IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del
26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore
ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n.
1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art.
110-unvicies, con l'art. 110-duovicies;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre
1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del
quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla
produzione di pere, di pesche e di prugne d'ente consegnate per la
trasformazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della commissione del
21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel
settore degli ortofrutticoli ;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del
29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di
sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n.
1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1548/2007 del 20 dicembre 2007;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del
21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della
condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di
gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del
20 dicembre 2007 ;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali,
nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita'
europea;
Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006,
recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC,
modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007, recante
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla
trasformazione;
Visto il decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007, recante
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune nel settore delle prugne d'ente destinate alla trasformazione;
Considerato che con i richiamati decreti ministeriali n. 1537 e n.
1539 del 22 ottobre 2007 e' stato disposto di applicare per le pere,
per le pesche e per le prugne d'ente consegnate per la
trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del
regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un
aiuto per ettaro globalmente pari al 100% della componente del
massimale nazionale corrispondente, nonche', per le prugne d'ente e
per gli anni 2011 e 2012 un importo pari al 75% della medesima
componente;
Considerato che, in attuazione dell'art. 110-duovicies,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i richiamati decreti
ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007 dispongono
altresi' di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art.
68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pere,
di pesche e di prugne d'ente consegnate per la trasformazione
associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di
produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo
regolamento;
Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori
costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di
mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno
affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della
contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte
agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti
ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
Considerato che l'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilita'
di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri
obiettivi e non discriminatori;
Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, all'impegno di
consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una
determinata quantita' minima per le pere e per le pesche, nonche' per
le prugne d'ente;
Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla
quantita' minima per le pere e per le pesche o per le prugne d'ente,
una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto;
Ritenuta la necessita' di definire l'ammontare degli importi degli
aiuti indicativi per le pere, per le pesche e per le prugne d'ente
per il 2008, nonche' di emanare le disposizioni necessarie
all'applicazione delle richiamate norme comunitarie ;
Sancita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella
seduta del 28 febbraio 2008 ;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Per gli scopi del presente decreto si intende per :
a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di
cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE)
n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pere, pesche e prugne d'ente
consegnate per la trasformazione;
b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a
pere, a pesche e a prugne d'ente consegnate per la trasformazione,
previsto dagli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento
(CE) n. 1782/2003;
c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore delle pere e pesche e
delle prugne d'ente consegnate per la trasformazione di cui agli
articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n.
1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che
esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o piu' dei
prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
2201/1996;
d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che
soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformita' con l'art. 4
del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai
sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento;
e) «pere, pesche e prugne d'ente»: le varieta' di pere, le pesche
e le prugne d'ente essiccate che erano ammissibili all'aiuto previsto
dal regolamento (CE) n. 2201/1996 e consegnate per la trasformazione
al fine di ottenere uno o piu' dei prodotti di cui all'art. 1,
paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 2201/1996, come definiti
dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1535/2003 ;
f) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pere,
di pesche e di prugne d'ente ad un primo trasformatore, in forza di
un contratto o impegno di conferimento;
g) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento
(CE) n. 1290/2005;
h) «organismo pagatore»: l'organismo pagatore riconosciuto ai
sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede
legale o alla residenza dei produttori;
i) «regione» la regione o la provincia autonoma competenti per
territorio.
Art. 2.
Beneficiari e condizioni di ammissibilita'
1. L'aiuto di cui agli articoli 68-ter paragrafo 2, 110-unvicies e
110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dai
decreti ministeriali n. 1537 e n. 1539 del 22 ottobre 2007, e'
concesso a favore degli agricoltori che producono pere, pesche e
prugne d'ente, nel rispetto delle disposizioni previste dai
regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1973/2004 e n. 796/2004.
2. In particolare, l'aiuto e' corrisposto ai produttori di pere, di
pesche e di prugne d'ente:
a) che risultino associati per l'anno in questione ad una
organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del
regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori
riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento e che si
impegnino a consegnare una quantita' di prodotto che non puo' essere
inferiore a 25 tonnellate per ettaro di superficie di pere destinate
alla trasformazione o a 24 tonnellate per ettaro di superficie di
pesche destinate alla trasformazione, mentre per le prugne d'ente
detto quantitativo non puo' comunque essere inferiore a 1,5
tonnellate per ettaro di prugne essiccate;
b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pere o
di pesche o di prugne d'ente, abbiano una dimensione complessiva per
ciascun prodotto di almeno 0,3 ettari e una dimensione per
appezzamento per ciascun prodotto superiore a 500 metri quadri,
nonche' siano interamente piantate e in produzione e siano oggetto
delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione;
c) che hanno concluso, per il tramite di una organizzazione di
cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un
primo trasformatore per la trasformazione di pere o di pesche o di
prugne d'ente prodotte sulle superfici oggetto di contratto;
d) il cui contratto o impegno di conferimento contengono gli
elementi indicati nell'art. 6 del presente decreto;
e) la cui produzione e' consegnata, per il tramite di una
organizzazione di cui al punto a), al primo trasformatore con il
quale e' stato concluso il contratto o impegno di conferimento.
3. I richiedenti sono tenuti al rispetto dei criteri di
condizionalita', fissati con decreto ministeriale n. 12541 del
21 dicembre 2006 e successive modificazioni, pena la riduzione o
l'esclusione dall'aiuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n.
1782/2003.
Art. 3.
Accreditamento dei primi trasformatori e revoca
1. I primi trasformatori di pere, di pesche e di prugne d'ente, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 171-quinques ter del
regolamento (CE) n. 1973/2004, sono accreditati dall'organismo
pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo i
requisiti, le modalita' e le procedure definiti dall'Agea in
attuazione del citato articolo. L'accreditamento e' revocato dal
medesimo organismo pagatore nel caso in cui non ricorrano uno o piu'
requisiti per l'autorizzazione, secondo le modalita' e le procedure
definite dalla medesima Agea.
2. I primi trasformatori di pere e di pesche riconosciuti e in
possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n.
2201/1996 o, nel caso delle prugne d'ente, iscritti nella sezione
aggiuntiva dell'elenco nazionale, si intendono accreditati anche ai
sensi del presente decreto .
3. L'Agea, nel rispetto dell'art. 171-quinques ter, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 1973/2004 rende disponibile e pubblico, entro
il 31 maggio di ciascun anno, l'elenco dei primi trasformatori di
pere, di pesche e di prugne d'ente accreditati. Per i nuovi
accreditamenti conseguenti a riconversione di impianti, l'Agea puo',
secondo le modalita' e le procedure definite dalla medesima Agea,
integrare tale elenco oltre la data sopra indicata.
Art. 4.
Organizzazioni di produttori e gruppi di produttori
1. Le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori di cui
all'art. 171-quinques del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono
riconosciuti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 del
regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di
organizzazioni di produttori gia' riconosciute al 1° gennaio 2008 ai
sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, si considerano riconosciute
ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. I gruppi di produttori cui e' stato concesso il
prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996
continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del
regolamento (CE) n. 1182/2007.
Art. 5.
Fissazione del livello dell'aiuto
1. Entro il 15 marzo dell'anno rispetto al quale l'aiuto e'
richiesto e ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1973/2004, e' fissato con decreto ministeriale
l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pere o a
pesche o a prugne d'ente. Per il 2008 l'importo e' fissato in
2.200,00 euro/ha per le pere, in 800,00 euro/ha per le pesche e in
2.000,00 euro/ha per le prugne d'ente.
2. Gli importi definitivi degli aiuti per ettaro, ai sensi
dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1973/2004 sono fissati per ciascun anno sulla base della superficie
determinata a seguito dei controlli di ammissibilita' previsti dal
regolamento (CE) n. 796/2004.
Art. 6.
Contratto o impegno di conferimento
1. Un contratto, concluso fra una organizzazione di produttori che
rappresenta l'agricoltore ed un primo trasformatore, e' stipulato
entro il 20 luglio di ciascun anno per le pesche, per le pere e per
le prugne d'ente. Qualora l'organizzazione di produttori agisca anche
come primo trasformatore in luogo del contratto e' stipulato un
impegno di conferimento. Ciascuna organizzazione di produttori puo'
stipulare un solo contratto per prodotto con ciascun primo
trasformatore.
2. I contratti e gli impegni di conferimento, debitamente
sottoscritti dalle parti contraenti, devono pervenire all'organismo
pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione di
produttori entro il 31 luglio per le pesche, per le pere per le
prugne d'ente e, comunque, almeno cinque giorni lavorativi prima
dell'inizio delle rispettive consegne. Le modalita' di trasmissione e
di validazione dei contratti e degli impegni di conferimento sono
definite dall'Agea.
3. I contratti e gli impegni di conferimento, redatti su appositi
modelli predisposti dall'organismo pagatore competente sulla base
delle istruzioni emanate dall'Agea, devono contenere almeno i
seguenti elementi:
a) le parti contraenti;
b) la specie, la varieta', qualora richiesta, e le superfici
investite a pere o a pesche o a prugne d'ente;
c) la quantita' di materia prima prevista per la trasformazione;
d) le condizioni applicabili alla consegna e, comunque, il prezzo
e i termini di pagamento;
e) l'elenco completo dei produttori richiedenti, riferiti ai
contratti e agli impegni di conferimento, con relativi nomi cognomi
ed indirizzi;
f) la specie, la varieta', qualora richiesta e la superficie di
ciascun produttore investita a pere o a pesche o a prugne d'ente;
g) la quantita' prevista di pere o di pesche o di prugne d'ente
che sara' oggetto della consegna per la trasformazione da parte di
ciascun produttore;
h) i tipi di prodotti finiti che saranno ottenuti dalla
trasformazione.
Art. 7.
Domanda di aiuto transitorio per superficie
1. La domanda di aiuto e' presentata dal richiedente, entro il
15 maggio di ciascun anno, all'organismo pagatore competente, secondo
le istruzioni emanate dall'Agea relativamente alla domanda unica di
pagamento.
2. L'organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali
individuati dall'Agea, gli elementi che dovranno essere contenuti
nelle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n.
796/04.
3. Le superfici dichiarate in domanda di aiuto non potranno
risultare superiori a quelle indicate nei contratti per ciascun
produttore.
Art. 8.
Determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto
1. L'organizzazione dei produttori, ultimata la fase di raccolta e
comunque entro il 15 ottobre di ciascun anno per le prugne d'ente, il
31 ottobre di ciascun anno per le pesche e entro il 1° dicembre di
ciascun anno per le pere, comunica per singolo produttore
richiedente, all'organismo pagatore competente, in base alla sede
legale dell'organizzazione di produttori e secondo le modalita'
definite dall'Agea, le quantita' di pere o di pesche o di prugne
d'ente consegnate ai primi trasformatori contraenti e le
corrispondenti superfici investite.
2. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali,
qualora la quantita' di pere o di pesche consegnata dal singolo
produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al
comma 1, inferiore a 25 tonnellate per ettaro per le pere o a 24
tonnellate per ettaro per le pesche, la superficie ammessa all'aiuto
e' determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il
quantitativo consegnato per ettaro per i suddetti quantitativi minimi
stabiliti.
3. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali,
qualora la quantita' di prugne d'ente consegnata dal singolo
produttore richiedente ai primi trasformatori, risulti, in base al
comma 1, inferiore a 1,5 tonnellate per ettaro, la superficie ammessa
all'aiuto e' determinata applicando un coefficiente ottenuto
dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per il quantitativo
minimo, stabilito in 1,5 tonnellate per ettaro di prugne essiccate.
Art. 9.
Caratteristiche qualitative della materia prima
e dei prodotti finiti
Le modalita' relative al rispetto delle caratteristiche qualitative
della materia prima consegnata al primo trasformatore e dei prodotti
finiti ottenuti dallo stesso e le conseguenti procedure di controllo
sono definite dall'Agea in attuazione dell'art. 55, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 1182/2007 e dell'art. 152, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1580/2007.
Art. 10.
Controlli e sanzioni
1. L'Agea dispone in ordine alle attivita' di controllo finalizzate
a verificare la consistenza delle superfici investite e le quantita'
di prodotto consegnate ed effettivamente trasformate.
2. L'Agea disciplina le modalita' di applicazione delle sanzioni a
carico del primo trasformatore di cui all'art. 171-quinques ter,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.
3. Nel caso in cui l'organizzazione dei produttori non si conformi
alle disposizioni comunitarie e nazionali e' revocato il relativo
riconoscimento da parte della regione.
Art. 11.
Disposizioni finali
Le procedure di attuazione del presente decreto sono definite
dall'AGEA.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2008
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 229
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato