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Gazzetta Ufficiale N. 303 del 30 Dicembre 2008

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2008

Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2664).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni
private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Ritenuta l'opportunita', per esigenze di semplificazione, di
eliminare l'obbligo per gli intermediari di trasmettere annualmente
all'ISVAP le dichiarazioni relative alla sussistenza della copertura
assicurativa della polizza di responsabilita' civile professionale;
A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 37 del Regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006
1. L'art. 37 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e'
modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della polizza di
assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole:
«, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla
comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della polizza di
assicurazione della responsabilita' civile» sono inserite le parole:
«, salvo i casi di polizze pluriennali,» e le parole: «ovvero alla
comunicazione di conferma ai sensi del comma 4» sono soppresse;
c) il comma 4 e' soppresso.


Art. 2.

Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


Art. 3.

Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Roma, 17 dicembre 2008
Il presidente: Giannini

 

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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