IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed
f);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottato nella riunione del 7 maggio 1999;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori
produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di
alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la
ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione
europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto
1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo
sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli
interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa
formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle
medesime attivita'.
2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono
le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini
dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente
titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non
preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei
risultati.
3. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b);
b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c);
c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e
5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno
1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive
modificazioni, nonche' le zone ammesse a deroga ai sensi
dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) e
dell'art. 18, comma l, lettere c), d) ed f) della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della pubblica amministrazione e della
semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a)-b)-c): (Omissis);
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso".
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a
quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a)-b): (Omissis);
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica,
tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della difusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media,
individuando un momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi
esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli
enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione
e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art.
14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del
personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello
Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di
convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la
valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita
economica e sociale;
e) (Omissis);
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca.".
- L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191
(Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59,
e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di
formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza
nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica), cosi' recita:
"12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: ''31 luglio
1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio
1999''".
- La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: "Interventi
urgenti per l'economia".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 123, reca:
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, riguarda:
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L'art. 5 della succitata legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle
riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni
sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il comma 2, dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' il seguente:
"2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7
agosto 1997, n. 266:
"Art. 2. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive
contenute nella presente legge si esplicano nel quadro
degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di
programmazione economicofinanziaria, in accordo con i
criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa
dell'Unione europea e con particolare riferimento alla
salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in
presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela
e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si
informano altresi' al principio della programmazione, della
trasparenza e della redditivita' delle iniziative".
- L'art. 1 del regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del
24 giugno 1988 "Regolamento del Consiglio relativo alle
missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri
strumenti finanziari esistenti" cosi' recita:
"Art. 1. - L'azione che la Comunita' conduce attraverso i
Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n.
2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e
altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del
conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli
130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP,
la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti
contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al
conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, in appresso
denominato ''obiettivo n. 1'';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di
regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita'
urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in
appresso denominato ''obiettivo n. 2'';
3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e
facilitare l'inserimento professionale dei giovani e
l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal
mercato del lavoro, in appresso denominato ''obiettivo n.
3'';
4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle
lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei
sistemi di produzione, in appresso denominato ''obiettivo
n. 4'';
5) promuovere lo sviluppo rurale:
a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie,
nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente
''obiettivo n. 5a)'' e ''obiettivo n. 5b)''.
Nel quadro della revisione della politica comune della
pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca
rientrano nell'obiettivo n. 5a".
- Si riporta il testo dell'art. 92.3, lettere a) e c), del
Trattato di Roma (Trattato che istituisce la Comunita'
europea):
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) Omissis;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto
determinati soltanto dall'assenza di una protezione
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse
condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi
doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato
relative alla politica commerciale comune nei confronti dei
Paesi terzi".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituito, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri,
di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla
migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con
il compito di indicare i criteri generali per le attivita'
di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere
la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti
e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei
programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle
attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e
la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel
settore, nazionali e internazionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata
la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere
collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il
comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello
Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la
definizione e la progettazione di attivita' di valutazione
di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche'
di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o
coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre
pubbliche amministrazioni.
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato predispone rapporti periodici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del comitato.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato
non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato
si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma
3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a
specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti
prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di appalti di servizi".
Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente
titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195
del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi
dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite,
con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al
30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di
ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da
altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa'
di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi
istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31
luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da costituire,
finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della
ricerca, per le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque
con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca
dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di
ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di
regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne
disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in
aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio,
nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale
e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di
interesse con le societa' costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344,
societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con
l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
f) universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle
lettere d) ed e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma
1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti
di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita'
svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria
dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento
dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita'
svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non puo'
essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al
presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul
territorio nazionale.
Note all'art. 2:
- L'art. 2195 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Il titolo della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' il
seguente: "Leggequadro per l'artigianato".
- Il testo degli articoli 13 e 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
"Art. 13. - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito
albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle
banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo".
"Art. 106. - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico
delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si
avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte
il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono
disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la
comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere
delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.
Con decreto ministeriale 11 dicembre 1995 (Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati
modalita' e termini per l'iscrizione nell'elenco generale".
- La legge 14 agosto 1993, n. 344, concerne: "Istituzione
e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi".
- L'art. 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317 (Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese),
cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Al fine di poter beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite
societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi
come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di
partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole
imprese costituite in forma di societa' di capitali, che
non possano comunque dar luogo alla determinazione delle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali
aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
societa' per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
istituire un albo al quale devono essere iscritte le
societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare
l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle
agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e
dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori,
dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei
componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che
esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti
dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e
l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalita' di verifica della sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e
c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita'
delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa'
iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197".
- L'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), cosi' recita:
"Art. 37. - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri
generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di
investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti
periodici che le societa' di gestione del risparmio
redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese
commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del
rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti
indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), n. 5".
- Si riporta il testo dell'art 107 del succitato decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"Art. 107. - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi,
riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al
rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali
sono individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il
divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di
norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
cosi' recita:
"6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando,
con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o
laureati in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli
assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono
essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo
stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha
usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e'
ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare
di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza
assegni. Agli assegni di cui al presente comma si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche', in materia
previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati
a stipulare, per specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili
anche con rapporti di lavoro subordinato presso
amministrazioni dello Stato ed enti. pubblici e privati.
Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo
periodo del presente comma".
Art. 3.
Attivita' finanziabili
1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca
industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti
autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e
associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea
o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente
presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti predisposti in
conformita' a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da
parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad
universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che
svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo,
diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a
nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di
soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma
presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca
industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla
mobilita' temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle
tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma
di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per
avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di soggetti industriali
e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti
nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di
oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di
dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia
concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi
per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a
laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia
accertata la qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui
processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati della
ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di
nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la
delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitivita',
la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di
ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attivita'
di riqualificazione e formazione del personale.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA,
ASI, nonche' i professori e i ricercatori universitari, possono
essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma,
presso soggetti industriali e assimilati, con priorita' per piccole e
medie imprese nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e
le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1), su
richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato,
per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il
soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e
contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la
copertura di posti vacanti di professore universitario e per
l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le
funzioni, le modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli enti di
ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA,
l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui
all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del
personale distaccato.
Art. 4.
Strumenti
1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in conformita' alle delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, possono essere erogati anche per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), anche con riferimento
agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi
previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari
chiusi, in conformita' ad apposite modifiche e integrazioni del
decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonche' nei limiti
delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo
ed erogati dal MURST non sono richieste garanzie. I crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.
Note all'art. 4:
- L'art. 5 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449,
cosi' recita:
"Art. 5. - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite
ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti
di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e
ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche
avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo
di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di
imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo
pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un
massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di
titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro
titolo di formazione postlaurea, conseguito anche
all'estero, nonche' di laureati con esperienza nel settore
della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto
per attivita' di ricerca commissionata ad universita',
consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e
istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.
593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia
spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono
direttamente attivita' di ricerca scientifica, laboratori
di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
nonche' degli importi per assunzione degli oneri relativi a
borse di studio concesse per la frequenza a corsi di
dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di
ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente
comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel
territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione,
realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta,
un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno
rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i
dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di
formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari gia'
costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento e'
commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma
5, lettere b), c), d), e), senza la limitazione all'ambito
territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE)
n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), sono
concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il
territorio nazionale a condizione che l'importo
contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si
riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a
partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi
periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento
netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono
essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195
del codice civile, non comprese nella definizione di cui al
comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente
alla copertura delle medesime agevolazioni, ai sensi del
comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai
soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca
sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria
vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,
secondo modalita' attuative e parametri di riferimento
determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa
finalita' da norme nazionali o regionali ad eccezione di
quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo
misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del
presente articolo. I predetti decreti possono altresi
determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di cui al
presente articolo con benefici concessi ai sensi della
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee di
cui al presente comma, purche' non sia superato il limite
massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1,
lettera a), relativamente al credito di imposta ivi
previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente
articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
emanati di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono determinati le modalita' di attuazione del presente
articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile dei
crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto
beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera
b), nonche' possono essere rideterminatigli importi dei
crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per
quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono
posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per
quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e
gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art.
4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle
disponibilita' di cui al fondo speciale per la ricerca
applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e
integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a
lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate nei
decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando
specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'art. 10
della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;"
sono inserite le seguenti: "articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451";
b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di
ricerca" sono inserite le seguenti: "e delle universita'" e
dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le
seguenti: "e agli atenei";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di
lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con
l'ateneo" e al terzo periodo; dopo le parole: "corrisposto
dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";
d) al comma 4, le parole da: "nonche' per l'anno 1998"
fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonche',
dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui
trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole:
"enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e
alle universita'".
- Si riporta il testo dei commi da 203 a 207, dell'art. 2,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di
soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) ''Programmazione negoziata'', come tale intendendosi la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) ''Intesa istituzionale di programma'' come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) ''Accordo di programma quadro'', come tale intendendosi
l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e
privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
attuazione di una intesa istituzionale di programma per la
definizione di un programma esecutivo di interventi di
interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di
programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e
gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuzione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) ''Patto territoriale'' come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) ''Contratto di programma'', come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) ''Contratto di area'' come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
"204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del
comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma
203".
"205. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
approva le intese istituzionali di programma".
"206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo".
"207. In sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE
determina le quote da riservare per i contratti di area e
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della
relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
che provvede ai relativi pagamenti in favore dei
beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli
importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a
titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo
di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate".
- I commi 1 e 4, dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 cosi' recitano:
"1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato".
"4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari".
- Il decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275,
riguarda: "Regolamento recante disciplina delle modalita'
di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica,
ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- L'art. 2751-bis del codice civile cosi' recita:
"Art. 2751-bis . - Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute
per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per
la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od
enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti.
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei
loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti".
Art. 5.
Fondo agevolazioni per la ricerca
1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli
strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione
del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a
terzi delle attivita' di cui all'articolo 9, comma 3, puo' operare
con le modalita' di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca
applicata. La gestione del Fondo e' articolata in una sezione
relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al Fondo affluiscono, a
decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo
stato di previsione nell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca
applicata".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Modalita' di attuazione
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta
per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita'
di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli
interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46.
2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' alle procedure
automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le
caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti di cui
agli articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure
delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed
erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole
fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme
sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma
digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non
rilevante entita'.
3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo
precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.
275, fatta salva la facolta' di modificare con i decreti di cui al
comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli
importi delle agevolazioni e la loro cumulabilita', di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto
interministeriale, nonche' con gli interventi previsti dall'articolo
3, comma 1, lettera c), numero 1).
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per
l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.
5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori
degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale
della ricerca.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, per quanto
concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica,
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui
all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Statoregioni o rispettivamente della
Conferenza Statocitta', la relazione di cui all'art. 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al documento di
programmazione economicofinanziaria, nella quale sono
indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in
favore delle imprese per il triennio successivo, avuto
riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo
e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di
riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti
interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in
vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono
determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato
viene iscritto sotto la voce ''Ministero del tesoro'', per
essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'art.
7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei
Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in
conformita' alle indicazioni del documento di
programmazione economicofinanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento
di programmazione economicofinanziaria, la legge di
accompagnamento alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione
vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi
interventi".
- Il testo dell'art. 14, della legge 17 febbraio 1982, n.
46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale), e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita'
agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi
avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia
nazionale e determina i criteri per le modalita'
dell'istruttoria".
- Per il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, si veda nelle note all'art. 4.
- L'art. 3 del citato decreto interministeriale 22 luglio
1998, n. 275, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A partire dal periodo di imposta in corso al
1 gennaio 1998, puo' essere concesso ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere, a), b), c) e d) un credito di
imposta pari a:
a) 15 milioni di lire, fino ad un massimo di 60 milioni di
lire per oggetto beneficiario, per ogni nuova assunzione a
tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata almeno biennale, di titolari di
dottorato di ricerca o di possessori di titolo di
formazione postlaurea conseguito anche all'estero o di
laureati con certificata esperienza nel settore della
ricerca.
2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio
1998 puo' essere concesso ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, un credito di imposta pari al:
a) 60 per cento, fino ad un massimo di 250 milioni di lire
per soggetto beneficiario, degli importi per ogni nuovo
contratto per attivita' di ricerca commissionata ad
universita', consorzi e centri interuniversitari, enti
pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e
integrazioni, E.N.E.A, A.S.I., fondazioni private che
svolgono direttamente attivita' di ricerca scientifica,
laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46;
b) 60 per cento, fino ad un massimo di 50 milioni di lire
per soggetto beneficiario, degli importi per l'assunzione
degli oneri relativi a borse di studio concesse per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca, a condizione che
il programma di ricerca dei dottorandi beneficiari delle
borse sia concordato tra l'universita' e uno dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, previa specifica e formale
intesa tra le parti.
3. Se il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, usufruisce,
a partire dal 1 gennaio 1998, dei contributi previsti dai
decreti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 14
della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' del credito di
imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, le misure delle agevolazioni di cui alla
lettera a) del comma 1, ove relative all'assunzione della
stessa unita' di personale, sono ridotte del 50 per cento e
le misure delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 2, ove relative alle stesse voci di spesa sono
ridotte del 50 per cento. Al di fuori dei casi indicati, le
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con
altre agevolazioni previste per le stesse finalita' da
normative nazionali o comunitarie".
Art. 7.
Servizi e consulenza
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, ai
sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, puo'
avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori
connessi alla concessione delle agevolazioni, nonche' per le
attivita' di monitoraggio, di banche, societa' finanziarie, altri
soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse
umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita'
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, nonche', per la valutazione degli aspetti tecnicoscientifici dei
progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2,
di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento
di requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica e esperienza
professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico
del Fondo di cui all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti
per le attivita' di' valutazione di cui all'articolo 8.
2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del
programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, ammette agli
interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 2 previo parere, sulla validita'
tecnicoscientifica, sulle ricadute economicofinanziarie, sugli
strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato.
Il comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti
tra personalita' di alta qualificazione o di comprovata competenza
professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I
componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e delle
politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.
3. I componenti il comitato durano in carica quattro anni e sono
rinnovabili una sola volta. Le modalita' di funzionamento nonche',
sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
articolando i lavori del comitato in ordine all'attivita' relativa
rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del
paese. Il predetto decreto determina altresi' i casi di astensione
dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande,
sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi
all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del
codice di procedura civile.
4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato
di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente
rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di
evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, cosi' recita:
"2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti".
- Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 51 del codice di procedura civile, e' il
seguente:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa,
o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o
gerente di un ente, di un'associazione anche non
riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
Art. 8.
Monitoraggio e valutazione
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5,
effettua il monitoraggio sulle attivita' di cui al presente titolo.
Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua
la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente
titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla
qualita' della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonche'
di ricaduta economicofinanziaria e occupazionale, anche sulla base
dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al
MURST sugli esiti dell'attivita' di valutazione.
2. Il MURST nell'ambito delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto
sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato
con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con
l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a
partire dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' della
destinazione degli interventi per area geografica, con particolare
riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla
Comunita' europea, per settore economico, per caratteristiche
tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.
Note all'art. 8:
- Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, cosi' recita:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
predispone i criteri per lo svolgimento delle attivita' di
monitoraggio e di valutazione degli interventi".
- Per il titolo della legge 17 febbraio 1982, n. 46 si
veda nelle note all'art. 6.
Art. 9.
Norme transitorie e finali
1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono
continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati
nella deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonche' le societa' di ricerca
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio
1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice
civile per le societa' di capitali e il cui oggetto sociale puo'
ricomprendere anche attivita' produttive al fine di agevolare le
dismissioni della partecipazione azionaria del MURST.
2. Restano valide fino alla scadenza le convenzioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST,
ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi,
per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta
delle attivita' svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San
Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6,
comma 2, e' deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi
mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in
materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione
della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della
procedura di appalto, e' risolta di diritto la convenzione con
l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati
entro la medesima data.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di
cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo
periodo del comma 1;
2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;
3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto
1988, n. 346;
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451;
9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, dalle
parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decretolegge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole "Per centri di ricerca di
cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con
particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive
anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme
consortili";
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca
scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi
su mutui.";
d) all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti
"di cui al comma 1" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di
previsione del MURST".
Note all'art. 9:
- L'art. 2, comma 1, lettera d), della citata legge 17
febbraio 1982, n. 46, cosi' recita:
"Art. 2. - Possono beneficiare degli interventi del fondo
di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a)-b)-c) (Omissis);
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo
tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra
le societa' finanziarie di controllo e di gestione di
imprese industriali;".
- La legge 25 ottobre 1968, n. 1089, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918,
recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del
centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle
Ferrovie dello Stato".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), cosi'
come riformulato dal presente decreto (le parole in corsivo
evidenziano le sostituzioni):
"6. Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con
particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita'
produttive anche se collegati ad imprese ed anche se
realizzati in forme consortili, e' concesso lo sgravio
contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente
agli oneri a carico del datore di lavoro".
- Si trascrive il comma 5 dell'art. 11 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali),
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, cosi' come riformulato dal presente decreto (le
parole in corsivo evidenziano le sostituzioni):
"5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si
provvede nei limite delle risorse finanziarie, non
inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537. Tali risorse sono destinate ad incrementare le
disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca,
istituito nello stato di previsione del MURST".
- Per il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile
si veda nelle note all'art. 7.
Art. 10.
Norme di coordinamento con le competenze del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare dei
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le
modalita':
a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un
utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle due
Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni
o soggetti pubblici;
b) di costituzione e di operativita' delle banche dati dei
rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui al presente
decreto e quelli di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine alle attivita' finanziate a
valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare
lo scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad
un Ministero relativamente ad attivita' di competenza dell'altra
amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale
livello di priorita' acquisito presso la prima amministrazione
ricevente;
d) di armonizzazione delle istruttorie tecnicoscientifiche dei
progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e);
e) di coordinamento delle attivita' dei rispettivi comitati per la
valutazione delle attivita' finanziabili, che prevedano sessioni
congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di
un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque
obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza
sull'intervento.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT,
sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e' abrogato.
3. Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del
Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, stabilendo le modalita' di funzionamento del medesimo,
nonche', sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a
carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresi'
i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di
programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti
con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di
cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con onere a carico del
FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, commma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 10:
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, si veda nelle note all'art. 6.
- L'art. 16 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'
il seguente:
"Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni
sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal
CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono
deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico
composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4
della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante
designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da
cinque esperti altamente qualificati nelle discipline
scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni
industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce
eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle
disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono
specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad
obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del
programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i
preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre
imprese anche estere al programma, l'importo e le
condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o
l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in
caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una
spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano
le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del
presente articolo e le agevolazioni sono concesse con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui
al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le
imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal
decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI
la documentazione relativa alle richieste di finanziamento
approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa
non produca le informazioni o non compia gli atti
procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da
allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui
attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le
agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo
stesso oggetto e le stesse finalita'.
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione
delle domande con la relativa documentazione e quelli per
la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con
provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un
suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del
programma, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al
secondo comma del presente articolo, puo' revocare il
provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e'
tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del
debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre
l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere del comitato di cui al secondo comma del presente
articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o
l'applicazione delle penali previste dal contratto".