DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999,
n.300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59. (Suppl. Ordinario n.163)
4. Gli oneri di funzionamento dellagenzia sono coperti:
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
1. Il ministro per le Politiche agricole e il ministero per le Politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro per le Politiche agricole e forestali e ministero per le Politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.
3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione e della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (Feoga), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995.
b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecoecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi du cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e a uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonchè lotta alla concorrenza sleale.
Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.
CAPO VIII
IL MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Articolo 35
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E istituito il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela dellambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali
dellassetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa
del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti,
inquinamento e
rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei
ministeri dellAmbiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche
dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli
1,
comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59: sono altresì
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in
materia di polizia forestale e ambientale.
Articolo 36
(Aree funzionali)
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza,
monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite, standard, obiettivi di
qualità e sicurezza e norme tecniche, per lesercizio delle funzioni di cui al
presente articolo;
b) valutazione dimpatto ambientale; prevenzione e protezione dallinquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti;
interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato
rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione,
conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità,
della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia forestale e ambientale: sorveglianza
dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e
sul commercio delle specieesotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della
fauna protette da ccordi e convenzioni internazionali;
d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione
dallinquinamento idrico; difesa del mare e dellambiente costiero.
Articolo 37
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree
funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del
governo di cui allarticolo 11.
Articolo 38
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)
1. E istituita lagenzia per la protezione dellambiente e per i servizi
tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Lagenzia svolge i compiti e le attività tecnico - scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dellambiente, per la tutela delle risorse idriche e
della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interrregionali.
3. Allagenzia sono trasferite le attribuzioni dellagenzia nazionale per la
protezione dellambiente, quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico
nazionale.
4. Nellambito dellagenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei
controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di
cui allarticolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle
regioni previsto dallarticolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I
rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 3, comma 5,
del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla legge 21 gennaio 1994 n.
61.
5. Sono soppressi lagenzia nazionale per la protezione dellambiente, i Servizi
tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate allagenzia.
Articolo 39
(Funzioni dellagenzia)
1. Lagenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dellambiente, come definite dallarticolo I del decreto legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre
assegnate allagenzia medesima con decreto del ministro dellAmbiente e della
tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui
agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e
funzione di rilievo nazionale di cui allarticolo 88 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Articolo 40
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) larticolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 18 maggio
1989, n. 183;
b) larticolo 1 - ter, 2 e 2 - ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
Aticolo 48
(Istituto superiore di sanità e Istituo superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
1. L'Istituto superiore di sanità (Iss) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dela lavoro (Ispesl) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni ecompiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'Ispesl è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controlloe formazione in materia di tutela della salute etutela igenico-sanitaria.
2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dela lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa econtabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferitre loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico, e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordino degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Articolo 49
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E istituito il ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni dei ministeri della Pubblica istruzione e della Università e
ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali. E fatta
altresì salva lautonomia delle istituzioni scolastiche e lautonomia delle
istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui allarticolo 1,
comma 6, e dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza
spettanti al ministero della
Pubblica istruzione, a norma dellarticolo 88, sullagenzia per la formazione e
listruzione professionale.
Articolo 50
(Aree funzionali)
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:
a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dellistruzione
scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione
dei criteri e dei parametri per lorganizzazione della rete scolastica; criteri e
parametri per lattuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale
alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione
di politiche delleducazione comuni ai paesi dellUnione europea; assetto
complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard
formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore; consulenza e supporto allattività delle istituzioni
scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n.23; istituzioni di
cui allarticolo 137, comma 2, ed allarticolo 138, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione
universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul
sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento,
formazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non
strumentali; monitoraggio e
valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione
delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in
attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
ministero degli Affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e
supporto alla valutazione del CIVR; completamento dellautonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni daccesso
allistruzione universitaria; partecipazione alle attività relative
allaccesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione
universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e
ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno
della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni
anche con riferimento alle aree depresse e allintegrazione con la ricerca pubblica.
Articolo 51
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in
relazione alle aree funzionali di cui allarticolo 50.
CAPO XII
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Articolo 52
(Attribuzioni)
1. Il ministero per i Beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti
allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate
dal dipartimento per linformazione e leditoria, istituito presso la presidenza
del Consiglio dei ministri, in materia di diritto dautore e disciplina della
proprietà letteraria e promozione delle attività culurali.
Articolo 53
(Aree funzionali)
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di
tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione
delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali,
cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la
promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione
del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere
destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno allattività degli istituti
culturali; vigilanza sul CONI e sullIstituto del credito sportivo.
Articolo 54
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un
Segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dellarticolo 4.
2. Lorganizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze
regionali, nelle soprintendenze di cui allarticolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e
d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di
Stato. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
3. Nell'articolo 7 del decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n.368, sono apportate le
seguenti modifiche:
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 55
(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive allentrata in vigore del presente decreto
legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle nonne del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dellEconomia e delle finanze,
- il ministero delle Attività produttive,
- il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
- il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero dellIstruzione, delluniversità e della ricerca
b) sono soppressi:
- il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle Finanze,
- il ministero dellIndustria, del commercio e dellartigianato,
- il ministero del Commercio con lestero,
- il ministero delle Comunicazioni,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero dellAmbiente,
- il ministero dei Lavori pubblici.
- il ministero dei Trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- il ministero del Lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della Sanità,
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero della Pubblica istruzione,
- il ministero dellUniversità e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il
ministero di Grazie e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro
della Giustizia e ministero della Giustizia e il ministro e il ministero delle Politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle Politiche agricole e
forestali e ministero delle Politiche agricole e forestali.
3. Sino allattuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4 bis dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, si può provvedere al riassetto dellorganizzazione dei singoli ministeri, in
conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti
dal presente decreto
legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del
comma 4-bis dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3
aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a
decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza delloperatività delle disposizioni
del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, entro larco temporale intercorrente tra lentrata in vigore del
presente decreto e la data di cui al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acquedi Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A fare data dall'1 gennaio 20000, le funzioni relative al
settore agroindustriale esercitate dal ministero per le Politiche agricole sono
trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente
decreto legislativo il ministero dell'Ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.
Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'Ambiente è disposto ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
contestualmente alla emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.143 del 1997.
9. Allarticolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, le parole
"per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole
"per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
CAPO II
RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELLAMMINISTRAZIONE FISCALE
Sezione I
Ministero delle finanze
Articolo 56
(Attribuzioni del ministero delle finanze)
1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini
della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale,
comunitaria e internazionale;
b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura
dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;
c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel
rispetto dellautonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di
coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque
esecitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;
d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la
possibilità di definire autonomamente forme dirette di collaborazione tra loro, delle
attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla
lettera c);
e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per
l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e
della Guardia di Finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria
di settore;
f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con lopinione pubblica per
favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;
g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti
del ministero e allattività giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Fermi restando larticolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia
organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della
Guardia di finanza, il
coordinamento fra la Guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative
inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive
impartite dal ministro delle Finanze per realizzare la migliore collaborazione nella
lotta all'evasione fiscale.
3. Nellesercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la
cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.
Articolo 57
(Istituzione delle agenzie fiscali)
1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane,
del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite
lagenzia delle entrate, lagenzia delle dogane, lagenzia del territorio e
lagenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali
sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate
secondo la disciplina dellorganizzazione interna di ciascuna agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in
parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le
modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
Articolo 58
(Organizzazione del ministero)
1. Il ministero e organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e
gestione amministrativa.
2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.
3. Lorganizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del
ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dellarticolo l7, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 59
(Rapporti con le agenzie fiscali)
1. Il ministro delle finanze dopo lapprovazione da parte del Parlamento del
documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di
settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale,
gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione
tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa I
attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al
Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per
ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
h) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
e) le strategie per il miglioramento:
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare landamento della
gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori
gestionali interni allagenzia, quali lorganizzazione, i processi e luso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed
esser tali da consentire una appropriata valutazione dellattività svolta
dallagenzia;
c) le modalità di vigilanza sulloperato dellagenzia sotto il profilo della
trasparenza, dellimparzialità e della correttezza nellapplicazione delle
norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli
che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che
vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dallagenzia,
sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e
graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta allevasione effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a
società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali allesercizio delle funzioni pubbliche
ad essi attribuite; a tal fine, puòesssere ampliato l'oggetto sociale della società
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, delòla legge 8 maggio
1998, n.146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta società.
Articolo 60
(Controlli sulle agenzie fiscali)
1. Le agenzie sono sottoposte allalta vigilanza del ministro, il quale la esercita
secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative agli statuti, ai regolamenti
e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono
trasmesse al ministro delle Finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può
richiedere di sospenderne lesecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro
può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di
legittimità o di merito del rinvio. Per lapprovazione dei bilanci e dei piani
pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono
sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
Sezione II
Le agenzie fiscali
Articolo 61
(Principi generali)
1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi
statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nellesercizio delle funzioni pubbliche ad esse
affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di
efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con
le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche
avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno
previste dagli statuti delle agenzie fiscali.
Articolo 62
(Agenzia delle entrate)
1. Allagenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate
tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od
organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso lassistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli
diretti a contrastare gli inadempimenti e levasione fiscale.
2. Lagenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla
amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dellimposta
sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già
di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze o affidati alla
sua gestione
in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle Finanze stabilisce con decreto i
servizi da trasferire alla competenza dellagenzia.
Articolo 63
(Agenzia delle Dogane)
1. Lagenzia delle dogane e competente a svolgere i servizi relativi
allamministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della
fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dellUnione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dellunificazione europea.
Allagenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle
dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati
dellUnione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.
2. Lagenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi;
può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle Finanze stabilisce con decreto i
servizi da trasferire alla competenza dellagenzia.
Articolo 64
(Agenzia del territorio)
1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i
servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari,
con il compito di costituire lanagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio
nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti,
lintegrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle
trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. Lagenzia opera in
stretta
collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di
conoscenze sul territorio.
2. Lagenzia costituisce lorganismo tecnico di cui allarticolo 67 del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti
locali, i servizi relativi alla tenuta e allaggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare
e i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato direttivo di cui allarticolo 67 del presente decreto legislativo è
integrato, per lagenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Articolo 65
(Agenzia del demanio)
1. Allagenzia del demanio è attribuita lamministrazione dei beni immobili
dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne limpiego, di
sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in
ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato,
di gestire con criteri
imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante lacquisizione
sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.
2. Lagenzia può stipulare convenzioni per la gestione dei
beni immobiliari con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a
supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati
forniti dall'osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio.
Articolo 66
(Statuti)
1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai
rispettivi statuti, deliberati da ciascun consiglio di amministrazione ed approvati con le
modalità di cui allarticolo 55 dal ministro delle Finanze.
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dellagenzia,
istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in
ordine alla organizzazione ed al funzionamento dellagenzia, prevedendo forme
adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3. Larticolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con
disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo
il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i
cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i
criteri di economicità e di efficienza dei servizi.
Articolo 67
(Organi)
1. Sono organi delle agenzie fiscali:
a) il direttore dellagenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di
capacità manageriale e di qualificata esperienza nellesercizio dì funzioni
attinenti al settore operativo dellagenzia;
b) il comitato direttivo è composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore
dell'agenzia,che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato con decreto del presidente della Repubblica previa
deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Finanze, sentita
la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. Lincarico ha la durata
massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con incarichi politici e
sindacali, con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività
professionale pubblica o privata.
3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del
presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra dipendenti
delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera
lagenzia. Gli altri membri sono scelti fra dirigenti dei principali settori
dell'agenzia.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi
e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del
ministro delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui
allarticolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici
e sindacali, non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o
dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dellagenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del
ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dellagenzia.
Articolo 68
(Funzioni)
1. Il direttore rappresenta lagenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che
non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto,
ad altri organi.
2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e
gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dellagenzia, i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio
dellagenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite
fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato
direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili
delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.
Articolo 69
(Commissario straordinario)
1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati
particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento
degli organi di vertice dellagenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico,
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle
Finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri,
previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del
direttore del comitato direttivo dellagenzia. Per i compensi del commissario
straordinario si applicano le disposizioni dellarticolo 67, comma 6.
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre
sei mesi. A conclusione dellincarico del commissario sono nominati il direttore e il
comitato direttivo subentranti.
Articolo 70
(Bilancio e finanziamento)
1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dellarticolo 59 del presente
decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le
amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui
allarticolo 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi
dellarticolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita
contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione
del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna
forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle
convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono
determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione
del ministero delle Finanze destinate allespletamento delle funzioni trasferite a
ciascuna agenzia.
5. Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al
ministro delle Finanze secondo le disposizioni dellarticolo 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e
anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani
di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite
costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre
entrate proprie delle agenzie fiscali.
Articolo 71
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinata
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di
contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione
integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire la imparzialità e il buon andamento
nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali; con regolamento da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono emanate disposizioni
idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore
dellagenzia, del comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante secondo
le disposizioni dellarticolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare
esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina lorganizzazione e il funzionamento dellagenzia;
b) detta le norme per lassunzione del personale dellagenzia, per
laggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dallagenzia:
d) determina le regole per laccesso alla dirigenza.
Articolo 72
(Rappresentanza in giudizio)
1. Le agenzie fiscali possono avvalersi dei patrocinio dellAvvocatura dello Stato,
ai sensi dellarticolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Sezione III
Disposizioni transitorie
Articolo 73
(Gestione e fasi del cambiamento)
1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro
delle finanze, unapposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la
transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con
gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle
Finanze e dello stato di previsione della spesa dellamministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
2. Il ministro delle Finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le
fasi della trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con
propri decreti il ministro delle Finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il ministro delle Finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte
dal ministero, secondo lordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da
tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.
5. Il ministro delle Finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e
personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del
ministro delle Finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla
disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni
del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8
dicembre 1927, n.2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26
aprile 1990, n.105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991,
n.358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24
aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche.
Articolo 74
(Disposizioni transitorie sul personale)
1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle Finanze, tutto il personale
del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del
ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire lavvio
delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto
legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a
criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai
singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni continuaad
applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti
collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni
sindacali.
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e
secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o lagenzia a cui
è provvisoriamente assegnato. Dopo lapprovazione del contratto collettivo e
contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con
una agenzia fiscale, si provvede allinquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai
dirigenti transitoriamente distaccati presso unagenzia fiscale si applicano, nel
caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni
dellarticolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive integrazioni e modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi dellarticolo 58, comma 3, del presente decreto
legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, linquadramento
definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del
comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancia dello
Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti
per il ministero delle Finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle
funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.
5. Linquadramento definitivo del restante personale nelle datazioni organiche del
ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui allarticolo
58, comma 3 e dai regolamenti di cui allarticolo 71, comma 2 del presente decreto
legislativo, ferma in ogni caso lapplicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione
vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITA' E RICERCA, DI
POLITICHE AGRICOLE
Articolo 75
(Disposizioni particolari per l'area dellistruzione non universitaria)
1. Le disposizioni relative al ministero dellIstruzione, delluniversità e
della ricerca, limitatamente allarea dellistruzione non universitaria, fatta
salva lulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a
decorrere dallentrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine
lorganizzazione, la dotazione organica, lindividuazione dei dipartimenti e
degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 4 bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica larticolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione tra essi
dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio
dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per lesercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con
particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero
ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che
esercitano tra le funzioni residuate allo Stato, in particolare quelle inerenti
allattività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le
amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le
agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma
restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliare, alla
assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai
fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è
costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione
mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti
interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si
provvede con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 4 bis, della legge
23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono
soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione allentrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dellarticolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dellarea
dellistruzione non universitaria è definitivamente attuato entro lanno 2000,
garantendo linvarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste
dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 1996.
5. Fino allentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 4 il ministro
della Pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano
laggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è
altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e
riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze
dell'amministrazione.
Articolo 76
(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi)
1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)
sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono
enti strumentali dellamministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli
interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di
innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici
dellamministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche,
alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Gli Irre operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per lespletamento delle loro funzioni sono dotati
dì autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca
nellambito didattico-pedagogico e nellambito della formazione del personale
della scuola, e si coordinano con lIstituto nazionale di documentazione per
linnovazione e la ricerca
educativa, con le università e con le altre agenzie formative.
3. Lorganizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è
definita dallapposito regolamento di cui allarticolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i
relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con
lamministrazione
regionale. Si applica larticolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 77
(Disposizioni per l'università e la ricerca)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero
dellIstruzione, delluniversità e della ricerca, il ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi
dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un
dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale
generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale
per funzioni strumentali.
Articolo 78
(Disposizioni per le politiche agricole)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo
ministero delle Politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è
riordinato ai
sensi dellarticolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo
che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre
uffici di livello dirigenziale generale.
CAPO IV
AGENZIA Dl PROTEZIONE CIVILE
Articolo 79
(Agenzia di protezione civile)
1. E istituita lagenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia,
dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. Allagenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico operativi e
scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendio del ministero dellinterno, dal
dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei
ministri, e dal servizio sismico
nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende
funzionalmente dallagenzia.
4. Lattività dellagenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5. Lagenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si
esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. Lagenzia può avvalersi del patrocinio dellAvvocatura dello Stato, ai sensi
dellarticolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 80
(Vigilanza)
1. Lagenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dellinterno, che
esercita poteri di indirizzo sullattività dellagenzia. Le deliberazioni del
consiglio di amministrazione dellagenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al
rendiconto sono trasmesse al ministro dellInterno che, nei dieci giorni successivi
alla ricezione, può chiedere di
sospenderne lesecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro
dellInterno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le
ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti
diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del Tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso
sullordinamento finanziario e contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dellagenzia, comprese
le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.
Articolo 81
(Compiti)
1. Lagenzia svolge compiti relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui allarticolo 107,
comma 1, lettere a) e f) n. 1, e allarticolo 93, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dellinterno per
lapprovazione del Consiglio dei ministri;
b) lacquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi
calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del
consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui allarticolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1) lapprovazione, dintesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di
emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per lutilizzazione delle
organizzazioni di volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui allarticolo 5, commi 2 e 3, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dellInterno;
3) la rilevazione dei danni e lapprovazione di piani di interventi volti al
superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi
dintesa con le regioni e gli enti locali interessati;
d) lattività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi
nellambito dei compiti di soccorso di cui allarticolo 14 della legge 24
febbraio 1992, n.225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche limpiego
dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) lattività dì formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed
antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del
loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo
sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso
dellevento o dellallarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di
rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di
monitoraggio, dintesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) lattività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione
alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali
bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di
interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio lagenzia predispone una relazione annuale sullo stato
della protezione civile che il ministro dellinterno presenta al Parlamento.
3. Il ministro dellinterno si avvale dellagenzia:
a) per le attività di cui allarticolo 107, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e
nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4) L agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo
e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5) I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati
attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dellarticolo 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed
i), sono esercitati sentite le regioni.
Articolo 82
(Organi)
1. Sono organi dellagenzia:
a) il direttore
b) il comitato direttivo
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica
nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni
di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dellagenzia, che lo presiede, e
da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno su
designazione dalla conferenza unificata.
4. Il direttore ed il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere
confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dellinterno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto d un presidente, da due componenti
effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola
volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dellinterno, su
designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Articolo 83
(Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile)
1. Operano presso lagenzia la commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli
articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva
tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie
situazioni di rischio; è presieduta dal presidente dellagenzia ed è composta da un
docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da
esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dallagenzia per la
protezione dellambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il
coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E presieduto dal presidente
dellagenzia e composto da tre rappresentanti dellagenzia stessa, da un
rappresentante per
ciascuna delle strutture operative nazionali di cui allarticolo 1l della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non confluite nellagenzia e che sono tenute a concorrere
allopera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni
del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile
interessate
a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi
ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nellambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine
allazione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al
comitato, lamministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Lagenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli
eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dellordine e
della sicurezza pubblica.
Articolo 84
(Fonti di finanziamento)
1. Le entrate dellagenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ai sensi dellarticolo 1l, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per
fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da
preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite allagenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli
dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 85
(Personale)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dellagenzia sono
disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi
dellarticolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al
fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle
esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla
gestione delle emergenze.
2. Lagenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta
previa procedura di valutazione comparativa.
Articolo 86
(Primo inquadramento del personale)
1. Entro il termine di cui allarticolo 82, comma 1, lagenzia provvede
allinquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali
ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio
presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del
ministero dellinterno, che svolge le funzioni e i compiti di cui allarticolo
74, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio
presso il
dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il
personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in
posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui allarticolo 74,
comma 2. Il contratto integrativo definisce lequiparazione di qualifiche e profili
professionali per
il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione..
3. Lagenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture
di cui allarticolo 74, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al
momento dellinquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente
maturati.
Articolo 87
(Norme finali e abrogazioni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
si provvede alla nomina degli organi dellagenzia. Nei successivi sei mesi
lorganizzazione e il funzionamento dellagenzia sono disciplinati con lo
statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui
allarticolo 74,
comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è
soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui allarticolo 8 della
stessa legge.
CAPO V
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E LISTRUZIONE PROFESSIONALE
Articolo 88
(Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale)
1. E istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto,
lagenzia per la formazione e listruzione professionale.
2. Allagenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal
ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e
formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema normativo integrato e di un equilibrato
soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche allesercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze
generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, lagenzia svolge,
in particolare, i compiti statali di cui allarticolo 142 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma
1, e
di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, lagenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di
formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione
e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma
di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio,
ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore
della
formazione professionale.
4. Lo statuto dellagenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 8, comma 4, su proposta dei presidente del consiglio dei ministri, e
dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E altresì sentita la
Conferenza per i
rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compili
di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. Lagenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro
della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti con direttiva del presidente del consiglio dei ministri, su proposta
dei predetti ministri. I programmi generali di attività dellagenzia sono approvati
dalle autorità statali competenti dintesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome. Lautorità di vigilanza esercita i compiti
di cui allarticolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo
statuto dellagenzia prevede che il presidente del consiglio nomini il direttore su
proposta del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei
ministri di settore, possono essere trasferiti allagenzia, con le inerenti risorse,
le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso
ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. Allallegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il
seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Articolo 89
(Disposizioni finali)
1. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare al bilancio dello Stato le variazioni consequenziali allapplicazione del
presente decreto legislativo.