Comune di Jesi Rete civica Aesinet

Gazzetta Ufficiale N. 61 del 14 Marzo 2009

LEGGE 3 marzo 2009 , n. 18

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al
Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto,
rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione e dall'articolo
13 del Protocollo medesimi.

Art. 3.
Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita'

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di
cui all'articolo 1, nonche' dei principi indicati nella legge 5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato
«Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono
nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del
principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che
siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella
definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone
con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di
lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo
settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata
esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non
superiore a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della
scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante
utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un
ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli
eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la
medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1
ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui
all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato
interministeriale dei diritti umani;
b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione
dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in
attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la
condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle
diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle
politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del
presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare
azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con
disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento
annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1279):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro del lavoro, salute, politiche sociali
(Sacconi) il 16 dicembre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede
referente, il 16 dicembre 2008, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª e Questioni
regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 22 dicembre 2008 e
14 gennaio 2009.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 2009 (atto n.
1279-A) relatore sen. Compagna.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 e approvato il 28
gennaio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2121):
Assegnato alla III (Affari esteri) e XII (Affari
sociali) commissioni riunite in sede referente il 29
gennaio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VII,
VIII, IX, XI e Questioni regionali.
Esaminato dalla III e XII commissioni il 5, 10, 17 e 18
febbraio 2009.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 e approvato, il 24
febbraio 2009.

Allegato

Protocollo di intesa da pag. 3 a pag. 41


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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