IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per l'inclusione, i diritti sociali
e la responsabilita' sociale delle imprese
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
e
IL DIRETTORE GENERALE
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
del Dipartimento per l'energia
del Ministero dello sviluppo economico
Visto l'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, aggiunto dall'art. 4, comma 1-bis, lettera e) del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, il quale prevede, tra l'altro,
che:
le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 si applicano anche ai beneficiari della Carta
acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, sono disciplinate le modalita' di richiesta e di
attivazione delle citate agevolazioni per i beneficiari della citata
Carta acquisti.
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante
«Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i
clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizioni di salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 2008, n. 41;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25
settembre 2008, al n. 4, fog. n. 231, emanato ai sensi del citato
art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281 ed in particolare
l'art. 3, comma 1, il quale, tra l'altro, prevede che l'INPS
disponga:
l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa
verifica della compatibilita', sulla base dei dati disponibili, delle
informazioni acquisite con i requisiti di accesso al beneficio;
la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte
Acquisti, previa verifica della compatibilita' delle informazioni
acquisite con i requisiti per il mantenimento del beneficio;
la disattivazione delle Carte acquisti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.
104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data
14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre
2008, n. 281;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964
del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo
2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
del 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 recante «Modalita' applicative del
regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia
elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai
sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2008, n. 258, e successive
modificazioni e integrazioni;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Vista la nota n. 6997 del 23 luglio 2009 con la quale l'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale ha comunicato la propria disponibilita'
a svolgere le attivita' relative all'attivazione delle agevolazioni
di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come individuate nel presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) «Agevolazioni»: le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) «Carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma
31, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008;
c) «Beneficiario»: cittadino titolare del beneficio di cui
all'art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
d) «Gestore del Sistema SGATE»: il soggetto individuato, ai sensi
dell'art. 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ARG/elt 117/08, per lo sviluppo e il successivo
esercizio e manutenzione del Sistema SGATE;
e) «Nucleo familiare»: nucleo familiare rilevante ai fini del
calcolo dell'ISEE;
f) «Numerosita' familiare»: numero dei componenti la famiglia
anagrafica;
g) «Numero POD»: codice identificativo dell'utenza elettrica a cui
riconoscere le Agevolazioni;
h) «Soggetto gestore delle agevolazioni»: il soggetto di cui
all'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto interministeriale 28
dicembre 2007;
i) «Soggetto attuatore del programma Carta acquisti» o «Soggetto
attuatore»: l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
l) «Sistema SGATE»: il Sistema di gestione delle agevolazioni
sulle tariffe elettriche di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt
117/08;
m) «Sistema SICA»: il Sistema Informativo di gestione della Carta
Acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Art. 2.
Modalita' di attivazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni, previa comunicazione del Soggetto attuatore del
programma Carta acquisti, sono attivate dal Soggetto gestore delle
agevolazioni presso l'utenza elettrica sita nella residenza del
beneficiario della Carta acquisti, utenza associabile a quest'ultimo
sia direttamente, sia per il tramite del coniuge o degli esercenti la
potesta', come rilevati nella documentazione di richiesta della Carta
acquisti.
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni,
la numerosita' familiare del Beneficiario, ove non indicata nella
richiesta della Carta acquisti, e' determinata tenuto conto delle
persone risultanti dalla documentazione di richiesta della Carta
acquisti.
Art. 3.
Attivita' del Soggetto attuatore del programma Carta acquisti
1. Il Soggetto attuatore del programma Carta acquisti, che agisce
anche in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali,
svolge, anche attraverso il Sistema SICA, le seguenti attivita':
a) trasmette al Soggetto gestore delle agevolazioni, tramite
SGATE, le richieste di attivazione o di disattivazione delle
agevolazioni per i soggetti beneficiari della Carta acquisti, secondo
gli schemi dati di cui all'allegato 1;
b) riceve dal Soggetto gestore delle agevolazioni, tramite SGATE,
l'esito delle richieste di attivazione e di disattivazione, con
relative motivazioni, che mette a disposizione, attraverso il Sistema
SICA, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero dello
sviluppo economico.
Art. 4.
Attivita' del Soggetto gestore delle agevolazioni
1. Il Soggetto gestore delle agevolazioni svolge le seguenti
attivita':
a) riceve, dal Soggetto attuatore del programma Carta acquisti,
attraverso il Sistema SGATE, le richieste di attivazione o di
disattivazione delle agevolazioni per i soggetti beneficiari della
Carta acquisti, con le informazioni previste dall'allegato 1;
b) nel caso di richiesta di attivazione delle agevolazioni,
verifica:
i) che al nucleo familiare del beneficiario sia riconosciuta una
sola agevolazione per la fornitura di energia elettrica;
ii) l'esistenza, presso l'indirizzo di residenza del
beneficiario, di un'utenza elettrica domestica di potenza impegnata
non superiore a 3 kW nei casi di numerosita' familiare fino a quattro
componenti o non superiore a 4,5 kW per numerosita' familiare
superiore a quattro componenti, intestata al beneficiario o a uno dei
soggetti a questo riferibili indicati dal Soggetto attuatore;
c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente
punto b), attiva le agevolazioni sulle corrispondenti utenze
elettriche;
d) disattiva le agevolazioni su richiesta del Soggetto attuatore;
e) trasmette al Soggetto attuatore, attraverso il Sistema SGATE,
l'esito delle richieste di attivazione e di disattivazione con
relative motivazioni.
3. Il Soggetto gestore dell'agevolazione eroga l'agevolazione al
soggetto avente diritto, senza necessita' di rinnovo dell'istanza di
ammissione, fino alla richiesta di disattivazione da parte del
Soggetto attuatore.
4. Il Soggetto gestore dell'agevolazione e' responsabile,
unitamente al Gestore del Sistema SGATE, del trattamento dei dati
personali relativi ai soggetti per i quali viene richiesta
l'attivazione dell'agevolazione.
Art. 5.
Modalita' operative del Soggetto gestore dell'agevolazione
1. L'Autorita' per l'energia e il gas, con proprio provvedimento da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, disciplina le modalita' operative con cui il Soggetto
gestore dell'agevolazione tratta le richieste di attivazione e
disattivazione delle agevolazioni per i beneficiari della Carta
acquisti.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo.
Roma, 14 settembre 2009
Il dirigente generale della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Prosperi
Il direttore generale
per l'inclusione, i diritti sociali
e la responsabilita' sociale delle imprese
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Tangorra
Il dirigente generale
per l'energia nucleare, le energie rinnovabili
e l'efficienza energetica
del dipartimento per l'energia
del Ministero dello sviluppo economico
Romano
Allegato 1
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato