Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-1999
DECRETO 27 novembre 1998
Autorizzazione di nuovi impianti viticoli da parte dell'Unione europea, ripartiti tra
regioni e province autonome.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 - cosi' come sostituito dal
regolamento CE n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, art. 1,
punto 1) - che definisce le tipologie ed i requisiti dei vini che
possono accedere all'autorizzazione di nuovi impianti viticoli in
deroga al vigente divieto di impianto;
Visto il regolamento CE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio
1998, recante modifica del regolamento predetto, in particolare
l'art. 1, punto 1) che, tra l'altro, fissa per ognuno degli Stati
membri dell'Unione europea la superficie vitata che complessivamente
puo' essere autorizzata in deroga nelle campagne 1998/1999 e
1999/2000, stabilita per l'Italia in 2.442 ettari;
Visto che il medesimo art. 1, punto 1), terzo comma del citato
regolamento CE n. 1627/98 stabilisce restrizioni all'autorizzazione
di nuovi impianti viticoli in funzione della concessione, nelle
ultime tre campagne, di premi per l'abbandono definitivo di superfici
vitate ai sensi del regolamento CEE n. 1442/88; dell'avvio alla
distillazione volontaria, nelle ultime tre campagne di piu' del 10%
della produzione totale di vino e stabilisce altresi' la priorita'
nell'assegnazione delle autorizzazioni dei nuovi impianti in
questione a quei V.Q.P.R.D. e vini da tavola ad I.G.T. per la
produzione dei quali sono stati reimpiantati vigneti in forza del
trasferimento di diritti di reimpianto da altre regioni di
produzione;
Considerata l'opportunita' di far riferimento al territorio
amministrativo provinciale per cio' che concerne il suddetto criterio
restrittivo basato sulla percentuale di vino avviato alla
distillazione volontaria, in ragione di una maggiore aderenza delle
disposizioni applicative della deroga alla realta' produttiva locale;
Considerato che occorre stabilire una ripartizione dei 2.442 ettari
autorizzati tra le regioni e le province autonome nel territorio
delle quali sono presenti produzioni di vini di qualita' prodotti in
regioni determinate e vini da tavola ad indicazione geografica tipica
che potrebbero usufruire della deroga sopra richiamata in relazione
al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa
comunitaria;
Considerato il parere unanime espresso durante ripetuti incontri
tecnici dalle regioni e delle province autonome a ripartire detta
superficie: per meta' sulla base dell'incidenza della superficie
regionale rivendicata per la produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al
totale nazionale e per l'altra meta' sulla base dell'incidenza della
superficie regionale complessivamente investita a vigneti destinati
alla produzione di vino rispetto al totale nazionale;
Ravvisata l'opportunita' di fissare un termine temporale per la
presentazione delle relazioni inerenti le richieste di nuovi impianti
da parte delle regioni e delle province autonome interessate;
Ritenuto necessario prevedere la possibilita' di un'eventuale
ridistribuzione tra le regioni e le province autonome delle superfici
viticole assegnate ai sensi del presente decreto e non utilizzate;
Decreta:
Art. 1.
I nuovi impianti di vigneti autorizzati dall'Unione europea ai
sensi del regolamento CE n. 1627/98 e stabiliti per l'Italia in
ettari 2.442, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome
come di seguito riportato:
regione Valle d'Aosta Ha ...........5
regione Piemonte " .................322
regione Liguria " ..................14
regione Lombardia " ................131
provincia autonoma di Trento "......51
provincia autonoma di Bolzano " ....33
regione Veneto " ...................282
regione Friuli-Venezia Giulia " ....100
regione Emilia-Romagna " ...........186
regione Toscana " ..................269
regione Marche " ...................70
regione Umbria " ...................48
regione Lazio " ....................124
regione Abruzzo " ..................113
regione Molise " ...................16
regione Campania " .................74
regione Puglia " ...................191
regione Basilicata " ...............20
regione Calabria " .................43
regione Sicilia " ..................264
regione Sardegna " .................86
Art. 2.
Per l'individuazione dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T.
che possiedono i requisiti stabiliti dall'Unione europea e che,
quindi, possono accedere all'autorizzazione all'impianto di nuovi
vigneti, le regioni e le province autonome dovranno attenersi ai
seguenti criteri:
a) escludere i vini ottenuti in province nelle quali il totale
delle quantita' di vino distillato volontariamente nelle ultime tre
campagne ha superato il 10% del totale della produzione provinciale
di vino di tali campagne;
b) individuare, all'interno delle rimanenti province, i vini di
qualita' prodotti in regioni determinate ed i vini da tavola ad
indicazione geografica tipica per i quali la domanda e' superiore
all'offerta di mercato o che presentano interessanti possibilita' di
mercato;
c) escludere da tale elenco i vini prodotti nelle regioni
determinate oggetto, nelle ultime tre campagne, di premi d'abbandono
definitivo della viticoltura di cui al regolamento CEE n. 1442/88;
d) nell'ambito dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica cosi'
individuati, dare priorita' nell'assegnazione delle autorizzazioni di
nuovo impianto a quei vini per i quali si sono verificati reimpianti
in forza del trasferimento di diritti di reimpianto da altra regione
di produzione.
Art. 3.
Le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le
politiche agricole, in duplice copia entro e non oltre il 31 maggio
1999, l'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. che,
sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, hanno diritto
all'autorizzazione dei nuovi impianti viticoli stabiliti dal
regolamento CE n. 1627/98.
Art. 4.
Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero per le
politiche agricole entro la fine della campagna 1999/2000, le
superfici di vigneto autorizzate ai sensi del regolamento CE n.
1627/98.
Art. 5.
Le quote di superficie fissate ai sensi del presente decreto e
rimaste inutilizzate possono essere ridistribuite tra le regioni e le
province autonome in cui la superficie assegnata e' inferiore alle
richieste di autorizzazione all'impianto pervenute.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 1998
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 220