Parlamento e del
Consiglio del 28 giugno 2004, che modifica il regolamento (CE) n.
1228/2003 per quanto riguarda la data di applicazione di talune
disposizioni alla Slovenia, prevedendo specificatamente che per le
interconnessioni tra la Slovenia e gli Stati membri confinanti, le
disposizioni dell'art. 6, paragrafo 1, nonche' le norme da 1 a 4
contenute nel capitolo intitolato «Generalita'» dell'allegato, si
applicano dal 1° luglio 2007;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:
l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle
funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le
modalita' di accesso e di connessione fra le reti energetiche
nazionali e quelle degli Stati il cui territorio e' interamente
compreso nel territorio italiano;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) recante
misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in
particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in
relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua
ad essere effettuato da Acquirente unico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio
2004 il Gestore del mercato elettrico Spa, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita'
delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del
mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19
dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1°
gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico Spa, di cui all'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la
titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
dicembre 2007, recante modalita' e condizioni delle importazioni di
energia elettrica per l'anno 2008 e direttive all'Acquirente unico
Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno
2008 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 18
dicembre 2007, n. 329/2007;
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno
2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione
tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva
derivante dall'entrata in funzione dell'elettrodotto San
Fiorano-Robbia;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000, prot. n. 2913, con cui
si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino,
per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto
sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di
anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente,
sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici
comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non
superiore al 5% annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui
si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del
Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita'
disponibile nella misura massima di 50 MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con
cui si e' riconosciuto alla Edison Spa il diritto di reingresso in
Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino
idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione
derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso,
definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n.
317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18
giugno 1949;
i decreti del Ministero dello sviluppo economico n. 290/ML/1/2007
e n. 290/ML/2/2008 con cui si riconosce il diritto di esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi per le linee di
interconnessione con la Svizzera: Tirano-Campocologno e
Mendrisio-Cagno rispettivamente per un ammontare pari a 150 MW per 10
anni e 150 MW nelle ore Summer Peak (200 MW nelle restanti ore
dell'anno) per 13 anni;
Viste le lettere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al
Gestore della rete di trasmissione nazionale del 22 ottobre 2004 e
del 1° aprile 2005, concernenti richiesta di informazioni e di
valutazioni in ordine alla capacita' di importazione di energia
elettrica per la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del
Vaticano e all'attuazione dell'art. 1, comma 107, della legge 23
agosto 2004, n. 239;
Vista la lettera della societa' Edison Spa del 3 agosto 2006, con
cui e' stata avanzata una proposta relativa alle modalita' di
reingresso in Italia della quota parte di energia italiana prodotta
nella centrale KHR di Innerferrera in attuazione all'Accordo e
Protocollo Addizionale tra Italia e Svizzera, ratificati in Italia
con legge 9 marzo 1955, n. 317;
Vista la lettera di Terna Spa dell'11 dicembre 2006 con cui, in
ordine alle modalita' proposte per il reingresso dell'energia
prodotta nella centrale di KHR di Innerferrera, a seguito di incontri
con le societa' e il gestore di rete svizzero interessati, sono
individuate le garanzie e le azioni necessarie a consentire in modo
efficiente le verifiche della produzione della quota italiana
dell'impianto;
Vista la decisione della Commissione del 9 novembre 2006 recante
modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo
alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri,
con la quale sono stati forniti orientamenti in materia di gestione e
assegnazione della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee
di interconnessione tra i sistemi nazionali;
Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 14 novembre
2006 con la quale sono stati forniti indirizzi alla societa'
Acquirente unico Spa in materia di modalita' di approvvigionamento di
energia elettrica per il mercato vincolato e di informativa al
Ministero stesso;
Vista la nota della Repubblica di San Marino, Dipartimento
attivita' produttive, del 7 aprile 2008, con cui si richiede
l'adeguamento della capacita' di trasposto di energia elettrica
riservata sulle linee di interconnessione con l'estero tenuto conto
del tasso di crescita dei consumi registrato dal 2001 al 2007, in
applicazione di quanto previsto dal citato provvedimento ministeriale
del 20 ottobre 2000;
Vista la lettera del 16 settembre 2008, prot. 18514, del Ministero
dello sviluppo economico alla Repubblica di San Marino, con cui,
tenuto conto dei dati sui consumi elettrici comunicati dalla stessa
Repubblica relativamente al periodo 2000-2007, si riconosce
l'adeguamento a 54 MW della riserva di capacita' di trasporto di
energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a
favore della Repubblica di San Marino a decorrere dal 1° gennaio
2009, ai sensi soprarichiamato provvedimento, tuttora in corso di
validita';
Vista la lettera di Terna Spa del 20 novembre 2008, prot.
TE/P2000017543, con cui si comunicano i valori delle capacita' di
trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2009 delle linee
di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera,
l'Austria e la Slovenia e la Grecia;
Vista la lettera della societa' Acquirente Unico Spa, del 28
novembre 2008, al Ministero dello sviluppo economico, con cui e'
fornita la previsione della domanda da soddisfare nel triennio
2009-2011 per i clienti del mercato tutelato rifornito;
Vista la lettera di Terna del 9 dicembre 2008, prot.
TE/P20080019383 relativa agli accordi con i gestori di rete
confinanti (Francia, Austria, Slovenia, Svizzera e Grecia) sulle
modalita' di allocazione congiunta dell'intera capacita' di trasporto
su ciascuna frontiera e sulla ripartizione dei ricavi derivanti
dall'allocazione della capacita' di trasporto;
Considerato che la sopra citata lettera di Terna del 20 novembre
2008, consente di determinare, per l'anno 2009, i valori massimi
delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse
frontiere secondo la tabella seguente:
Considerato che tali valori comprendono l'incremento di capacita' di
interconnessione connesso all'entrata in esercizio, prevista nel
corso dell'anno 2009, delle due linee di interconnessione con la
Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un
ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso di terzi;
Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente
operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare
offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
Considerato che:
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003,
ha destinato all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante
dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati
dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per
l'approvvigionamento del mercato vincolato;
b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono
sulla frontiera con la Svizzera;
c) a partire dal 1° luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo e'
estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente
contratto di fornitura di energia elettrica;
d) per l'anno 2009, le stime sul fabbisogno del mercato
approvvigionato formulate dall'Acquirente unico Spa, indicano valori
in diminuzione rispetto a quelli registrati nel 2008;
Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i
clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1°
luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non
esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia
elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui
approvvigionamento e' effettuato da Acquirente unico in continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;
Ritenuto opportuno attribuire ad Acquirente unico una quota dei
proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita'
di importazione, tenuto conto del tasso di riduzione del mercato
approvvigionato nell'anno 2008 e delle modifiche attese del perimetro
del mercato tutelato nell'anno 2009;
Ritenuto di comprendere nel mercato libero anche i clienti in
regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei proventi delle
assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
sulle interconnessioni;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il
Regolamento n. 1228/2003, come modificato con la decisione della
Commissione del 9 novembre 2006, attraverso l'adozione di meccanismi
di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a
definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento
della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali
programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di
mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera
modalita' omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta
salva la possibilita' di disporre riserve sulla capacita' in
importazione;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2008
per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla
citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001;
Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni
dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239,
confermare temporaneamente i valori della capacita' di
interconnessione riservati nell'anno passato per il transito
dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo
Stato Citta' del Vaticano;
Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato
Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della
provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la
ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di riserva di capacita' di trasporto, ovvero assegnare una riserva
sulla capacita' di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;
Ritenuto adeguato destinare per l'anno 2009 all'Acquirente Unico,
in aggiunta alla riserva per l'importazione relativa ai contratti
pluriennali sulla frontiera con la Svizzera, una quota dei proventi
delle assegnazioni della capacita' di importazione pari al 15%, al
netto delle quote riconosciute allo Stato Citta' del Vaticano e alla
Repubblica di San Marino, tenuto conto del tasso di riduzione del
mercato approvvigionato da AU registrato nell'anno 2008 e delle
variazioni attese del perimetro del medesimo mercato per l'anno 2009;
Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia
elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la
quota fin qui garantita dalle autorita' italiane sulla frontiera
svizzera, in coerenza con il principio di equa ripartizione dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere tra
mercato libero e mercato tutelato, e adeguare il prezzo di cessione
dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo
trimestre del 2009 con modalita' di aggiornamento definite da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a
quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione dei diritti
di cui al decreto ministeriale 15 novembre 2007 recante
determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno
2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi
elettrici GSE Spa;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
con deliberazione 10 dicembre 2008 - PAS 8/08;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed
i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della
sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i
clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione dei diritti di utilizzo della
capacita' di trasporto, ovvero dei riserve per l'importazione, il
transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera
elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di
energia elettrica;
assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione congiunta: e', per ciascuna frontiera elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile,
con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia
elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione)
nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito
orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT): sono i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale, mensile e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o
piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato
confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiere settentrionali: sono le frontiere elettriche con
Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della
gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato
Stato;
Terna: e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
proventi delle assegnazioni: sono i proventi derivanti dalle
assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
sulla interconnessione;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate: sono le quote di
capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per
l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia
elettrica;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
Servizio di tutela: e' il servizio di vendita di energia elettrica
di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07;
Servizio di salvaguardia: e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07;
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per
l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della
rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla
frontiera meridionale per l'anno 2008, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso
l'Acquirente unico Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per
il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il
sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale
mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;
c) assicurare l'accesso a parita' di condizioni, di imparzialita',
e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di
interconnessione;
d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente
provvedimento disciplina:
a) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per
l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in
ottemperanza ad accordi internazionali;
b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica
per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e
per l'Acquirente unico Spa ai fini della destinazione ai clienti del
mercato tutelato;
c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in
ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla
base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie
all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove
possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di
regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle
norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri
generali:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e
Svizzera e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte
secondo modalita' definite negli accordi stipulati tra Terna e i
gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocazione congiunta
della capacita' assegnabile;
b) i proventi delle procedure di cui alla lettera a), per la quota
parte spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura
corrispondente ai consumi medi degli stessi;
c) ai fini delle ripartizioni di cui alla lettera b), fanno fede i
consumi di energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui
alla deliberazione dell'Autorita' del 15 dicembre 2006, n. 288/06,
come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di
prelievo dell'utente di dispacciamento;
d) e' disponibile all'Acquirente unico Spa, per garantire una
fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato
tutelato, una quota dei proventi di cui alla lettera b) in misura non
superiore al 15%, al netto delle quote dei proventi riconosciute ai
sensi dell'art. 4, comma 1, e fermo restando quanto previsto all'art.
5; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero;
e) l'Autorita' provvede a disciplinare le modalita' di
ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei
clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero.
4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per
programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con
i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra
i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al
comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera
Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema
svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di
trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima
assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.
6. Terna stipula accordi con i gestori di rete dei Paesi
interconnessi per l'utilizzo della capacita' di trasporto nel breve
periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle
risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente
della rete di interconnessione.
Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2009 ai fini delle disposizioni di cui al presente
decreto su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia,
l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente
capacita' di trasporto garantita da Terna.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire
dal 1° gennaio 2009 ai fini delle disposizioni di cui al presente
decreto sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla
corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto:
a) della capacita' relativa alla esecuzione dei contratti
pluriennali di importazione di cui all'art. 5;
b) della capacita' relativa alla linea Tirano-Campocologno
esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi
ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007, a partire dalla data di
entrata in esercizio commerciale della linea stessa;
c) della capacita' della linea Mendrisio - Cagno esentata dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del
decreto n. 290/ML/2/2008, a partire dalla data di entrata in
esercizio commerciale della linea Mendrisio - Cagno;
d) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e,
per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per
un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa'
Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita'
produttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale del 4
giugno 2003 e del 26 novembre 2004;
delle riserve di cui all'art. 4.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera
italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della
capacita' di trasporto garantita sulla rete.
Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto
in ottemperanza ad accordi internazionali
1. L'Autorita' disciplina le modalita' con cui Terna, distinguendo
per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia
elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base
delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della
Citta' del Vaticano e, comunque, nella misura strettamente necessaria
a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato, assegna per
l'anno 2009 una riserva sulla capacita' di interconnessione
assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi
Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto in modo da garantire
effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla
capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di
riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti
a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali
20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito
delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo
della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere
utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno
degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di
trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di
detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici
stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello
sviluppo economico e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai
fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2009 alla Edison Spa la capacita' di
trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura
strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una
parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico
di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da
uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque,
nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato
libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non
utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per
permettere le opportune verifiche della produzione della quota
italiana del citato impianto, la societa' Edison Spa consente accesso
per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia
elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
Art. 5.
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali
per l'importazione di energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente
necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera
svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto
pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, e'
riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.
2. L'energia elettrica importata dal titolare italiano del
contratto pluriennale, come derivante dall'utilizzo della quota di
capacita' di cui al comma 1, e' interamente ceduta dallo stesso
titolare all'Acquirente unico Spa, alle medesime condizioni di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 dicembre 2007 e al
prezzo di 78 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta
adempiuti dallo stesso titolare, tutti gli obblighi relativi alla
regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla
capacita' di trasporto sul territorio nazionale.
3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 e' adeguato in corso
d'anno dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con modalita'
analoghe a quelle definite con riferimento al prezzo di assegnazione
dei diritti di cui al decreto ministeriale 15 novembre 2007 recante
determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno
2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi
elettrici GSE Spa.
Art. 6.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero
dello sviluppo economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento
delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle
misure volte all'incremento della sicurezza della rete di
interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da
consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di
trasporto.
2. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico.
Roma, 11 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato