IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a), b), c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto;
Visto l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i
Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, dopo le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un
documento, denominato: “scheda di trasporto”, da
compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo
adibito a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che
contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasporto di merci a
collettame, cosi' come definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della procedura di accertamento della responsabilita' di cui
all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di
merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti di
trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di
trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non
veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa,
copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente, ai sensi del comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il fermo amministrativo del veicolo, che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona
delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata
esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore,
provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai
trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non
compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del veicolo i documenti equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
4. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introdotto dal comma 3
dell'articolo 1, e' adottato entra trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del
2005 il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «In caso di
mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al
Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in
materia di autotrasporto di persone e cose). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza
statale;
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con
la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
autotrasporto di merci per conto di terzi; ».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e d) e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005,
n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto
normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse
alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto
e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese
operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e
dell'autotrasporto di viaggiatori;
c) tutela della sicurezza della circolazione e della
sicurezza sociale;
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i
principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art.
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b):
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie
a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di
autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi
della normativa vigente e, ove accertata, del committente,
del caricatore e del proprietario delle merci, i quali
agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di
pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni
sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di
riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i
contratti di trasporto;
5) previsione della nullita' degli effetti derivanti
da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso
economico delle sanzioni a carico del committente per
effetto delle violazioni di cui al numero 3);
6) previsione, in caso di' controversie legali
relative a contratti non in forma scritta,
dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti
nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
7) previsione di criteri per definire i limiti del
risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
8) individuazione di un sistema di certificazione di
qualita' per particolari tipologie di trasporti su strada,
come quelle delle merci pericolose, delle derrate
deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti
farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per
attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di
impresa e della normativa nazionale e comunitaria in
materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e
comunitaria in materia di tutela della concorrenza,
possibilita' di previsione di accordi di diritto privato,
definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di
utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e
concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno
rispetto e il puntuale controllo della regolarita'
amministrativa di circolazione;
c) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c):
1) riordino e razionalizzazione delle strutture e
degli organismi pubblici operanti nel settore
dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6
febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e
strategie di governo del settore, anche in materia di
controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica;
2) riforma del comitato centrale e dei comitati
provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti
di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui
ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformita' della
regolamentazione e delle procedure, nonche' tutela delle
professionalita' esistenti.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
di autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.
- La direttiva 2003/59/CE recante «Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85
del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio», e'
pubblicata nella G.U.U.E. 10 settembre 2003, n. L 226.
Entrata in vigore il 10 settembre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 22-septies della legge
28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria.»:
«Art. 22-septies (Proroga del termine per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto). - 1. Il
termine previsto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 1°
marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione
regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo
art. 1, e' differito al 31 dicembre 2008.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303,
supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di
trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in
forma scritta e, comunque, con data certa, per favorire la
correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
«3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
merce trasportata.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-bis (inserito
dal presente decreto) del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6:
«Art. 7 (Responsabilita' del vettore, del committente
del caricatore e del proprietario della merce). - 1.
Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su
strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza
della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e
risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
che esercitano abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
le sanzioni di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6
giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al
caricatore ed al proprietario della merce che affidano il
servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto
del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi
violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di
idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio
italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Gli organi di Polizia stradale di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, procedono al sequestro della
merce trasportata, ai sensi dell'art. 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente
del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto
abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione
stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci
oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al
conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono
obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi
dell'art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, qualora le modalita' di
esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da
parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate, e la loro responsabilita',
nei limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
legislativo, sia accertata dagli organi preposti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed
al proprietario della merce in conseguenza della violazione
delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
in caso di accertato superamento, da parte del conducente
del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
limiti di velocita' di cui all'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
di riposo di cui all'art. 174 dello stesso decreto
legislativo, a richiesta degli organi di Polizia stradale
che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in
mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la
documentazione dalla quale risulti la compatibilita' delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla
esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la
violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione,
il vettore ed il committente sono sempre obbligati in
concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato
stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un
accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della
carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la
regolarita' dell'iscrizione all'albo nazionale degli
autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora
non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilita' di
cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la
sicurezza della circolazione:
a) art. 61 (sagoma limite);
b) art. 62 (massa limite);
c) art. 142 (limiti di velocita');
d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al
comma 9 dello stesso articolo;
f) art. 174 (durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e cose).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). -
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
“scheda di trasporto”, da compilare a cura del
committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale
attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto puo'
essere sostituita dalla copia del contratto in forma
scritta di cui all'art. 6, o da altra documentazione
equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasporto di merci a collettame, cosi' come definito dal
decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'art. 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
all'art. 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia
ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico
e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le
categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini
dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, nonche' i documenti di trasporto
previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in
materia di autotrasporto di merci, da considerarsi
equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al
comma 3 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, introdotto dal comma 3 dell'art. 1, e'
adottato entra trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto
o non veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800
euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta, od altra documentazione equivalente, ai sensi del
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e'
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che
verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo
detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero
copia del contratto redatto in forma scritta, od altra
documentazione equivalente. La scheda di trasporto ovvero,
in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra
documentazione equivalente deve essere esibita entro il
termine di quindici giorni successivi all'accertamento
della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio
dal quale dipende l'organo accertatore, provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
ai trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri
che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero
non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
trasporto di cui al comma 3.».
7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
venga accertata la violazione delle norme in materia di
massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta
sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati
articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
«Art. 12 (Controllo della regolarita' amministrativa di
circolazione). - 5. I conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a
tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il
titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore
e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente
di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002
del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato
possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'art. 180, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».
Art. 2.
Modifiche al capo II del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del
2005, e' sostituito dal seguente:
«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del
conducente devono aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in
deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma
1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il
corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d),
numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui
all'articolo 19, comma 2;
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E,
adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50
chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri
per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a
condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato,
di cui all'articolo 19, comma 2-bis.».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «specifico corso» sono inserite le
seguenti: «di formazione ordinario o accelerato»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione accelerato,
secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate
all'allegato I, sezione 1, ed e' organizzato sulla base di
disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato
I, sezione 2-bis.»;
c) al comma 3, all'alinea, le parole: «Il corso di cui al comma 1
e' organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «I corsi di cui al
comma 1 sono organizzati» ed alla lettera b) le parole: «con il
decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con i
decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.»;
d) al comma 4, le parole: «disposizioni adottate con il decreto di
cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni
adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis».
3. All'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Allegato I (previsto dall'articolo 19, comma 2)»
sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I (previsto dall'articolo
19, commi 2 e 2-bis)»;
b) la rubrica della sezione 2: «ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA» e' sostituita dalla seguente:
«FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI
CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2»;
c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le
parole: «su un terreno speciale» sono inserite le seguenti: «oppure
in un simulatore di alta qualita'»;
d) dopo la Sezione 2 e' inserita la seguente:
«Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
INIZIALE OBBLIGATORIA ACCELERATA
DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame
scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.»;
e) nella sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima
consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006,
come modificato dal presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
lettera b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Modifiche al capo II del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286). - 1. Il comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 286 del 2005, e' sostituito dal
seguente:
«1. I conducenti muniti della carta di qualificazione
del conducente devono aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 2), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di
formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'art.
115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma
2-bis;
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale di cui all'art. 19, comma 2;
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al
trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di
aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di
cui all'art. 19, comma 2-bis;
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto
legislativo, n. 286/2005, come modificato del presente
decreto:
«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente
comprovante la qualificazione iniziale). - 1. La carta di
qualificazione del conducente e' rilasciata a seguito della
frequenza di specifico corso di formazione ordinario o
accelerato e previo superamento di un esame di idoneita',
secondo le modalita' di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e
4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I,
sezione 1, ed e' organizzato sulla base di disposizioni da
adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
2-bis. E' altresi' consentito un corso di formazione
accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui
all'art. 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso
verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed
e' organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:
a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con
i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.
4. L'esame di cui al comma 1 e' svolto da funzionari del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle
disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e
2-bis.
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta
di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
l'attestato di idoneita' professionale di cui alle vigenti
disposizioni in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla
frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal
sostenere il relativo esame sulle parti comuni.».
- Si riporta il testo dell'allegato I dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 286/2005, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato I
(previsto dall'art. 19, commi 2 e 2-bis)
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
Sezione 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e
della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri
devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli
aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di
attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli
della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze
non puo' essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di
formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE del 16
luglio 1985 del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso
dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione
professionale.
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme
di sicurezza.
Tutte le patenti di guida.
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di
trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore,
zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei
rapporti di trasmissione.
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di
funzionamento.
Peculiarita' del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti
dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e
rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocita' e
rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso
di avaria.
1.3. Obiettivo: capacita' di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle
cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Patenti di guida C, C+E.
1.4. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del
carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo
e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica
dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
Patenti di guida D, D+E.
1.5. Obiettivo: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort
dei passeggeri.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali,
ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale,
fluidita' della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture
specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle
situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni
del conducente, interazione con i passeggeri, specificita' del
trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap,
bambini).
1.6. Obiettivo: capacita' di caricare il veicolo rispettando i
principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.
Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio
di velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del
sovraccarico assiale, stabilita' del veicolo e baricentro.
2. Applicazione della normativa.
Tutte le patenti di guida.
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto
e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti;
principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85
del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20
dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso,
uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.
Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e
doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e
formazione permanente.
Patenti di guida C, C+E.
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attivita', obblighi previsti dai
contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti
che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione
relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della lettera di vettura internazionale,
attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci.
Patenti di guida D, D+E, E.
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al
trasporto di persone.
Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a
bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi,
logistica.
Tutte le patenti di guida.
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli
infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti,
statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi
pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici.
3.2. Obiettivo: capacita' di prevenire la criminalita' ed il
traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure
preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di
responsabilita' degli autotrasportatori.
3.3. Obiettivo: capacita' di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione
fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneita'
fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di
alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attivita'
lavorativa/riposo.
3.5. Obiettivo: capacita' di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare
assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri
dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta
in caso di aggressione.
Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6. Obiettivo: capacita' di comportarsi in modo da valorizzare
l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della
qualita' della prestazione del conducente per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del
veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul
piano commerciale e finanziario.
Patenti di guida C, C+E.
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto
(concorrenza, spedizionieri), diverse attivita' connesse
all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio,
attivita' ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi
di impresa di trasporti o di attivita' ausiliare di trasporto,
diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con
autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del
settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.).
Patenti di guida D, D+E.
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto
di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attivita'
connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle
frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali
tipi di impresa di autotrasporto di persone.
Sezione 2
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE
INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di
tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La
durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n.
40/T.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Ogni conducente puo' effettuare al
massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno
speciale oppure in un simulatore di alta qualita', per valutare il
perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di
sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in
rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare
in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o
della notte.
Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 4, la durata della
qualificazione iniziale e' di 70 ore, di cui 5 ore di guida
individuale.
A formazione conclusa, il conducente dovra' sostenere un esame,
scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.
Sezione 2-bis
FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA
ACCELERATA DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2-BIS
Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere
l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla
sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve
essere di 140 ore.
L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida
individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi
almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n.
40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.
Durante la guida individuale, l'aspirante conducente e' assistito
da un istruttore abilitato. Il conducente puo' effettuare un massimo
di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure
in un simulatore di alta qualita', per valutare il perfezionamento a
una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in
particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle
diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione
delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per i conducenti di cui all'art. 18, comma 3, la durata della
qualificazione iniziale accelerata e' di 35 ore, di cui 2 ore e mezza
di guida individuale.
A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame
scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli
obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.».
e) nella Sezione 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale formazione periodica puo' essere parzialmente impartita in un
simulatore di alta qualita'.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative
alle caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari
a definire un simulatore di alta qualita', ed alla misura massima
consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 2006, come
modificato dal presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 286 del 2005, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera
b), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Sezione 3
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai
soggetti autorizzati. La durata di tali corsi e' di 35 ore ogni
cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.
Sezione 4
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione
periodica sono tenuti esclusivamente da:
a) dalle autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), e' concessa
solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
terra' conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'allegato I alla
direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 286/2005:
«Art. 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la
qualificazione iniziale). - 1. La carta di qualificazione del
conducente e' rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso
e previo superamento di un esame di idoneita', secondo le modalita'
di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato