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Gazzetta Ufficiale N. 76 del 31 Marzo 2008

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DECRETO 28 gennaio 2008

Attuazione della decisione della Commissione U.E. n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la
diffusione all'interno della Comunita' del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella comunita', e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella comunita';
Vista la decisione della Commissione n. 2007/410/CE del 12 giugno
2007 relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione
all'interno della comunita' del viroide dell'affusolamento dei tuberi
di patata;
Considerata la necessita' di attuare la decisione della Commissione
n. 2007/410/CE del 12 giugno 2007, ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214 espresso nella seduta del 2 e 3 ottobre 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Scopi generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la
diffusione all'interno del territorio nazionale del viroide
dell'affusolamento dei tuberi di patata, in appresso denominato
«l'organismo».


Art. 2.
Definizioni
1. Nel presente decreto per «vegetali specificati» si intendono i
vegetali e parti di vegetali del genere Brugmansia Pers. spp. e della
specie Solanum jasminoides Paxton, ed i loro semi, destinati alla
piantagione.


Art. 3.
Importazione dei vegetali specificati
1. I vegetali specificati provenienti da paesi terzi possono essere
introdotti nel territorio comunitario nel caso in cui:
a) soddisfino i requisiti fissati nel punto 1 dell'allegato;
e
b) siano ispezionati e analizzati dal Servizio Fitosanitario
competente per il punto d'entrata per la presenza dell'organismo, ai
sensi del Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005


Art. 4.
Trasporto dei vegetali specificati all'interno del territorio
nazionale
1. I vegetali specificati originari della Comunita' o importati
nella Comunita' ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, escluse
piccole quantita' usate personalmente dal proprietario o dal
destinatario a scopo non commerciale, purche' non esistano rischi di
diffusione dell'organismo nocivo, possono essere trasportati
all'interno del territorio comunitario solo se accompagnati da un
passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n.
214/2005 e se rispondenti ai requisiti fissati nel punto 2
dell'allegato.


Art. 5.
Indagini e notifiche
1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente controlli
ufficiali per verificare la presenza dell'organismo nei territori di
propria competenza. I risultati di tali controlli sono notificati al
Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.
2. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la presenza
dell'organismo, ne danno immediata comunicazione al Servizio
fitosanitario centrale.
3. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo e'
obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario
regionale competente, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n.
214/2005.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 171


Allegato
PROVVEDIMENTI SUPPLEMENTARI
1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione.
Fatto salvo il punto 13 della parte A dell'allegato III alla
direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originarie di paesi
terzi saranno accompagnati dal certificato di cui all'art. 13,
paragrafo 1, punto ii) di tale direttiva che, alla rubrica
«dichiarazione supplementare», attesti che i vegetali specificati
provengono e sono state coltivate ininterrottamente in un luogo di
produzione tra quelli definiti dalla Norma internazionale per le
misure fitosanitarie n. 5 della FAO (di seguito «luogo di
produzione"), registrato e sorvegliato dall'organismo fitosanitario
ufficiale del paese d'origine,
a) in paesi in cui il viroide dell'affusolamento dei tuberi di
patata e' assente; o
b) in una zona definita dall'organismo fitosanitario ufficiale
del paese d'origine ai sensi delle ISPM (norme internazionali per le
misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi. Il nome della zona
indenne va indicato alla rubrica «Luogo d'origine»; oppure
c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati
controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei
tuberi di patata, prima del trasporto; oppure
d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali
specificati sono stati controllati e trovati esenti dal viroide
dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei
vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita
sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati
resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
prima del trasporto.
2. Condizioni per il trasporto.
Tutti i vegetali specificati originari della Comunita' o
importati nella Comunita' ai sensi dell'art. 1 della presente
decisione, escluse piccole quantita' di vegetali usate personalmente
dal proprietario o dal destinatario a scopo non commerciale purche'
non esistano rischi di diffusione dell'organismo nocivo, possono
essere trasportati all'interno della Comunita' solo se accompagnati
da un passaporto fitosanitario preparato e rilasciato conformemente
alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se sono stati coltivati
ininterrottamente o a partire dalla loro introduzione nella Comunita'
in un luogo di produzione:
a) in uno Stato membro in cui il viroide dell'affusolamento dei
tuberi di patata e' assente; o
b) in una zona definita dall'ente ufficialmente responsabile in
uno Stato membro ai sensi delle pertinenti ISPM (norme internazionali
per le misure fitosanitarie) indenne da organismi nocivi; oppure
c) in cui tutti i lotti dei vegetali specificati siano stati
controllati e trovati esenti dal viroide dell'affusolamento dei
tuberi di patata, prima del trasporto; oppure
d) in cui tutte le piante madri associate dei vegetali
specificati sono state controllate e trovate esenti dal viroide
dell'affusolamento dei tuberi di patata, prima del trasporto dei
vegetali specificati. Dopo l'ispezione, le condizioni di crescita
sono tali che le piante madri associate e i vegetali specificati
resteranno esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
prima del trasporto.


 


 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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