IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
e
IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Visto l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il comma 1, primo periodo,
che prevede che gli enti pubblici non economici con organico
inferiore alle 50 unita', inclusi nell'elenco Istat pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 , sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del citato decreto, ove non
confermati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
Visto il sopracitato elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale (Legge Finanziaria 2005)»;
Vista la nota circolare n. 9 del 20 ottobre 2008, del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, che enuncia alcuni criteri interpretativi
per l'applicazione del predetto art. 26, comma 1, precisando che esso
riguarda soltanto gli enti pubblici non economici statali;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa del 10
luglio 2008 e del 4 agosto 2008, indirizzate a tutti i Ministri, con
le quali e' stato richiesto di comunicare gli enti vigilati per i
quali le singole amministrazioni intendono chiedere l'inclusione nel
presente decreto, onde sottrarli alla soppressione ex lege prevista
dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;
Vista la nota prot. n. 451/08/UL/P del 15 ottobre 2008, con la
quale sono stati richiesti al Ministero dell'economia e delle
finanze, Ragioneria Generale dello Stato, i dati relativi agli
organici degli enti interessati alla soppressione;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze,
Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 122761 del 21 ottobre 2008,
con la quale sono stati indicati gli enti soggetti alla soppressione,
tenuto conto delle dotazioni organiche e degli altri criteri previsti
dal citato art. 26, comma 1, primo periodo;
Viste le note pervenute dalle singole amministrazioni, concernenti
le richieste di conferma degli enti da esse rispettivamente vigilati;
Rilevato che alcune delle predette richieste riguardano enti non
soggetti alla soppressione, in quanto rispondenti alle ipotesi di
esclusione espressamente previste dal piu' volte citato art. 26,
comma 1, primo periodo;
Considerate le motivazioni addotte dalle suddette amministrazioni
vigilanti ai fini della conferma degli enti indicati nell'allegato al
presente decreto;
Decretano:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 , primo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono confermati gli enti pubblici non
economici di cui all'allegato elenco, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2008
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro per la
semplificazione normativa
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 266
Allegato
1) Accademia della Crusca;
2) Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale;
3) Cassa Conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto;
4) Cassa conguaglio settore elettrico;
5) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
6) Ente teatrale italiano (ETI);
7) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IslAO);
8) Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);
9) Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato