Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della Giustizia ai sensi dell'art.11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo
50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con
i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera
b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il (( 28 febbraio )) 2009
utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo' essere
effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo
giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel
modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del
sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di
cui alla legge (( 29 ottobre 1984, n. 720, )) recuperano l'importo
erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta alcun compenso, indicando le modalita' prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta
prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e'
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e' erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non
spetta compenso, indicando le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita' previste dal (( decreto
del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
))
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma
9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle Finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una
dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 .
«1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 53, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche' i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito
complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori
per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi
agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati
in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli
versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro
3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art. 51, comma
2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempre che' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'art. 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 25 (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari
quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel
catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei
fabbricati.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora
la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli
13, 15 e 16, nonche' delle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di
arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'art. 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'art. 66. Si
applicano le disposizioni dell'art. 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
art. 84.».
- Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone
fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara annualmente di
avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il
codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17
dello stesso testo unico;
d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
testo unico];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'art. 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso
articolo, per erogazioni in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il
28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute,
ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo
dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e'
differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato
nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
[Qualora le comunicazioni delle indennita' e dei compensi
di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo
unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio del
periodo d'imposta successivo]. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio
di fine anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di
tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o
assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il
sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti,
compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad
effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta
certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al
sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente
intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a
subire il prelievo delle imposte]. La presente disposizione
non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti
pensionistici.
5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle persone fisiche che esercitano arti e
professioni, ai sensi dell'art. 49, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48, dello
stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
del loro reddito di lavoro autonomo].».
«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato). - 1. Le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23,
devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta
diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma
2 dell'art. 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17,
dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'art. 23 intende adottare.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli
altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non
aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai
predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non
oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle
somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del
datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere
effettuata su supporto magnetico secondo specifiche
tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
degli emolumenti dovuti non consenta la integrale
applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto in
dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui
al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633].».
«Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei
versamenti unitari entra in funzione per tutti i
contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono
ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di
partita IVA;
b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate
ai fini fiscali, nonche' i soggetti non titolari di partita
IVA;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei
contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno
2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo
d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di
bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi
alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non
trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del
limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura
di rimborso prevista dal titolo II del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art. 38-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. [La garanzia e' prestata in favore
dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre
qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso,
indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e'
stata prestata]. [La garanzia deve avere la durata di un
quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui
il rimborso e' stato eseguito].».
- Si riportano le tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria
unica per enti ed organismi pubblici):
«Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
(ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993
- Agenzia per la diffusione delle teconologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto
legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e
lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e
tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» -
Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992
- Province
- Regioni
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti
- Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria
e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere
regionale.».
«Tabella B
- Agenzia Industrie Difesa
- Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Croce rossa italiana
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le
ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita
economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della
Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione
sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS
- IPSEMA
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto postelegrafonici
- Istituto superiore di sanita'
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province
autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del
credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia .».
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedasi in nota
precedente.
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
vedasi in nota precedente.
- Per il riferimento agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
su cui si calcolano gli spread e' costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato ((
applicando il tasso )) maggiore tra il 4 per cento senza spread,
spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale
alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo
non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
(( 1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario
qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla
surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi
a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in
favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono
autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il
solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all'atto di surrogazione. Per eventuali attivita' aggiuntive non
necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni
caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalita' connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei
riguardi dei clienti. ))
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui (( garantiti da
ipoteca )) per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione
dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1,
A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito di frazionamento
)) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica
anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, (( con
modificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul
conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in
cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero,
sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
(( 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle
banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali,
sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilita'
delle disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche
per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi
finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro
per l'anno 2009, )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, )) che offrono alla clientela mutui garantiti da
ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilita' di stipulare tali contratti a
tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso
complessivo applicato in tali contratti e' in linea con quello
praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. (( Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico dicui al decreto legislativo n.
385 del 1993, e successive modificazioni, )) sono (( tenuti )) a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e
alle relative condizioni. (( Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, )) trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e
delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
all'articolo 144, comma 3, (( del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 145 (( del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))
(( 5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno
2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,
registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap, nonche' al fine di una tendenziale assimilazione tra le
posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e
i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli
studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono
destinate ad incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
«Art. 1202 (Surrogazione per volonta' del debitore). -
Il debitore, che prende a mutuo [c.c. 1813] una somma di
danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito,
puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore [c.c.
1201], anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti
condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente
data certa [c.c. 1199, 2704];
2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la
specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del
debitore circa la provenienza della somma impiegata nel
pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non
puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale
dichiarazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e
successive modificazioni:
«Art. 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione). - 1. In
caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e
finanziari, la non esigibilita' del credito o la
pattuizione di un termine a favore del creditore non
preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui
all'art. 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il
mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di
surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla
stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si
renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto non
comporta la nullita' del contratto. Resta salva la
possibilita' del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata
anche non autenticata.
3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle
condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli
adempimenti e dei costi connessi.
4. La surrogazione per volonta' del debitore e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano
il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne'
le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma
4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno
2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta'
sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 3 (Rinegoziazione mutui per la prima casa). - 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da
stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione,
anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso
variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al
fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a
vantaggio dei mutuatari, nella convenzione e' espressamente
prevista la possibilita' che le singole banche aderenti
adottino, dandone puntuale informazione ai clienti,
eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto
previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma
restando l'opzione di portabilita' del mutuo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e successive modificazioni.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo
delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della
rata che si ottiene applicando all'importo originario del
mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto
nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane
fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo
il piano di ammortamento originariamente previsto e quello
risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di
un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che
si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di
rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno
spread dello 0,50 annuo.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione
effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta
secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi
a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a
credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio,
alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato
dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e'
uguale all'ammontare della rata risultante dalla
rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base
dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio
purche' piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto
di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le
modalita' convenute, il rimborso del debito che risulti
alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di
alcuna formalita', anche ipotecaria, fermo restando quanto
previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La presente
disposizione si applica altresi' nel caso in cui, per
effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di
finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal
cessionario del mutuo nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la
surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il
compimento di alcuna formalita', anche ipotecaria, ma ha
effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del
credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993
che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano
ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella
stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario
alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La
rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere
dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio
2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti
da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e
gli intermediari finanziari non applicano costi nei
riguardi dei clienti.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono
derogabili solo in senso piu' favorevole al mutuatario.».
- Per il riferimento all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 vedasi in riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma
3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire
l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale) - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia
.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto .
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'articolo 47.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 144 del
gia' citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.».
«4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).».
- Si riporta il testo dell'art. 145 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato].
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato, per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
dell'ente al quale appartengono i responsabili delle
violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorita' che ha
emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve
essere depositata presso la cancelleria della corte di
appello entro trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti,
nonche' per consentire l'audizione anche personale delle
parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente titolo non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 475 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
(( Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a
fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza
massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
1419].».
- Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 2 - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge . Entro i successivi centottanta giorni
sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al
comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice
penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita'
del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita'.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma
di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se'
o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto
riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.».
(( Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno
degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei
saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilita' interno per il
2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al
pagamento di spese in conto capitale per impegni gia' assunti, se
finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei
tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi,
se non gia' conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la
rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare,
di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi
dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di
cinque milioni di euro per l'anno 2009. ))
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe
relative al servizio idrico (( e ai settori dell'energia elettrica e
del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il
settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. )) Per
quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei competenti
organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, (( sentite le
Commissioni parlamentari competenti, )) sono approvate misure
finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione
dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la
riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di
pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come
stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo: «Le societa'
concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa,
per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle
componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui
all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva
medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
(( 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario
provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni
anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo'
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un
particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato
interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas
naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
(( 9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono
presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche,
alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita. )) A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. (( La
compensazione della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i
clienti che utilizzano impianti condominiali )) ed e' riconosciuta in
forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata
al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare
una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto
beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge (( 28 dicembre 2001, n.
448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. )) Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
(( 9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di
energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di
gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti
principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del presente
articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia sara' determinato in base a un meccanismo di
negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con
riferimento a prezzi e quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza
mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al concessionario del
servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di
selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la
sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi prezzi
offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore
flessibilita' operativa ed efficienza economica attraverso un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di
intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La segnalazione puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, puo'
adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo,
potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei
dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di
piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e
l'allocazione della capacita' di trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata
liquidita' e un corretto grado di integrazione con i mercati
sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di
raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in conformita' ai
principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare
offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito
descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta
provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1021 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto,
in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e'
soppresso. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e' istituito,
sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un
sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di
pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1°
gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9
millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009. I
conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale
corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad
assicurare l'adduzione del traffico alle tratte
autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento
delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, ivi incluse
quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche'
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal
presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono
ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8-duodecies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le societa' concessionarie, ove ne
facciano richiesta, possono concordare con il concedente
una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione,
dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli
investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo
21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla
direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati
attraverso il parametro X della direttiva medesima. Le
societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
concordare con il concedente una formula semplificata del
sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio
basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata
della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo
conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle
componenti per la specifica copertura degli investimenti di
cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come
individuati dalla direttiva approvata con deliberazione
CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente compensati attraverso il parametro X della
direttiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle convenzioni e' approvata secondo le
disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1.- 83.
…….Omissis………
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
da parte dei concessionari, definendo in particolare i
livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di
proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. [Abrogato]
88. [Abrogato]
89 - 181 …… Omissis……».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art.21 (Concessioni autostradali). - 1. [Abrogato]
2. [Abrogato]
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di
qualita' e le modalita' di misurazione e verifica dei
relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita'
ambientale. La formulazione integrativa dovra' basarsi su
rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati
ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli
impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro
rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli
investimenti e al parametro X della formula di adeguamento
tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n.
319, sono approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario provvede a comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare nonche' la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.
6. [Abrogato]
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa,
stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato a tutti gli
effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
subordina l'applicazione del primo incremento tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
all'approvazione del relativo progetto ai sensi della
vigente normativa; i successivi incrementi tariffari
annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del
singolo intervento.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 2,
comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita'):
«3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa
di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere
dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».
Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o
adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi
nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede (( a valere sulle risorse )) del Fondo per
le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle
garanzie.
(( 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009
per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore
delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che
siano portatori di malattie rare, appositamente individuate
dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare
complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009. ))
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura
della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il (( Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione )) e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
(( 3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma
1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico
generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno,
sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per il 40 per cento
al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni
sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il
miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal
personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il
60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare
all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis
sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli
articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola «definite» e' sostituita dalle seguenti: «definiti i
requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'art. 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«19.Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n.
449):
«1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita'
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti; b) le
malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai
medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della
gravita' clinica, del grado di invalidita', nonche' della
onerosita' della quota di partecipazione derivante dal
costo del relativo trattamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni
(Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), cosi' come
sostituito dalla presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1.
L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a
predisporre condizioni generali di assicurazione per i
rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.
4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base
volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili,
in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza
oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con
le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e
sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare
attivita' di servizio civile e' fornita dal Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio
civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono
rimborsate a carico del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale
e' sospeso dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione
da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla
regione o alla provincia autonoma della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di
sospensione del servizio a quella della sua ripresa e'
corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un
terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che
svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto
legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa
senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in
aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli
oneri gravano sul Fondo nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto
senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile
o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario
in ferma annuale.».
- Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato
del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa'
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre
al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti
del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del centro di responsabilita'
«Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art.37 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
rappresentino piu' del cinquanta per cento come media tra
il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il
sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
«Art.83 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la
sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base della rappresentativita' accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali
osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di
accordo e il relativo schema di decreto del Presidente
della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di
accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4,
e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della
certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e
della loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi
i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta') cosi' come sostituito dalla presente legge:
«3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarieta' sociale, sono definiti i
requisiti, i criteri e le modalita' applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.».
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 recante
“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di
acquisto delle famiglie”:
«Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro). - 1. Salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel
periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
fiscali e della determinazione della situazione economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e'
soppressa.».
Art. 6.
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP
relativa al costo del lavoro e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo ((
15 dicembre 1997, n. 446, )) forfetariamente riferita all'imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati
ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto
delle deduzioni spettanti ai sensi (( dell'articolo 11, commi )) 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (( legislativo
n. 446 del 1997. ))
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di ((
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, si applicano altresi' per tutti i soggetti
residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e
del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la spesa di 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno
2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo
precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di
euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7
milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di
indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64
milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e
4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e
2010 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione
relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2011 ».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e' ridotto di 1,3 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 99, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»:
«1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e'
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in
deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
in cui avviene il pagamento.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 5-bis,
6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali»:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti
commerciali).- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere
c) e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis - (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
«Art. 6 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile,
si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare
«Art. 7 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997
«Art 8. - (Determinazione del valore della produzione
netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita'
esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per
il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri
componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della
dichiarazione dei redditi.»
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
(omissis)
1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a
formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
(omissis)
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro
2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta
fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero
di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
(omissis)».
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito»:
«Art 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede
il concessionario presso la quale e' stato eseguito il
versamento, istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed
inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data in cui la ritenuta e' stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente
di finanza provvede al rimborso della differenza con
ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle
societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla
lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da
stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro,
di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato
decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi eventualmente
richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di
cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo
44, primo comma.».
Comma 3:
- L'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito» e' citato
nelle note al comma 2 del presente articolo.
Comma 4-bis:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori
dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»:
«Art. 3 (Interventi in materia di protezione civile). -
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la
spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla
realizzazione delle opere contenute nel piano del grande
evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle
delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006,
n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio
2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni
alla regione Sardegna ex delibere CIPE n. 36/2002 e n.
17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla
regione Sardegna ex delibera CIPE n. 20/2004, non impegnate
nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006,
n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate
alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007,
n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse
regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria
posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge
6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono
l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo,
ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia'
eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate
mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di
ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato
di 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di
euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno
2011 in termini di sola cassa.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis,
del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
limitatamente ai pagamenti relativi a contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti
pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista
dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, n.
2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive
proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6
milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16
gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi
dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2,
con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi
dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte
si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il
versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le
modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la
definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non
determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale
caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo
versamento delle imposte e dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme
non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo
24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.Per le
somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il
mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la
riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione
tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel
medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di
presentazione del modello».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 270 del 18 novembre 2002, reca «Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre
2002, in taluni comuni della provincia di Catania
interessati dall'eruzione del vulcano Etna».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 20 novembre 2002, reca«Sospensione dei termini
relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi
scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a
favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre
2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in
un comune della provincia di Foggia, interessati dagli
eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31
ottobre 2002».
- Il decreto del 9 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, reca
«Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli
obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori
dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino».
Comma 4-ter:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante«Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.».
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di
cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE».
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure
massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base
6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e le
modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano
avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede
entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande
pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
Comma 4-quater:
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1324, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
2009 e 2010, a condizione che gli stessi dimostrino, con
idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di
cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010
non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
per l'anno 2011».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93:
«4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)».
(( Art. 6-bis
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta
delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste,
anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e nelle quali non e' stato nominato il commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di
cui al presente comma puo' essere deliberata a condizione
che la regione interessata abbia provveduto alla copertura
del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio
idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio
interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si
intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto
di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi
titolo, qualora la regione interessata non attui il piano
di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello
stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali
si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a
quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e
congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore
sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto
accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro,
puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del
maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva
degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico
accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione.
L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si siano
verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata
erogazione del maggior finanziamento condizionato alla
verifica positiva degli adempimenti, una situazione di
emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonche'
l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad
acta, entro il termine indicato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in
termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo
di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa
del 23 marzo 2005.».
- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla lettera a) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione
dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione
degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli
interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo
e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento
di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta, (( ne' )) a quelle fatte nei
confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con
l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata
alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»:
«5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione.».
La direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre
2006, reca «Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»
e' pubblicata nella G.U.U.E dell'11 dicembre 2006, n. 347.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre
2007, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195,
recante «Regolamento recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore»:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10, comma 7,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante «Disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario»:
«7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione».
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, reca «Istituzione
degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi
di settore alle realta' economiche locali».
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di
cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite
alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio» per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la
successiva erogazione ai contribuenti.
(( 2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139,
140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono abrogati. ))
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche (( con priorita' per le ipotesi nelle quali sia
contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito
originario.
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti
locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bise
77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono
certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto,
a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine
rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di
servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto escluda la cedibilita' del credito
medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, comma 12,
del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la
liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e'
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, individuati dall'articolo
1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la
successiva erogazione ai contribuenti. Relativamente agli
anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul
fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere
all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito
della emanazione della propria circolare n. 7 del 5
febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla
contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate -
Fondi di Bilancio » per i rimborsi richiesti da piu' di
dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dei commi 139, 140 e 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2008), abrogati dal comma in commento:
«139. Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di
rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di
capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte
sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle societa'
producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi
giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della
media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro
poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a
tale decreto.».
«140. La quantificazione delle somme sulle quali devono
essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 e'
effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il
termine decennale e' maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di
rimborso, negli altri casi.».
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei
rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi
correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote
parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo
da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine
di cui al comma 139».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 77-bis e
77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per
cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per
cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte
corrente e nella parte in conto capitale.
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote
di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e
d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al
patto di stabilita' interno registri per l'anno precedente
un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del
proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto
dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla
misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e'
ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato
con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali
si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti
locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal
comma 4 dell'articolo 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che
hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a
misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il
grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
«ww.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379,
lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano
anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4,
del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero.».
«Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle
spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per
cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione
dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto
delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze
il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita'
correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita'
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del
saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli
enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli
enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla
regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo
76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal
comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma
675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.»
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto, per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3
punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 73, comma 1,
del citato testo unico delle imposte sui redditi:
«a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis)».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. Abrogato».
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato
agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze. (( La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
(( 5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
- Si riporta il testo del comma 554 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie
accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono
destinate alla realizzazione di interventi destinati a
finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di
favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorita' ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione
di tale programma e' disciplinata con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna
nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare
il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le
scelte utili a governare il processo di mobilita' dal sud
verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di
start up, definite ai sensi di quanto previsto nella
Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30
dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali
per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta
dell'anno 2007. I criteri e le modalita' per il
riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno
autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita'
produttive inclusi in accordi di programma in vigore e
costruzione di centri destinati a Poli di innovazione
situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le
modalita' di erogazione delle predette risorse finanziarie
sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la
gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi
entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della
deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel
sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in
particolare nel Mezzogiorno.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
seguenti: “di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. ...».
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, e'
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche
di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma
554.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: “confidi”, i consorzi con
attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per “attivita' di garanzia
collettiva dei fidi”, l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o
socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per “confidi di secondo grado”, i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata
o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per “piccole e medie imprese”, le
imprese che soddisfano i requisiti della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti
del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro
delle politiche agricole e forestali; per “testo
unico bancario”, il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per “elenco speciale”, l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
“riforma delle societa”, il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 ,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
“confidi”, “consorzio, cooperativa,
societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi”
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a
soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi
del comma 9 possono sostenerne l'attivita' attraverso
contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni;
essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del
consorzio, della cooperativa o della societa' consortile,
ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del
consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'
articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla
riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono
associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e
garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'
articolo 2602 del codice civile le societa' consortili
possono essere costituite anche dalle associazioni di cui
al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma
22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti
versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore
agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per
oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto
unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della societa' per azioni e' determinato con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali. La societa' per
azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di
garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore
del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro
validita' in capo alla societa' per azioni, senza
necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto
costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443
del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle
Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi
pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e
privati eventualmente individuati dallo statuto della
societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che
apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore
al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato,
le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale
sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla
societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano
della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite].
26. [L'intervento della societa' per azioni di cui al
comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente
dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via
prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie
prestate “a prima richiesta”].
27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze].
28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di
controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio
nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono
escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di
avvio delle procedure di recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate
dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata].
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico
bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni “confidi”,
“garanzia collettiva dei fidi” o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. ... .
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37. ....
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
del codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile,
introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni
e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi
38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a
recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta
dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o
partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e
l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo
155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della
strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia
erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o
socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal
medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di
mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente
pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei
fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei
requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica
della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385”.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di
finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all' articolo
2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa,
nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai
confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come
consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la concessione delle garanzie della
Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche'
le eventuali riserve di fondi a favore di determinati
settori o tipologie di operazioni.
61-ter. [In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662].
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge n. 468 del 1978:
«Art. 13(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 7
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 7. - Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.»
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e
territoriali
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del
sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate
su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati
regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere
strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta
dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza. (( In ogni caso, il programma di intervento
di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci
anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti
in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare alle piccole e medie imprese (( e alle famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, )) e a politiche dei
dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di
remunerazione dei vertici aziendali.
(( 5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli
schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi
alle Camere. ))
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture e' istituito uno speciale osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle
condizioni economiche dell'operazione e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari
previsti dal presente articolo. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le
predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
(( 9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data
di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati. ))
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e
comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,
)) le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del (( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
(( 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi
del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui
all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
190. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile:
«Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione [c.c. 1550]
attribuisce il diritto di voto [c.c. 1531, 2333, 2335,
2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538].
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo [disp. att.
c.c. 212].
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.».
- Si riporta il testo dell'art. 2433 del codice civile:
«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - La
deliberazione sulla distribuzione degli utili [c.c. 2262,
2328, n. 7, 2350, 2428] e' adottata dall'assemblea che
approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] ovvero, qualora il
bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza,
dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis,
secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non
per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio
regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente [c.c. 2413, 2446].
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del
presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno
riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti
[c.c. 2321].»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155 (Misure urgenti per garantire la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita'
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 190:
«Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da
banche italiane che presentano una situazione di
inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che
l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che
vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento
della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Le
operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette
operazioni possono essere effettuate, alle stesse
condizioni e con gli stessi presupposti, anche con
riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo
di gruppi bancari italiani.
2. La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui
al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e
rafforzamento della banca presentato per la deliberazione
dell'aumento di capitale;
c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea
della banca richiedente, per il periodo di durata del
programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data
di eventuale cessione:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi
rispetto a tutte le altre categorie di azioni;
c) non sono computate nel limite di cui all'articolo
2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono riscattabili da parte dell'emittente a
condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita'
della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.
3-bis. Con i decreti di cui all'articolo 5 sono
definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il
Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in
qualita' di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle
azioni di cui al comma 3 del presente articolo.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte
dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni
sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento
di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva
approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo, non si applicano le limitazioni alla
partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di
socio di banca popolare e' acquisita dalla data di
sottoscrizione delle azioni.
6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni degli articoli
106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al
presente articolo le risorse necessarie per finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di
spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di
relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla
data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di
variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al
Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 2441 e
il secondo comma dell'art. 2443 del codice civile:
«Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.».
«La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.».
- Si riporta il testo degli artt. 2368 e 2369 del codice
civile:
«Art. 2368 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea ordinaria e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci
[c.c. 2370] che rappresentino almeno la meta' del capitale
sociale, escluse [c.c. 2373] dal computo le azioni prive
del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera
a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2375]. Per la nomina alle
cariche sociali lo statuto puo' stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta'
del capitale sociale, se lo statuto non richiede una
maggioranza piu' elevata [c.c. 2365, 2376, 2377, 2415,
2487, 2489, 2456, 2460]. Nelle societa' che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale
sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di
interessi non sono computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per
l'approvazione della deliberazione.».
«Art. 2369 (Seconda convocazione e convocazioni
successive). - Se i soci partecipanti all'assemblea non
rappresentano complessivamente la parte di capitale
richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere
nuovamente convocata [c.c. 2376, 2484, n. 5].
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione [c.c. 21].
Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e'
indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto
ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima [c.c. 2366], qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea
straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea [c.c. 2348, 2365, 2415,
2487, 2489, 2456, 2460].
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale per le
deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento
anticipato, la proroga della societa', la revoca dello
stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale
all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo
comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle
convocazioni successive alla seconda, con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata.»
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 5 del
gia' citato decreto-legge n. 155 del 2008:
«1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione
sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del
presente decreto.».
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 (( del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Difese). - 1. Gli statuti delle societa' italiane
quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro
emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane
quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal
compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica
dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non
decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od
operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche
per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui
al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis (( del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle societa' italiane
quotate, diverse dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3»;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del (( testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al )) decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104
e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di
promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 104-bis del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«104-bis (Regola di neutralizzazione). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle
societa' italiane quotate, diverse dalle societa'
cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad
oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto
nei confronti dell'offerente le limitazioni al
trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno
effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e
le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al
diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali.
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1,
l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
convocata per modificare lo statuto o per revocare o
nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
gestione o di sorveglianza non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello
statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto
attribuito da titoli dotati di privilegi di natura
patrimoniale.
5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo
indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
dai titolari dei diritti che l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non
esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o
contrattuali che costituiscono tali diritti fossero
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve
essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data
dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare
dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al
raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente
all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per
l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un
patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di
recesso di cui all'articolo 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in
materia di limiti di possesso azionario e al diritto di
voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 104-ter del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli
articoli 104, commi 1-bise 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,
non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da
chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a
disposizioni equivalenti, ovvero da una societa' o ente da
questi controllata. In caso di offerta promossa di
concerto, e' sufficiente che a tali disposizioni non sia
soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1
applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1
e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la
relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma
1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano
con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del
codice civile, secondo l'oggetto della delibera].
[Soppresso]
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di
questa, determina se le disposizioni applicabili ai
soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di
tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato
secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo
articolo 114.».
Art. 14.
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di
amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento
speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del (( testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al )) decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( Al comma 8-bis del medesimo
articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse.
)) Ai soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono
in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne'
finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo
decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano
le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto
compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con
riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la
competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni
ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione
da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale
specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo' chiedere ai
medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale
valutazione.
2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, non individui modalita' operative alternative per
attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi di efficienza, efficacia ed economicita', l'Agenzia del
demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, o l'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere composto da un numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la
chiusura anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11 a 17, ad eccezione del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti
parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista
della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque
trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 (( del codice civile.». ))
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in
un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto
del fondo, la SGR puo' sospendere il rimborso delle quote eccedente
tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali
ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso
presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione parziale del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo. Il nuovo fondo non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso
dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili
anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora
regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi
regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento alla definizione di attivita' illiquide, alle
caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di
gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti
ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. [Abrogato]
7. [Abrogato]
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
del CICR, emana disposizioni attuative del presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per
prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE), cosi' come sostituito dalla presente legge:
«Art. 12 (Compiti dell'Agenzia del demanio). - 1. Fatta
eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, non individui modalita' operative
alternative per attuare il congelamento delle risorse
economiche in applicazione dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita', l'Agenzia del demanio provvede
alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle
risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono
adottati, nell'ambito di procedimenti penali o
amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca,
aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla
gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro
o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del
demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la
competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in
costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca
sono revocati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del gia'
citato decreto legislativo n. 109 del 2007, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo
fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 12.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario,
con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a)e b-bis),
in vista della liquidazione dei beni del cedente, non
costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo
2112 del codice civile.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 c.c.»
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e
patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia,
continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione
della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate
se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti (( del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, )) dall'articolo 1, comma
58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal
bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili
internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di
prima applicazione dei principi contabili internazionali (( dalla
valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti,
di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, )) per effetto
dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che sono derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa
disposizione della lettera b)dell'articolo 109, comma 4, del citato
testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a
seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo
unico, cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge
n. 244 del 2007;
(( b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento,
per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. ))
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato sulla totalita' delle differenze positive e
negative e, a tal fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze
stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota
ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e'
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la relativa deduzione
concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
a), puo' essere attuato, tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole
fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti
reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di
tali operazioni puo' applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera
b), puo' essere attuato tramite opzione esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al
riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano le disposizioni dell'articolo 81, (( commi 21, 23 e 24 )),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(( 7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7
si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES. ))
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
(( 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per
l'attuazione del comma 8. ))
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-terintrodotto
nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono assoggettare, (( in tutto o in parte, )) i maggiori valori
attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle
altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in
unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a
saldo delle imposte relative all'esercizio (( nel corso del quale e'
stata posta in essere l'operazione. )) I maggiori valori assoggettati
ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e'
versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103
del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore
dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere effettuata in
misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al
conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. A
partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel
limite della quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in
bilancio ad attivita' diverse da quelle indicate (( nell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. )) In questo caso tali maggiori valori sono
assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, (( dell'IRPEF, )) dell'IRES e
dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo, versando in
unica soluzione l'importo dovuto. (( Se i maggiori valori sono
relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma
10 nella misura del 20 per cento. )) L'opzione puo' essere esercitata
anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, nonche' a quelle effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
(( 12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche
per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi
per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della
dichiarazione dei redditi. ))
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore
di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei mercati finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del (( codice
delle assicurazioni private, di cui al )) decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che
disciplina altresi' le modalita' applicative degli istituti
prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e
margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza
con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai (( commi )) 13 e 14 ed i
valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31
dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento (( al )) presente (( decreto, )) con
esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione in capo alla societa' di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal ((
quinto )) esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del ((
7 )) per cento per gli immobili ammortizzabili e del (( 4 )) per
cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del (( sesto ))
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi (( 19 )) e 20 devono
essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60, 61 e
62 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre n. 244 (legge
finanziaria 2008):
«58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
d'impresa, conseguente al completo recepimento delle
direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o
diminuito dei componenti che per effetto dei principi
contabili internazionali sono imputati direttamente a
patrimonio» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga
alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione in bilancio previsti da detti principi
contabili»;
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari
diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti»;
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali»;
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico»;
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002»;
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in base
alla corretta applicazione di tali principi assumono
rilievo anche ai fini fiscali»;
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
predetto decreto legislativo;
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme
contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto
deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
dei principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai
fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti
soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai
richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la
disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie,
anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi
contabili internazionali con le norme sul consolidato
nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita'
e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale
relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
con particolare riguardo alle disposizioni relative alla
prima applicazione dei principi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai
fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi
contabili internazionali, a diretta riduzione del
patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle
spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori
da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta;
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi
d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti
adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti con
quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58;
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265.
(omissis)».
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002 n. 1606/2002 che reca l'applicazione di
principi contabili internazionali e' pubblicato nella
G.U.C.E. dell'11 settembre 2002, legge n. 243.
- Si riporta il testo vigente degli art. 5, 5-bis, 6, 7,
11 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», riguardanti la
determinazione della base imponibile IRAP, interessati
dall'intervento normativo operato dal comma 50
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008). Con tale norma sono stati
modificati gli articoli 5, 6, 7, 11 e 16, e' stato
introdotto l'articolo 5-bis ed e' stato abrogato l'articolo
11-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque
in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le
modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31
marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che
l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini
fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati rela