Comune di Jesi Rete civica Aesinet

Gazzetta Ufficiale N. 80 del 6 Aprile 2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (09A03967)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. c) della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che il territorio della provincia di L'Aquila e di
altri comuni della regione Abruzzo e' stato colpito il 6 aprile 2009
alle ore 3,40 circa da un terremoto di magnitudo 5.8 scala Richter e
da successive scosse di forte intensita';
Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in
numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione
Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero
di molti immobili e che l'estensione del terremoto e' stata tale da
determinare un elevato numero di sfollati per i quali occorre trovare
urgente sistemazione anche al fine fornire immediato riparo
all'incolumita' delle persone;
Rilevato altresi' che a causa del terremoto e' messa in pericolo
anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la
necessita' di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo
d'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonche'
per assicurare la funzionalita' della circolazione sulle reti di
trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l'arrivo nelle
zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
Considerata l'eccezionalita' della situazione emergenziale, anche
tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato
operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 novembre 2006 indetto in data odierna, che ha fatto emergere la
necessita' di interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni
colpite e che lascia ritenere che possa acuirsi il rischio per la
pubblica incolumita' e per il normale svolgimento della convivenza
civile anche con riferimento alla piena funzionalita' della
circolazione sul territorio colpito dal sisma e su quello nazionale
direttamente o indirettamente interessato o utilizzato per i
soccorsi;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Sentito il presidente della regione Abruzzo;
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso
in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni sismici che hanno
interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo.
2. Al capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuito l'incarico di
Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile
provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per
assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi
pubblici primari delle popolazioni interessate, nonche' ogni misura
idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia
delle vite umane.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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