Gazzetta Ufficiale n.
227 del 27-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 176)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 agosto 1999, n.332
Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
- VISTI gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni;
- VISTO l'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, recante
"Approvazione del nomenclatore- tariffario delle protesi dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'articolo 34 della l. 5 febbraio
1992, n. 104";
- VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1994, di proroga delle disposizioni di cui al
citato decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
- VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 concernente
l'attuazione della direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici;
- VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 95;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
- VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo l9 giugno 1999,
n. 229, che abroga i commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 8-sexies, comma 7, dello stesso decreto, che prevede
che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;
- SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del
15 luglio 1998;
- SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle seduta del 14 settembre 1998;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
- VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota
n. 100/SCPS/3.13281 del 17 novembre 1998, nonché la risposta della stessa Presidenza in
data 14 gennaio 1999, n. DAGL1/1.1.4/51890/4.18.170;
- RITENUTO di accogliere le osservazioni dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
- SENTITA nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 maggio
1999;
- UDITO nuovamente il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 giugno 1999;
- VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 dei 1988, effettuata con nota
n. 100/SCPS/15.7216 del 7 luglio 1999;
- VISTO il proprio decreto 9 luglio 1999, registrato dalla Corte dei
conti il 28 luglio 1999, con il quale, sulla base delle disposizioni normative e degli
atti istruttori sopra richiamati, è stato adottato il regolamento recante norme per le
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale;
- RITENUTO di dover sostituire il predetto decreto, non pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, con altro il cui contenuto tenga conto
delle modifiche normative nel frattempo intervenute con l'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- RAGGIUNTA, sul nuovo testo, l'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 agosto
1999,
ADOTTA il seguente regolamento
- Art. 1
- Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore
- l. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza
protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del
nomenclatore di cui all'allegato 1, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
(Ssn) fino al 31 dicembre 2000 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la
suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina
dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei
dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.
- L'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi,
ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione
richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico
specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L elenco n. 1 contiene,
altresì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che per essere
consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e
allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I
dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono
prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo
abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, ai sensi
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42.
- L'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili
tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico
abilitato.
- L'elenco n. 3 del nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati
direttamente dalle aziende unita sanitarie locali (Usl) ed assegnati in uso con le
procedure indicate nell'articolo 4.
- Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non
incluso nel nomenclatore allegato al presente regolamento, ma riconducibile, a giudizio
dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, l'azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde
al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo
determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso nel nomenclatore e
corrispondente a quello,erogato.
- In casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime
disabilità, l'azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli
elenchi del nomenclatore allegato, sulla base dei criteri fissati dal Ministro della
sanità, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, relativi alle condizioni dei soggetti, alle modalità di prescrizione e di
controllo e alla tipologia di dispositivi che possono essere autorizzati.
- Art. 2
- Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica
- Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel
nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni e
disabilità invalidanti:
- gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e
i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n.
482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e
riabilitazione di un'invalidita permanente;
- gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni
previste dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito
all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata
riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa
superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge
15 ottobre 1990, n. 295;
- gli istanti in attesa di accertamentd entero-urostomizzati,
laringectomizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un
intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore
sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o
privata, per i quali il medico responsabile dell'unita operativa certifichi la contestuale
necessita e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima
della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo,
a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della
protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento
dell'invalidità.
- Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a proprio
carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso.
- Sono fatti salvi i benefici gia previsti dalle norme in vigore in
favore degli invalidi di guerra c categorie assimiliate.
- Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di
assistenza protesica, l'azienda Usl e tenuta ad aprire e a mantenere aggiomata una
scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto,
le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.
- Art. 3
- Fornitori dei dispositivi protesici
- 1. Per l'erogazione dei dispositivi definiti "su misura" ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende
Usl si rivolgono ai soggetti iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 11, comma 7, del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. A tal fine il
contenuto della banca dati di cui al comma 7 dell'articolo 11 del medesimo decreto
legislativo è messo a disposizione delle regioni .
- Per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del
nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai soggetti
autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della
normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato di cui all'articolo 1, comma 2,
operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o
professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei
dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7
- In via transitoria è comunque non oltre il 31 dicembre 1999 le
aziende Usl possono altresì rivolgersi ai soggetti già iscritti negli elenchi regionali
di cui all'allegato A, paragrafo "Aziende abilitate alle forniture", del decreto
ministeriale. 28 dicembre 1992. Gli elenchi sono aggiornati tenendo conto delle modifiche
apportate dal presente regolamento ai fini dei requisiti richiesti per le forniture. Per
l'erogazione dei dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore di cui
all'allegato 1, le regioni o le aziende Usl stipulano contratti con i fornitori
aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto di cui all'articolo 8, comma 2. Fino
all'espletamento di tali procedure e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, le regioni e le aziende Usl assicurano l'erogazione dei
dispositivi secondo le modalita gia in essere.
- Art. 4
- Modalità di erogazione
- 1. L'erogazione a carico del Ssn delle prestazioni di assistenza
protesica individuate nel presente regolamento è subordinata. salvo i casi eventualmente
individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attivià:
prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
- La prescrizione dei dispositivi protesici e redatta da un medico
specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o
disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
- La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di
prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro csiti che, singolarmente, per
concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilita. A tal fine, la prima
prescrizione di un dispositivo protesico deve comprendere:
- una diagnosi circostanziata, che scaturisca da una completa
valutazione clinica e strumentale dell'assistito;
- l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio
prescritto, completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione
degli eventuali adattamenti necessari per la sua personalizzazione;
- un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il
significato terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di
impiego del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del
dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.
- La prescrizione è integrata da una esauriente informazione al
paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche funzionali e
terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
- L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico,
dell'ortesi o dell'ausilio prescritto e rilasciata dall'azienda Usl di residenza
dell'assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della
corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore,
nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del rispetto delle modalita e dei
tempi di rinnovo. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione
tempestivamente e comunque; in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla
richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla
prima fornitura si intende concessa. All'atto dell'autorizzazione, sulla prescrizione e
riportato il corrispettivo riconosciuto dalla azienda Usl al fornitore a fronte
dell'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il
corrispettivo riconosciuto al fornitore e pari alla tariffa applicata o al prezzo
determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.
- Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano
prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture
sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio dell'azienda Usl
di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di
ricovero alla azienda Usl di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente,
anche a mezzo fax. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco I del nomenclatore, in
caso di silenzio della azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della
prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa da parte della azienda Usl di
residenza. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e
pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.
- a fornitura del dispositivo protesico prescritto avviene entro
termini definiti nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma
1, e comunque non oltre i termini massimi, specifici per categoria di dispositivo,
indicati nell'allegato 2 al presente regolamento, pena l'applicazione delle penalità
contestualmente definite; per le forniture urgenti autorizzate in favore degli assistiti
ricoverati, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), i fornitori devono garantire
tempi di consegna inferiori ai suddetti tempi massimi. La fornitura di protesi di arto
provvisoria o temporanea di cui all'articolo 6, comma 1 non modifica il tempo massimo di
rilascio della prima fornitura definitiva.
- Il fabbricante di dispositivi protesici e tenuto a corredare i
prodotti delle istruzioni previste dalla normativa vigente. Il fornitore fornisce al
paziente ed eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla manutenzione e
sull'uso del dispositivo erogato, anche a mezzo di indicazioni scritte.
- Al momento della consegna del dispositivo protesico, l'assistito o
chi ne esercita la tutela rilascia al fornitore una dichiarazione di ricevuta da allegare
alla fattura trasmessa alla azienda Usl ai fini del rimborso. Qualora il dispositivo venga
spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore allega alla fattura copia
del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.
- Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del
dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, entro venti giorni dalla data
di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unita operativa; a tal fine, entro
il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica all'azienda Usl che ha
rilasciato la prescrizione la data di consegna o di spedizione del dispositivo. L'azienda
Usl invita, entro 15 giorni dall'avvenuta fornitura, l'assistito a presentarsi per il
collaudo. Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza
giustificato motivo incorre nelle sanzioni fissate dalla regione..Qualora all'atto del
collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto
ad apportare le opportune variazioni. Trascorsi venti giorni dalla consegna del
dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del
pagamento. Il collaudo dei dispositivi erogati ad assistiti non deambulanti viene
effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio. Sono esclusi dalla procedura di
collaudo i dispositivi monouso, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi
capitolati.
- I fornitori sono tenuti a garantire la perfetta funzionalità dei
dispositivi protesici per il periodo, successivo alla consegna, specificamente definito
nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, e comunque non
inferiore al termine di garanzia indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
- I dispositi.vi protesici di cui agli elenchi l e 2 del nomenclatore
allegato si intendono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle
regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia
possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo
comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza
dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente.
I fornitori sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 11 anche nei
confronti dei soggetti ai quali i dispositivi sono ceduti in proprieta.
- L'azienda USL proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del
nomenclatore e tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire
all.'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I contratti stipulati con i
fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione
per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito.
- Art. 5
- Tempi minimi di rinnovo dell'erogazione
- La azienda Usl non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi
protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che
sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato
nell'allegato 2 al presente regolamento.
- I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di
una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche
o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
- In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura
del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della
riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la azienda
Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico
prima che siano decorsi i tempi minimi di cui al comma 1, sulla base di una dichiarazione
sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.
- Alla scadenza del tempo minimo di cui al comma 1, il rinnovo della
fornitura e comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla
sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore, ai sensi dell'
articolo 4.
- Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni
non si applicano i tempi minimi di 'rinnovo; la azienda Usl autorizza le sostituzioni o
modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e
secondo il programma terapeutico.
- Art. 6
- Dispositivi protesici temporanei, provvisori e di riserva
- I dispositivi protesici sono consegnati agli assistiti nella loro
configurazione definitiva. Fa eccezione la forriitura di:
- dispositivi protesici provvisori, necessari per affrontare i problemi
riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive e non
utilizzabili, se non marginalmente, per la loro realizzazione;
- dispositivi protesici temporanei, utilizzabili significativamente per
la realizzazione dei dispositivi definitivi.
- I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili
esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del
bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la
fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.
- L'azienda Usl può autorizzare la fornitura di un dispositivo di
riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore dei soggetti con amputazione
bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto
inferiore. Nei confronti di atri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non
è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva, l'azienda Usl è
tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente
non utilizzabili, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7
Numerazione dei dispositivi protesici su misura
- I dispositivi su misura indicati nell'elenco 1 allegato al presente
regolamento debbono riportare un numero di matricola da cui si rilevi anche il mese e
l'anno dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, che deve essere impresso in modo
visibile ed indelebile in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. In caso di
sostituzione della parte su cui inizialmente e stato impresso, il numero di matricola deve
essere reimpresso sulla parte sostituita.
Art. 8
Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi protesici
- In sede di prima applicazione del presente regolamento, le regioni
fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai
soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe
indicate dall'elenco 1 del nomenclatore allegato nel presente regolamento ed una riduzione
di tale valore non superiore al venti per cento.
- I prezzi corrisposti dalle aziende Usl per i dispositivi protesici e
gli apparecchi inclusi, rispettivamente, agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore allegato,
sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa
vigente. Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte
delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità
della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualita' e la
disponibilita' di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli
assistiti.
- Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie
alla programmazione sanitaria nazionale ed al monitoraggio della spesa relativa
all'assistenza protesica, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al
Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle
tariffe e dei prezzi di acquisto dei dispositivi protesici di cui, rispettivamente, agli
elenchi 1 e 2 e 3 del nomenclatore allegato.
Art. 9
Rapporti tra Regioni, aiiende Usl e fornitori
- Nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le
aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite
le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica contrattano con i fornitori dei
dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le
modalità e le condizioni delle forniture.
- Le modalita' di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di
cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa
vigente in materia di contabilita'.
Art. 10
Modaliti di controllo
- A ciascuno dei dispositivi inclusi nel nomenclatore allegato è
attribuito lo specifico codice riportato negli elenchi allegati, che costituisce
l'elemento identificativo del dispositivo nell'ambito degli scambi all'interno del Ssn e
deve essere utilizzato per ogni finalita' di carattere amministrativo ed informativo.
- Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta
applicazione da parte delle aziende Usl del presente regolamento ed assicurano
l'attivazione da parte di ciascuna azienda Usl di specifici sistemi di controllo, interno
ed esterno.
Art. 11
Aggiornamento de1 nomenclatore
- II nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con riferimento al
periodo di validita' del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima
triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.
Art. 12
- Il presente regolamento sostituisce il decreto ministeriale 28
dicembre 1992, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del
14 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 agosto 1999
Il Ministro: BINDI
ALLEGATI