IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante la «
Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'art. l, della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante il « Regolamento di riorganizzazione per i beni e le
attivita' culturali» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2007) in particolare il comma 1141 dell'art. 1
della legge finanziaria 2007;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, relativa al «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29
dicembre 2006, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita'
revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di Euro
10.000.000,00 interamente al Cap. 7825 Piano Gestionale 12;
Considerato che, coerentemente con il dettato del comma 1141
dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, la somma stanziata e'
iscritta nello stato di previsione della spesa di questo Ministero
per l'anno finanziario 2007 al C.d.R.6 ed e' destinata a «contributi
per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali, nonche' al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e
non vedenti»;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 14 settembre 2007 che
stabilisce per l'anno finanziario 2007, la somma destinata a
interventi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti,
nonche' il rinvio a successivo decreto per le modalita' di accesso ai
finanziamenti con relativi criteri di selezione;
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di dare attuazione
a quanto previsto nel citato decreto ministeriale del 14 settembre
2007 disciplinando i criteri e le modalita' d'accesso ai
finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo
decreto ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all'art. l, comma 1141, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007 - d'ora in avanti
«Legge») e del conseguente art. 2 del decreto ministeriale del
14 settembre 2007 vengono concessi alle case editrici o altri
soggetti, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa
prevista per tipologie di investimenti indicati all'art. 2. Ciascun
istante non puo' presentare piu' di un progetto. I progetti
presentati dovranno essere funzionali ad assicurare in modo
efficiente ed efficace lo svolgimento dei servizi descritti dalla
legge e dovranno prevedere le tipologie di investimento previste al
successivo art. 2.
2. Le case editrici o altri soggetti possono, altresi', presentare
i progetti indicati all'art. 1 in forma congiunta. A tal fine
conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario
che presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti,
obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e
allega, al momento della presentazione della domanda di concessione
del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato. Il
soggetto mandatario rappresenta i mandanti in tutti i rapporti
necessari per l'ottenimento del finanziamento, fino all'estinzione di
ogni rapporto. La presentazione del progetto in forma congiunta
determina la responsabilita' solidale, nei confronti
dell'Amministrazione, di tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione del progetto.
Avvertenza:
Per informazioni, rivolgersi ai numeri telefonici:
06.69654212/213/214, e-mail:
dg-bl.edit ipononvedenti@beniculturali.it
Art. 2.
Investimenti ammissibili
1. I progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie
di investimenti, atte a garantire le piu' idonee modalita' di
fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti
e che siano riconducibili alle finalita' indicate dalla legge:
a) investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti
esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti
e non vedenti;
b) investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di
prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti
ipovedenti e non vedenti;
c) investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e
distribuzione dei prodotti trasformati e creati.
Art. 3.
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, in regola con
le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante
dei soggetti partecipanti indicati all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno
essere formulate secondo il modello di cui all'allegato A, corredate
della documentazione di cui all'allegato B e inoltrate al Ministero
per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via
dell'Umilta', 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4.
Requisiti di ammissione
1. I progetti indicati all'art 1, comma 1, saranno valutati da
un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con
decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta
Commissione avra' il compito di accertare l'ammissibilita' delle
domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente
decreto e di valutare la qualita' tecnica dei progetti sulla base
degli indicatori di cui al successivo art. 5. La Commissione potra'
selezionare anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il
migliore sulla base di caratteristiche fortemente innovative e
funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla
Legge.
2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore
a 2 anni e che indichino la capacita' produttiva generabile e la
motivata previsione del numero, tipo e quantita' di opere che il
richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla
conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della
struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto.
3 Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti
che dispongano legittimamente dei diritti d'autore relativi alle
opere, necessari per lo sviluppo dei servizi di cui al presente
decreto.
4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di
cui sopra, valuta la rispondenza del progetto alle tipologie di
investimento ammissibili indicate all'art 2. Il giudizio della
Commissione verra' espresso sulla base degli indicatori di cui al
successivo art. 5.
Art. 5.
Finanziamento e criteri di selezione
1. Il finanziamento per la realizzazione di progetti, che siano in
grado di assicurare in modo efficiente ed efficace lo svolgimento dei
servizi richiesti dalla legge e rispondenti alle tipologie di
investimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ammonta
complessivamente ad euro 2.750.000,00 IVA compresa ove dovuta.
Pertanto il singolo progetto presentato dal soggetto partecipante non
potra superare tale importo.
2. La Commissione che verra' all'uopo nominata provvedera' a
selezionare i progetti che rappresentino soluzioni idonee a
consentire ai soggetti ipovedenti e non vedenti l'uso di prodotti
editoriali secondo gli standard tecnici adatti alle peculiari
modalita' di fruizione legate all'handicap. In particolare i progetti
saranno selezionati sulla base dei seguenti indicatori e, ove
indicate delle soglie minime che dovranno essere raggiunte alla
conclusione del progetto:
numero dei titoli messi a disposizione agli utenti disabili
aventi diritto, che dovra' essere non inferiore ai tremila titoli
l'anno corrispondenti alle novita' librarie cosi' ripartiti: 2.000
novita' librarie di autore italiano, piu' 500 titoli di autore non
italiano, nonche' 500 titoli ulteriori da fornirsi su richiesta dei
disabili aventi diritto;
modalita' di distribuzione dei file agli utenti disabili aventi
diritto che dovra' comprendere la distribuzione attraverso supporto
fisico e per servizio postale raccomandata espresso e/o ulteriori
modalita' che rispondano alle principali richieste degli utenti
disabili aventi diritto. La realizzazione di prodotti diversi ma
necessariamente derivanti dal file - stampa braille, caratteri
ingranditi, e altro - dovra' essere ugualmente garantita dal soggetto
beneficiario del finanziamento anche in collaborazione con entita'
che gia' forniscono questi servizi;
varieta' dei formati di file resi disponibili che dovranno
comunque comprendere quelli di tipo testuale e tali da garantire la
piena interoperabilita' tecnica con la migliore tecnologia
disponibile idonea alla fruizione per i soggetti ipovedenti e non
vedenti;
tempi di messa a disposizione dei file agli utenti aventi diritto
che comunque non potranno superare il termine di 72 ore dalla prima
messa a disposizione del pubblico attraverso i canali distributivi;
criteri di selezione delle novita' librarie messe a disposizione
degli utenti finali aventi diritto.
Art. 6.
Erogazione del finanziamento
1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del
procedimento, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione,
predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da
parte del Direttore generale per i beni librari e gli istituti
culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione
dei finanziamenti e' pubblicato nelle forme di legge a cura della
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro
il termine di trenta giorni dalla sua adozione.
2. I finanziamenti concessi vengono erogati per un terzo dopo
l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per
un terzo al termine del primo anno previa relazione dettagliata da
parte del beneficiario delle attivita' poste in essere e per la
restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte
del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri
la regolare realizzazione del progetto e corredata della
rendicontazione dei costi sostenuti.
3. La commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato
il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, propone al
Direttore generale l'erogazione della seconda e terza tranche di
finanziamento, nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata
o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale
di quanto gia erogato. Al recupero delle somme conseguente alla
revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura
prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita'
di verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione del
finanziamento concesso.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili
al progetto di investimento, distinte in:
a) spese per l'acquisto di macchinari attrezzature e programmi
per elaboratore (anche in forma di licenze);
b) spese di consulenza per la progettazione e sviluppo del
sistema previsto dal progetto;
c) spese del personale interno direttamente impiegato per la
realizzazione del progetto;
d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di
proprieta' industriale relativi all'ideazione, progettazione e
sviluppo del sistema previsto dal progetto;
e) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del
progetto.
Art. 8.
Obbligo di menzione del finanziamento
1. Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento e' tenuto, nel
triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la
seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e
destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera e' stata
realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le
attivita' culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita
con adeguata visibilita' nei vari siti Internet in cui si pubblica il
progetto realizzato.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, si comunica che il Responsabile del
procedimento e' il Direttore dell'Istituto per il libro della
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Art. 10.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea.
Roma, 18 dicembre 2007
Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 214
Allegati da pag. 24 a pag. 26 (omissis)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato