Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n.12
Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti l'accordo, stipulato il 16 ottobre 1998, tra la Repubblica
federale jugoslava e l'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE) e la risoluzione del Consiglio di
sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24
ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria nel
Kosovo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla
missione umanitaria in Kosovo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decretolegge:
Art. 1.
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari
alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da
inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta
allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o
nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di
uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella
misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma
1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento
assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n.
301.
2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1
continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a
prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per
intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni
di anzianita'.
3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa
di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si
applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia
di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso
e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma
1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3
giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale
militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo
comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a
pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a
carico dell'Amministrazione.
6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale
militare di Roma.
Art. 3.
1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo
1, comma 2, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di
necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di
contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso
mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto
logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni
della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.
Art. 4.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e
2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta
nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" -
Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le
finalita' previste dal medesimo articolo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro
della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto