Titolo I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordiamento delle disposizioni in materia di funzioni
e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
racordo tra la scuola e le universita», in particolare, l'art. 1, che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma
7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, art. 1, comma 2,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007,n.176 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e
l'art. 13;
Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, per il quale le commissioni di esame nei conservatori di
musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri
esterni;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234,
regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente
modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale, in pari data, concernente
l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle
materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico
2007-2008;
Visto il decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano
n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;
Visto l'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento
degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, per l'anno scolastico 2007-2008;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate ai sensi delll'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto
ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno
scolastico 2007-2008, come segue.
Art. 1.
Candidati esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio»
dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo di «Progetto Sirio», i
medesimi sostengono l'esame di Stato sui programmi del corso
ordinario.
Titolo I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA
Art. 2.
Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e
struttura
1. Con il decreto ministeriale che individua, per gli esami di
Stato dell'anno scolastico 2007-2008, la materia oggetto della
seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni
per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di
ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si
svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine
di detti corsi.
2. II diploma conseguito al termine di un corso di studio
quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a
qualsiasi facolta' universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
Titolo II
SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si
svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di
insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente
art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe
secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17
gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i
criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari;
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia
oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del
Piano nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame
verte sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le
sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua
straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4.
Documento del consiglio di classe
Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche'
alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 5.
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli
stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale
18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase
della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse -
i consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie
dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di
individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto
decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 6.
Adempimenti preliminari delle commissioni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, in cui
continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola
statale o paritaria, le commissioni si insediano due giorni
primadell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro
dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni
procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici
della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni
singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al
precedente comma, le commissioni si insediano il giorno prima
dell'inizio delle prove scritte.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7.
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2007-2008, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2007-2008, la
disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2,
corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle
modalita' di svolgimento della prova medesima.
Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e
licei artistici le modalita' di svolgimento della seconda prova
scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso della legge 11
gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in piu' di un
giorno di lavoro.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto
dall'art. 252 - comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi
distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della
prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata
valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di
strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i
musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato
nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
facente parte integrante del diploma.
4. Per l'anno scolastico 2007-2008, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di
abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno
comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 8.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla
disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 326
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato