L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il
contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e
riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di
riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica,
nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e
riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata
dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai
bilanci dell'esercizio precedente;
Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio
e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio
2008 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e'
stata pari al 6,08%;
Dispone:
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per
l'esercizio 2010 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai
premi incassati e' fissata nella misura del 6,1% dei predetti premi.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito
internet dell'Autorita'.
Roma, 30 novembre 2009
Il presidente: Giannini
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato