IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', e in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera h), che attribuisce al
Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare le
formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000,
contenente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie
fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Vista la tabella A, allegata al predetto testo unico n. 504 del
1995, degli impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione
dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto
l'osservanza delle norme prescritte;
Visto il regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti
petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e
per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non
soggetti ad accisa, adottato con il decreto del Ministro delle
finanze 17 maggio 1995, n. 322;
Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei
prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle
imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, adottato con il
decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577;
Visto il regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti
analoghi nonche' l'imposta sui bitumi, adottato con il decreto del
Ministro delle finanze 17 settembre 1996 n. 557;
Visto il regolamento concernente le modalita' di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica, adottato con il decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, del 14 dicembre 2001, n. 454;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, in
materia di denaturazione del gasolio impiegato come combustibile per
riscaldamento;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di
indirizzo permanente nella seduta del 27 dicembre 2007;
Ritenuto che occorre stabilire le modalita' di denaturazione dei
prodotti energetici di cui all'art. 21 del citato testo unico n. 504
del 1995;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente determinazione si applica alle operazioni di
denaturazione dei prodotti energetici di cui all'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in
avanti indicato come "testo unico delle accise", eseguite presso i
depositi fiscali e i depositi doganali gestiti in regime di deposito
fiscale. La presente determinazione si applica, altresi',
limitatamente ai soli prodotti energetici destinati ad essere
impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, alle
operazioni di denaturazione eseguite presso i depositi commerciali
intermedi di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento adottato con il
decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, e alle
operazioni di denaturazione atipica effettuate presso gli
utilizzatori aventi la qualifica di operatore registrato.
2. Ai fini della presente determinazione si intende per:
a) colorante: una sostanza che conferisce al prodotto al quale
viene aggiunto un colore prestabilito per indicare visivamente l'uso
cui esso e' destinato ed, eventualmente, le sue caratteristiche
merceologiche;
b) marcante: una sostanza la cui presenza generalmente non e'
visibile, e viene rilevata mediante reazione chimica;
c) adulterante: una sostanza che modifica le caratteristiche
merceologiche del prodotto che la contiene e ne inibisce usi
differenti da quelli ai quali e' destinato;
d) denaturante: una o piu' sostanze aventi funzione di colorante,
marcante o adulterante;
e) denaturazione: operazione di aggiunta di una o piu' sostanze
denaturanti agli oli minerali di cui all'art. 21 del testo unico
delle accise;
f) formulazione tipica: formulazione di denaturazione stabilita,
per ogni singolo prodotto, da disposizioni regolamentari o da queste
derivate;
g) denaturazione tipica: denaturazione effettuata con il rispetto
di una formulazione tipica;
h) formulazione atipica: formulazione di denaturazione, diversa
da quella tipica, riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto,
dall'Agenzia delle dogane in funzione del particolare impiego a cui
lo stesso e' destinato;
i) denaturazione atipica: denaturazione effettuata con il
rispetto di una formulazione di denaturazione atipica;
j) ufficio competente: l'ufficio delle dogane territorialmente
competente.
Art. 2.
Qualita' delle sostanze denaturanti
1. Le sostanze da impiegare come denaturanti devono essere
riconosciute idonee dall'Agenzia delle dogane, precedentemente al
loro primo impiego nel territorio nazionale.
2. Al fine dell'idoneita' di cui al comma 1, le sostanze di cui al
medesimo comma sono sottoposte, dai soggetti che le producono, le
commercializzano ovvero intendono impiegarle, al Laboratorio chimico
delle dogane, competente per territorio, che ne attesta, entro
sessanta giorni, la conformita' alla formulazione tipica prevista per
l'uso a cui le stesse sono destinate.
3. L'idoneita' di cui al comma 1 e' attribuita ad uno specifico
prodotto commerciale.
4. L'elenco dei prodotti commerciali ritenuti idonei dall'Agenzia
delle dogane, unitamente ai relativi prodotti da denaturare, e'
pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia.
Art. 3.
Autorizzazione alle operazioni di denaturazione
1. Le denaturazioni tipiche ed atipiche sono effettuate solo presso
impianti preventivamente autorizzati dal competente Ufficio.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione per le denaturazioni di
cui al comma 1, il depositario autorizzato, per i depositi fiscali o
doganali, l'esercente del deposito, per i depositi commerciali
intermedi e l'operatore registrato, per le denaturazioni atipiche
effettuate presso gli utilizzatori, tutti d'ora in avanti individuati
come "il soggetto abilitato", presenta una istanza al competente
Ufficio, laddove il medesimo non ne sia gia' in possesso per
precedenti obblighi del soggetto istante, contenente le seguenti
informazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la
partita IVA e il codice di accisa;
b) l'ubicazione dell'impianto con l'indicazione del magazzino,
interno all'impianto, dove saranno custoditi i denaturanti;
c) il numero identificativo, la capacita' dei serbatoi dedicati
alla denaturazione e le rispettive tabelle di taratura firmate dal
legale rappresentante o dal suo procuratore e dai soggetti abilitati
che ne garantiscono la redazione a "regola d'arte";
d) lo schema e le modalita' di funzionamento delle attrezzature
da adoperare per le operazioni di denaturazione;
3. Un esemplare dell'istanza di cui al comma 2 e' restituito al
richiedente con l'annotazione della data di presentazione. Entro
trenta giorni dalla stessa, il competente Ufficio, previa verifica
delle attrezzature da impiegare per le operazioni di denaturazione,
rilascia l'autorizzazione ovvero nega la medesima con provvedimento
motivato.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata, con
provvedimento motivato del competente Ufficio, al venir meno delle
condizioni di garanzia e tutela erariale riscontrate al momento del
rilascio.
Art. 4.
Operazioni di denaturazione
1. Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la
responsabilita' del soggetto abilitato. Le stesse sono, di regola,
effettuate entro il normale orario di servizio del competente
Ufficio.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono iniziate all'ora stabilita
e proseguite, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il
caso di caricamento di mezzi di trasporto.
3. Per motivi legati all'operativita' dei depositi il competente
Ufficio, su richiesta motivata del soggetto abilitato, puo'
autorizzare l'effettuazione delle denaturazioni presso depositi
fiscali, anche al di fuori del proprio regolare orario di servizio.
4. L'Ufficio competente ha facolta' di intervenire durante le
operazioni di denaturazione, redigendo apposito processo verbale di
constatazione, per verificarne la regolarita' ed accertare la
corretta quantita' dei denaturanti impiegati, anche attraverso il
prelievo di campioni sia del prodotto denaturato che dei denaturanti
impiegati. Le analisi dei campioni sono eseguite presso i laboratori
chimici dell'Agenzia delle dogane.
5. Ogni operazione di denaturazione e' comunicata all'Ufficio
competente, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio previsto
per la stessa. Qualsiasi variazione dei dati comunicati deve essere
tempestivamente notificata al competente Ufficio, e, comunque, almeno
un'ora prima del previsto inizio delle operazioni. La comunicazione
non e' dovuta nel caso di denaturazione effettuata direttamente nella
linea di carico.
Art. 5.
Modalita' delle operazioni di denaturazione
1. Le denaturazioni possono essere effettuate in linea di
trasferimento o di carico, in serbatoio miscelatore ovvero
direttamente in serbatoio.
2. Per le denaturazioni effettuate in serbatoio miscelatore o
direttamente in serbatoio, sono eseguite le seguenti operazioni:
1) accertamento, in peso, del prodotto puro da denaturare;
2) calcolo della quantita', espressa in peso, del denaturante da
immettere nel prodotto;
3) immissione del denaturante nel serbatoio mediante apposita
apparecchiatura;
4) omogeneizzazione della miscela;
5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto con
prelievo dei campioni per l'analisi qualitativa;
6) registrazione automatizzata o manuale sui registri di carico e
scarico dei dati relativi al prodotto puro, al prodotto denaturato e
dal denaturante.
3. Per le denaturazioni effettuate direttamente in linea di
trasferimento, sono eseguite le seguenti operazioni:
1) determinazione della quantita' di denaturante da immettere
nella tubazione in funzione della quantita' di prodotto da
trasferire;
2) immissione nella tubazione del denaturante durante il
trasferimento del prodotto;
3) accertamento alla fine dell'operazione della quantita' di
prodotto estratta dal serbatoio di stoccaggio e denaturata durante il
passaggio nella tubazione di trasferimento;
4) controllo della quantita' di denaturante effettivamente
immessa nel prodotto;
5) controllo dell'avvenuta denaturazione del prodotto;
6) registrazione automatizzata dei dati.
4. Per le denaturazioni effettuate direttamente nella linea di
carico, si procede all'iniezione del denaturante nel prodotto da
denaturare, misurato in peso o in volume, attraverso l'impiego delle
seguenti attrezzature o strumenti:
1) pesa, contatore volumetrico munito di compensatore
densita/temperatura o qualsiasi altro strumento atto per la misura
del prodotto da denaturare;
2) pesa o misuratore volumetrico o qualsiasi altro strumento atto
al dosaggio del denaturante;
3) serbatoio di denaturante munito di idoneo indicatore di
livello, a seconda delle caratteristiche di sicurezza dell'impianto e
allarme automatico di basso livello;
4) pompa per introduzione del denaturante;
5) dispositivo per il controllo della quantita' di denaturante da
iniettare in funzione della quantita' di prodotto caricato;
6) sistema informatizzato di registrazione dei dati;
7) dispositivi di allarme per il controllo della effettiva
immissione del denaturante e del corretto funzionamento dei
dispositivi dell'impianto.
5. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che non
consentano l'utilizzo delle attrezzature ordinariamente impiegate per
la denaturazione, il competente Ufficio puo' autorizzare, al fine di
garantire la continuita' operativa dei depositi fiscali,
l'effettuazione delle operazioni di denaturazione direttamente in
autocisterna o ferrocisterna, con le modalita' che saranno stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
Art. 6.
Deposito e contabilizzazione dei denaturanti
1. I denaturanti sono custoditi, nel magazzino indicato nell'art.
3, comma 2, a cura e sotto la responsabilita' del soggetto abilitato
che e' obbligato a tenere un apposito registro di carico e scarico.
2. Sul registro di cui al comma 1 sono annotate, nello stesso
giorno dell'operazione, le quantita' dei denaturanti introdotti e
prelevati per effettuare una singola denaturazione ovvero cicli di
denaturazioni giornaliere su unita' di trasporto o di stoccaggio
multiple.
3. I denaturanti non ritenuti idonei dal soggetto abilitato sono
restituiti al fornitore e le rispettive quantita' sono scaricate dal
registro di cui al comma 1.
4. Al termine di ciascuna operazione di denaturazione, il soggetto
abilitato redige una apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di
cui uno viene posto a corredo della contabilita' del deposito e
l'altro trasmesso a fine giornata al competente Ufficio.
Art. 7.
Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
1. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in
materia di circolazione, commercializzazione e deposito dei prodotti
denaturati, contenute negli specifici provvedimenti regolamentari
emanati per i singoli prodotti.
Art. 8.
Metodi analitici per la verifica del dosaggio
1. Il prodotto denaturato e' considerato conforme se il denaturante
riscontrato all'atto dei controlli corrisponde alla formulazione
prevista per il prodotto stesso, relativamente all'impiego cui e'
destinato.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, per la
determinazione della conformita' di cui al comma 1, sono stabilite le
tolleranze tenuto conto dei metodi di prova e dei relativi dati di
precisione normalizzati dall'UNICHIM (Associazione per l'unificazione
nel settore dell'industria chimica) e di prove sperimentali condotte
presso gli impianti di denaturazione.
3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2,
per la determinazione della conformita' di cui al comma 1, sono
applicati i margini analitici di tolleranza e le procedure di
accertamento stabiliti per ciascuna tipologia di prodotto con
circolare dell'Agenzia delle dogane sulla base dei rispettivi dati
storici.
Art. 9.
Formule chimiche dei denaturanti
1. Le formulazioni tipiche sono stabilite o modificate con
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane anche
conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano
in vigore le formule di denaturazione vigenti alla data di entrata in
vigore della presente determinazione in quanto applicabili.
Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. I titolari degli impianti di denaturazione, in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente determinazione, provvedono a
adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente determinazione entro
centottanta giorni dalla suddetta data.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, le denaturazioni da
effettuarsi presso gli impianti non ancora muniti dell'autorizzazione
prevista dall'art. 3, comma 1, continuano ad essere eseguite con le
modalita' previgenti alla presente determinazione.
3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
determinazione, non trovano piu' applicazione le disposizioni
regolamentari in contrasto con la presente disciplina e, in
particolare, l'art. 4 del regolamento adottato con il decreto
interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. La presente determinazione entra in vigore centottanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 dicembre 2007
Il direttore reggente: De Santis
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato