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Gazzetta Ufficiale N. 76 del 31 Marzo 2008

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 23 novembre 2007

Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (Deliberazione n. 125/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che
istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione
finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
affidando a questo Comitato la definizione, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da
realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del
cofinanziamento nazionale;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 266/1997 che stabilisce che le
azioni di sostegno in essa previste si debbano esplicare nel quadro
degli obiettivi macro-economici fissati dal documento di
programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei
limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con
particolare riferimento alla salvaguardia ed allo sviluppo
dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica,
nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
Vista la propria delibera 8 agosto 1996, n. 168 (Gazzetta Ufficiale
n. 236/1996), recante direttive per la concessione alle imprese del
commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la propria delibera 5 agosto 1998, n. 100 (Gazzetta Ufficiale
n. 269/1998), recante direttive per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16,
comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) che ha integrato il Fondo di cui all'art.
16, comma 1, della legge n. 266/1997, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, demandando a questo Comitato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la definizione delle modalita' per una semplificazione dei
criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei
progetti strategici;
Visto l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca
ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di
cui al citato comma 876 della medesima legge;
Visto l'art. 8-bis, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
con il quale si dispone l'integrazione del Fondo di cui all'art. 16,
comma 1, della legge n. 266/1997, con le disponibilita' rivenienti
dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui
all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese e delle
piccole e medie imprese (GUCE L124/2003), che sostituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea
96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visto il regolamento della Commissione europea 1998/2006 del
15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88
del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che la
definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del
Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle disposizioni
dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile
2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238/2005) relativo all'adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese;
Vista la nota n. 0018605 del 16 novembre 2007 del Ministero dello
sviluppo economico, con la quale viene formulata la proposta,
concordata con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo, per la semplificazione dei criteri di riparto e di
gestione del Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della citata legge n.
266/1997, sulla quale e' stato acquisito il parere favorevole della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, riunitasi in data 15 novembre
2007;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Delibera:
1. Aree di applicazione.
1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle
dell'intero territorio nazionale.
1.2. Le agevolazioni alle imprese sono concesse nel limite
dell'intensita' massima d'aiuto prevista dal regolamento della
Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti
d'importanza minore («de minimis»), attraverso misure di aiuto
regionali compatibili con tale forma di agevolazione;
2. Progetti strategici.
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266
sono riconosciuti come strategici i progetti finalizzati ai seguenti
obiettivi:
qualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo
libero con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di
degrado ed ai centri commerciali naturali e sostegno e qualificazione
delle aree mercatali;
miglioramento dell'offerta integrata di servizi comuni,
commerciali e turistici, finalizzata ad un incremento di concorrenza
a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di economie di scala
per le imprese.
3. Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili.
3.1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con
l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 266/1997, interviene, nel
limite delle risorse da ripartire ai sensi del successivo punto 3.2,
a cofinanziamento dei progetti strategici regionali approvati ai
sensi del successivo punto 4, in misura non superiore al 90% della
quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi
previsti, per la copertura prioritaria delle spese per investimenti.
I progetti strategici che non prevedano il cofinanziamento delle
Regioni non potranno essere presi in considerazione.
3.2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli
anni 2007, 2008 e 2009, pari complessivamente a 110 milioni di euro,
sono ripartite fra le Regioni con il seguente criterio annuo:
una quota fissa per ogni Regione pari a 200 mila euro e per le
province autonome di Trento e Bolzano pari a 100 mila euro;
per le regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e
Sardegna, una riserva aggiuntiva del 25% ripartita in base alla
misura percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione
residente in ciascuna Regione e la popolazione totale per le predette
Regioni;
le risorse restanti verranno ripartite fra tutte le regioni e
province autonome in base alla misura percentuale risultante dal
rapporto tra la popolazione residente in ciascuna regione e la
popolazione nazionale;
3.3. La quantificazione a livello regionale delle predette risorse
verra' disposta con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico avente natura non regolamentare.
3.4. Le future disponibilita' saranno assegnate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla scorta di criteri da
individuarsi da parte di questo Comitato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.
4. Meccanismi procedurali e funzionamento del Fondo.
4.1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al precedente punto 3.3. decorrera' il termine di 150
giorni entro cui le Regioni dovranno presentare i progetti strategici
regionali.
4.2. I progetti strategici vengono presentati al Ministero dello
sviluppo economico e contestualmente al Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo che ne curera' l'istruttoria per gli
aspetti di propria competenza.
4.3. I progetti strategici dovranno indicare:
a) gli obiettivi generali e specifici in relazione al contesto
territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale il
progetto verra' realizzato;
b) la descrizione degli interventi proposti, con riferimento alle
tipologie di azioni, ai soggetti beneficiari, alla forma degli
interventi ed alle modalita' di agevolazione;
c) il piano di copertura finanziaria dell'intervento proposto,
con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel
rispetto di quanto previsto al punto 3., ed il riferimento allo
strumento normativo che assicura tale intervento;
d) i tempi di attuazione;
e) i risultati attesi;
f) il regime delle revoche, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.
4.4. Con il decreto di approvazione del progetto strategico, e'
disposto l'accredito alla Regione di una anticipazione delle risorse
fino alla concorrenza del 60% del contributo annualmente dovuto per
la realizzazione del progetto strategico, modulata in termini di
cassa nei limiti degli effettivi stanziamenti di bilancio resi
disponibili dall'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2006,
come integrato dall'art. 3, del decreto-legge n. 159/2007.
4.5. Con cadenza annuale le Regioni inoltrano una relazione di
monitoraggio degli interventi attivati nell'ambito dei progetti
strategici, da sottoporre al Comitato di monitoraggio di cui al
successivo punto 6. La mancata presentazione della predetta relazione
comportera' l'interruzione dell'erogazione della quota di contributo
annuo di cui al precedente punto 4.4.
4.6. I progetti strategici devono essere rendicontati sulla base di
tre stati di avanzamento, di cui uno a saldo, entro il termine di tre
anni dalla data dell'erogazione dell'anticipazione delle risorse
stanziate per ciascuna annualita' di riferimento. Tale termine e'
prorogabile di un anno su richiesta della Regione e conforme parere
del Comitato di monitoraggio.
4.7. Il Ministero dello sviluppo economico dispone, sentito il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per i
progetti di rispettiva competenza, dei poteri di controllo e di
vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle
regioni e dalle province autonome.
5. Riserva di premialita'.
5.1. Trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto 4.1. della
presente deliberazione, senza che vengano presentati i progetti
strategici da parte delle regioni e delle province autonome, le
relative risorse sono accantonate, con finalita' premiali, sul Fondo
di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Alla riserva di premialita' affluiscono,
inoltre, le risorse impegnate a favore delle regioni e dalle province
autonome ma non documentate in sede di rendicontazione dei progetti
strategici.
5.2. Con decreto ministeriale, da adottarsi su proposta del
Comitato di monitoraggio di cui al punto 6, le risorse che
affluiscono alla riserva di premialita' verranno ripartite, sulla
base del medesimo criterio della popolazione residente, fra le
regioni e province autonome che hanno rendicontato i progetti
strategici nel termine di cui al precedente punto 4.6. e che abbiano
attivato un numero di interventi e/o di iniziative superiore a quelle
previste nel periodo di riferimento, con esclusione del mero
adeguamento dei costi.
6. Comitato di monitoraggio.
6.1. In sostituzione del Comitato di valutazione e sorveglianza di
cui al punto 13 della propria delibera 8 agosto 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 236/1996), e' istituito, senza oneri per la finanza
pubblica, il «Comitato di monitoraggio».
6.2. Detto Comitato e' nominato con successivo decreto del Ministro
dello sviluppo economico, ed e' composto da un dirigente generale
dello stesso Ministero, che lo presiede, da un altro rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e da tre
rappresentanti delle regioni e province autonome. Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dello sviluppo
economico.
6.3. Puo' partecipare alle riunioni del Comitato, con poteri
consultivi, una rappresentanza delle Associazioni interessate e
maggiormente rappresentative del partenariato economico e sociale.
6.4. Il Comitato ha il compito di monitorare l'attuazione dei
progetti strategici, con particolare riferimento alla conformita' dei
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, anche
attraverso l'indicazione di proposte di correttivi negli interventi a
sostegno delle piccole e medie imprese dei settori interessati dalla
presente deliberazione, fornisce il parere sulla concessione delle
proroghe, inoltra al Ministro la proposta per la riallocazione delle
risorse che affluiscono alla riserva di premialita' di cui al
precedente punto 5.
7. Riparto risorse residue legge n. 549/1995.
7.1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 42, della legge n.
549/1995, non assegnate alle regioni e che, ai sensi dell'art. 8-bis,
comma 4, del decreto legge n. 81/2007, potranno essere trasferite al
medesimo Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266/1997,
verranno destinate alla copertura finanziaria dei programmi regionali
presentati in riferimento all'anno 2004.
7.2. L'attribuzione delle risorse ai programmi regionali approvati
dal competente Comitato di valutazione di cui alla propria delibera
n. 100/1998, e non aventi copertura finanziaria, potra' avvenire in
misura proporzionale all'originario riparto delle risorse effettuato
a favore delle medesime regioni con decreto del Ministro delle
attivita' produttive del 19 luglio 2004.
8. Disposizioni attuative.
Con il decreto ministeriale di cui al precedente punto 3.3.
verranno individuate le priorita' cui i progetti strategici dovranno
ispirarsi, le modalita' di presentazione degli stessi, i soggetti
beneficiari degli interventi regionali, le spese agevolabili, nonche'
le ulteriori disposizioni di attuazione della presente deliberazione.
Roma, 23 novembre 2007
Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 350


 

 


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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