Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, recante
disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali,
nonche' disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno
2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana
al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito
nazionale afgano.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di
stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono
finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una
conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in
collaborazione con la rete di organizzazioni non governative
«Afgana».
5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna
Art. 2
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi
limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e'
autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 30 giugno
2010, la spesa di euro 22.700.000 ad integrazione degli stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010), nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli
interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree e territori. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro
degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse,
fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione
in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana
al Fondo fiduciario della NATO destinato al rafforzamento della
gestione autonoma della sicurezza in Kosovo.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 617.951 per assicurare la
partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento
della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di
cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 14.184.085 per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza
per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori
bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq
per la realizzazione delle attivita' di cui al presente comma, e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a
sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010
e fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 2.750.000 per la Somalia
ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2010 per
l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 887.399 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESD.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 202.150 per l'invio in missione di
personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad,
Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 68.000 per la partecipazione di
funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione
delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei
Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta
un'indennita', detratta quella eventualmente concessa
dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di
rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso
contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non
puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa
missione all'organo di vertice del predetto contingente.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 168.436 per l'invio in missione di un
funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza
italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta
un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso
forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan,
commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno
dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto
funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in
loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore
alla scadenza del presente decreto.
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna
Art. 3
Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture
operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al
presente Capo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo,
il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, inviato in breve missione per le attivita' e le
iniziative di cui agli articoli 1 e 2, e' corrisposta l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e'
autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente
indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di
sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle
iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e
l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi
temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati,
nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso di specifiche professionalita' e stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1 comma 1,
all'articolo 2, comma 1, nonche' dei residui degli stanziamenti di
cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, ed
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2009 fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta
nel presente articolo.
7. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso
dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo
01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo
1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si applicano i
commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere
impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non
impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 del
presente Capo non si applica l'articolo 60, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di
raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di
Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli
affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione e disposizioni per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna
Art. 4
Disposizioni relative al Servizio europeo
per l'azione esterna
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in materia di
sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al fine di adempiere
tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato
membro dell'Unione europea, per l'istituzione di un Servizio europeo
di azione esterna, che dovra' essere operativo a partire dall'aprile
2010, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il Ministero degli
affari esteri puo' mettere a disposizione delle istituzioni
dell'Unione europea fino a cinquanta funzionari della carriera
diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette
istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso
organizzazioni internazionali o regionali, nonche' presso strutture
di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni
nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1 e' valutato
ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco
delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a
bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica
e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di
legazione in prova. A tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie
consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale, e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2010,
di euro 3.496.800 per l'anno 2011 e di euro 7.169.600 a decorrere
dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui
all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105
euro.
5. Le successive variazioni all'importo da corrispondersi per il
trattamento delle domande per visti nazionali sono determinate con
decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto a 1.700.000
euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011 a
valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800
euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 5
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 308.780.721 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 140.479.873 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 70.756.756 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 14.504.482 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 11.067.397 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 546.342 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 424.584 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 5.569.609 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
2, comma 8, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 198.364 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD
CONGO, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 130.229 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 659.030 per la prosecuzione delle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 1.017.753 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 26.264.169 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO
per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 2, comma 13,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 5.424.547 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e di euro 566.987 per la prosecuzione dell'
attivita' di cooperazione militare nel settore navale, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 2009, n. 108.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 13.263.606 per l'impiego di personale
militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze
connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui
all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 110.425.000 per la stipulazione dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al
presente decreto.
17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre
2010, la spesa complessiva di euro 9.323.500 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto,
entro il limite di euro 6.900.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in
Libano, euro 823.500 nei Balcani.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 3.827.910 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 16, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 851.070 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX
Kosovo) e di euro 30.700 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 64.430 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma
18, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 658.982 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 2, comma 19, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 8.220.842 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione in Libia, di cui all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197, e per garantire la manutenzione ordinaria e
l'efficienza delle unita' navali cedute dal Governo italiano al
Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba
libica popolare socialista per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 1.398.398 e di euro 607.310 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 444.400 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 2, comma 22, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 103.656 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 23, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 220.700 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati
Arabi Uniti, di cui all'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2009, n. 197 e di euro 68.644 per la partecipazione alla
JMOU costituita in Kosovo.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione denominata European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui
all'articolo 2, comma 25, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS).
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 48.485 per la partecipazione di un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM).
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30
giugno 2010, la spesa di euro 367.306 per la proroga della
partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana
ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la
spesa di euro 29.745 per la proroga della partecipazione di personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint
Enterprise nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 26, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31
dicembre 2010, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi
di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si
svolgono le missioni internazionali di cui al presente decreto a
favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di
vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo
5, commi 8 e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del
98 per cento.
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197, dopo le parole: «Con decreto del Ministro della difesa,» sono
inserite le seguenti: «ovvero del Ministro dell'economia e delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,».
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 7
Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 8
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle
spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per
il Ministero della difesa, a euro 180.000.000, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 10.
Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
Art. 9
Disposizioni per l'Amministrazione della difesa
1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al
venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento
degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonche' del personale
dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e
per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei
concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e
speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al
primo periodo e' estesa anche al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei
concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli,
la riserva dei posti di cui al primo periodo e' estesa ai diplomati
presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito
italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari
e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera
nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
2. All'articolo 32, comma 2, secondo periodo, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «dotazioni organiche del
Ministero della difesa», sono inserite le seguenti: «, il quale
subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo
indeterminato del Circolo». All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, valutato in euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010,
si provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali del Ministero
della difesa a legislazione vigente.
3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224,
si interpreta nel senso che i benefici, ivi menzionati, sono quelli
spettanti per raggiungimento dei limiti di eta'.
4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni
in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarita'
organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi
nell'espletamento del servizio connesso ad attivita' operative o
addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare
dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello
tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui
disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
5. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei
correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti
per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, e al Corpo della guardia di finanza e
relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio
nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e il Comando
generale della guardia di finanza sono autorizzati a corrispondere
pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del
valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il
consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 3, pari
complessivamente a euro 804.208.663 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 750.000.000, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa;
b) quanto a euro 54.208.663 mediante corrispondente riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni
di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato
1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese
indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nonche' quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero
della difesa e all'Universita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni finali
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Capo IV
Disposizioni finali
Allegato 1
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato