Comune di Jesi Rete civica Aesinet

Gazzetta Ufficiale N. 149 del 30 Giugno 2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2009
Regolamentazione del gioco SuperStar. (09A07320)

TITOLO I
OGGETTO

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (di seguito, AAMS) l'esercizio delle funzioni statali in
materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad
AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente,
l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono
stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche per l'attuazione di
formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;
Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, Prot. n.
2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco
opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar)
complementare Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 13 marzo 2006 relativo alla
disciplina delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva
previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n.
2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica a SuperStar, complementare a
Enalotto;
Visto il decreto direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n.
2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica alla disciplina delle modalita'
tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;
Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007);
Visto il decreto direttoriale del 4 giugno 2008, recante
innovazioni all'Enalotto e al suo gioco complementare SuperStar;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA,
recante la disciplina di gioco del SuperEnalotto;
Considerata la necessita' di tutelare i preminenti interessi
erariali connessi all'andamento della raccolta dell'Enalotto e del
suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;
Valutata, pertanto, l'opportunita' di adeguare la formula di gioco
dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar,
al fine di renderle maggiormente rispondenti all'evoluzione delle
preferenze dei consumatori, come richiesto dalla citata legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Dispone:

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) la formula di gioco complementare e opzionale al concorso
pronostici Enalotto di cui all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4,
denominato «SuperStar»;
b) le modalita' tecniche di gestione del relativo Fondo di
riserva.


TITOLO II
DISCIPLINA DEL GIOCO COMPLEMENTARE ED OPZIONALE SUPERSTAR

Art. 2.

Partecipazione al gioco
1. Per partecipare alla formula «SuperStar» il giocatore, dopo aver
espresso il proprio pronostico per il concorso SuperEnalotto, ha a
disposizione le seguenti opzioni, tra loro alternative:
a) scelta di un numero «SuperStar» compreso tra 1 e 90;
b) richiesta di un numero «SuperStar» casuale compreso tra 1 e 90.
Il giocatore puo' esprimere la propria disposizione di gioco con le
stesse modalita' previste per il SuperEnalotto. L'allegato A,
costituente parte integrante del presente decreto, riporta le schede
di gioco e relative istruzioni.
Nel caso in cui il giocatore richieda il numero «SuperStar» secondo
la modalita' definite alla lettera b), il sistema informatico del
Concessionario, al momento della convalida della giocata, genera un
numero casuale compreso tra uno e novanta, in base ad un algoritmo
predefinito ed approvato da AAMS cosi' come da decreto direttoriale
del 23 marzo 2006 Prot. n. 2006/6918/GIOCHI/ENA del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
Il numero «SuperStar», abbinato alle combinazioni per le quali e'
stata scelta l'opzione «SuperStar», e' stampato sulla ricevuta di
gioco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Il concessionario puo' proporre, con formale richiesta,
modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato
A e alle ricevute di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di
altre tipologie di schede. Le nuove schede saranno adottate e
distribuite previa formale approvazione da parte di AAMS.
Una volta approvate, le schede di cui all'allegato A e le ricevute
di cui all'allegato B, unitamente alle istruzioni di gioco, saranno
pubblicate sul sito internet informativo dei Giochi numerici a
totalizzatore nazionale, a cura del Concessionario.
3. Il numero massimo di combinazioni «SuperStar» convalidabili su
ogni singola scheda e' identico a quello previsto per il
SuperEnalotto.

Art. 3.

Estrazione del numero SuperStar
1. Il numero «SuperStar» e' estratto, per ciascun concorso del
SuperEnalotto, nel corso dell'apposita estrazione di cui all'art. 3
del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA.

Art. 4.

Posta di gioco e montepremi
1. La posta di gioco per ogni combinazione abbinata al numero
«SuperStar» e' pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al
ricevitore. La giocata minima per partecipare a SuperStar e' di due
combinazioni SuperEnalotto, di cui una abbinata al numero SuperStar.
2. Il 50% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco e'
destinato al pagamento dei premi del singolo concorso nonche' ad
alimentare il Fondo di riserva di cui all'art. 6, per i concorsi
successivi.


Art. 5.

Tipologie di premi e relative vincite
1. Il gioco prevede premi istantanei e premi a punteggio. E'
inoltre previsto il pagamento di «SuperBonus» assegnati nei casi
previsti dal comma 10.
2. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale
dal sistema centrale del concessionario, con una frequenza compresa
tra un premio ogni 125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000
(mille) combinazioni convalidate con l'opzione per la formula di
gioco «SuperStar». Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera
una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la
riscossione.
3. Il giocatore puo' riscuotere il premio istantaneo immediatamente
oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed
esclusivamente presso il punto di vendita dove e' stata effettuata la
giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di
euro 10.000,00 (diecimila) che si riscuote secondo le modalita'
previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.
4. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo,
il premio stesso non potra' piu' essere riscosso. Nel caso di
riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita
non puo' piu' essere annullata.
5. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per
la formula di gioco «SuperStar», e' assegnata una serie di premi
istantanei di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila)
premi, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie
relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in
abbonamento nel medesimo concorso.
6. Ogni serie di premi istantanei, relativi ad un milione di
giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar
luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva, al fine di
assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nella
equidistribuzione dei premi stessi.
7. I premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque)
ed euro 10.000,00 (diecimila), sono distribuiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
- premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) - almeno 1;
- premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) - almeno 20;
- premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) - almeno 979.
8. L'ampiezza della serie di cui al comma 4, la correlata frequenza
dei premi di cui al comma 2 e l'esatta distribuzione dei premi tra i
tre importi di vincita di cui al comma 5, sono stabilite da apposito
provvedimento di AAMS, in relazione all'andamento del Fondo di
riserva di cui all'art. 6 ed al valore della relativa giacenza.
9. Per ciascuna delle giocate effettuate in abbonamento il
giocatore ha diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e
a riscuotere gli stessi, alle medesime condizioni previste per il
concorso in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate, in
conformita' con quanto disposto dal comma 3. In particolare, il
giocatore ha diritto a riscuotere immediatamente anche i premi
istantanei relativi a concorsi successivi a quello in chiusura al
momento dell'effettuazione delle giocate.
10. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto
attraverso le modalita' di cui all'art. 3 corrisponde al numero
SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita
relative ai premi SuperStar a punteggio sono:
- 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
- 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
- 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
- 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
- 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar;
- 0 stella, realizzato ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto
piu' il numero SuperStar.
11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio e':
- 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i
punti 5 al concorso Enalotto;
- 4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con
i punti 4 al concorso Enalotto;
- 3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con
i punti 3 al concorso Enalotto;
- 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);
- 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);
- 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).
Nel caso in cui siano realizzati piu' di un 5 stella, l'importo dei
premi Superstar spettanti si determina dividendo tra le giocate
vincenti l'importo pari a 25 volte la vincita ottenuta con punti 5 al
concorso Enalotto.
12. Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso
Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5
piu' il numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla
ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso
le modalita' di cui all'art. 3, avra' diritto ad un «SuperBonus»
cosi' determinato:
- Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di
prima categoria piu' il numero SuperStar;
- Euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di
seconda categoria piu' il numero SuperStar.
In caso di vincita da parte di piu' giocatori, l'importo di ciascun
premio SuperBonus sopraindicato verra' suddiviso in parti uguali fra
gli stessi, come e' previsto per le vincite dei premi del
SuperEnalotto.
13. Qualora, una volta detratti gli importi destinati al pagamento
dei premi istantanei e degli eventuali SuperBonus di un determinato
concorso, la somma del montepremi residuo e della quota del Fondo di
riserva non risulti sufficiente al pagamento dei premi a punteggio
nella misura prevista dal comma 9, l'importo di tali premi si calcola
suddividendo la suddetta somma nel seguente modo:
- il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, da ripartirsi in
parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;
- il 16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, da ripartirsi
in parti uguali tra tutte le giocate vincenti.
Nel caso in cui per una o piu' delle sei categorie di vincita di
premi a punteggio non si riscontri alcuna giocata vincente, i
corrispondenti montepremi di categoria vengono destinati
all'incremento del fondo di riserva.
14. I premi SuperStar a punteggio e i SuperBonus si sommano alle
vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.
15. Il pagamento dell'importo dei premi del gioco SuperStar viene
effettuato con le medesime modalita' e secondo quanto previsto per il
concorso Enalotto.
16. Le giocate a caratura speciale effettuate per partecipare al
gioco opzionale SuperStar, disciplinate dal decreto direttoriale
prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, non danno diritto alla vincita dei
premi istantanei di cui al comma 2 in quanto, in questa ipotesi, la
giocata e' effettuata direttamente dal Concessionario.


Art. 6.

Istituzione e finalita' del Fondo di riserva
1. Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui all'art. 4
comma 2 che dovesse residuare successivamente alla determinazione
delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva,
gestito dal Concessionario. L'importo accantonato su tale Fondo,
comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:
- integrare il pagamento della vincite di uno specifico concorso,
nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo a cio' destinato non
risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle
vincite stesse;
- integrare le risorse destinate ad una o piu' categorie di premi
istantanei o a punteggio, al verificarsi delle condizioni previste
dalla disciplina di gestione del Fondo stesso, a seguito di apposito
provvedimento di AAMS;
- incrementare le risorse destinate al pagamento dei premi a
punteggio attraverso il sistema di ripartizione di cui all'art. 5,
comma 11, ove cio' si rendesse necessario per l'impossibilita' di
pagare tali premi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.
2. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi
istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti
dalla formula di gioco SuperStar.


TITOLO III
DISCIPLINA DELLE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEL FONDO DI RISERVA

Art. 7.

Modalita' tecniche di gestione del Fondo di Riserva
1. Anteriormente all'avvio della raccolta del primo concorso di
pertinenza del Concessionario individuato in applicazione dell'art.
1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque in
tempo utile, il Concessionario provvede a stipulare un apposito
contratto di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo
carico, dedicato esclusivamente alla gestione del Fondo di Riserva
(di seguito: Fondo).
2. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo attivo tra
l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla
formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo
risultante successivamente alla determinazione delle vincite
effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, detto saldo
attivo viene versato dal Concessionario sul Fondo, entro 2 (due)
giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.
3. Per ogni concorso, qualora si determini un saldo passivo tra
l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla
formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo
risultante successivamente alla determinazione delle vincite
effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il
Concessionario provvede ad attingere dal Fondo l'importo necessario
al completo pagamento delle vincite.
4. Nell'eventualita' di cui al comma 3, qualora l'importo presente
sul Fondo non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento
delle vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l'importo
necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo
concorso successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo
messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula
opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo
risultante successivamente alla determinazione delle vincite
effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il
Concessionario provvede a trattenere in unica soluzione da tale
eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove cio' non
fosse possibile, operera' piu' prelievi in occasione dei successivi
concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.
5. Al termine di ogni concorso e delle operazioni connesse, il
Concessionario comunica immediatamente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.
6. Con cadenza mensile, il Concessionario trasmette
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto
della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto
corrente bancario dedicato.
7. Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure, le
modalita' operative ed i tempi di attuazione per mantenere la
giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di euro 2.000.000
(duemilioni/00) ed un importo massimo di euro 10.000.000
(diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove
necessario.

Art. 8.

Penali
1. Il mancato adempimento di quanto previsto dalle presenti
disposizioni relative al Fondo puo' comportare, previa contestazione
dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del
Concessionario pari all'importo minimo di euro 100.000,00
(centomila/00) fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (un
milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale
e' effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni
dalla sua irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, e' dato
corso all'incameramento di un importo pari alla penale, ricorrendo
alle garanzie fideiussorie previste nell'ambito della convenzione di
concessione.
2. Qualora si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale
residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verra' distribuito
tra tutte le vincite a punteggio effettivamente realizzate
nell'ultimo concorso Enalotto in relazione alla formula di gioco
opzionale SuperStar, attraverso una suddivisione in parti uguali tra
tutte le sei categorie di vincite a punteggio di cui all'art. 5,
comma 8.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

Univocita' delle fonti
1. Tutte le precedenti disposizioni relative al gioco complementare
ed opzionale del SuperEnalotto cessano di essere applicabili al
gioco.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni relative al gioco SuperEnalotto, ove
applicabili.

Art. 10.

Efficacia
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19 del decreto
direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, dalla piena operativita'
della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma
90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il presente provvedimento sara' inviato agli Organi di controllo
per gli adempimenti di competenza.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 346


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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