Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1998
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 recante:
"Ordinamento transitorio delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri".


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'art.
21, comma 3;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 agosto 1998, recante "Ordinamento transitorio delle strutture del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
Considerata l'opportunita' di apportare al suddetto ordinamento
transitorio modifiche di adattamento al programma di attivita' del
nuovo Governo;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, il comma 1 e' cosi' sostituito:
" 1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali:
l'ufficio stampa e del portavoce; l'ufficio del consigliere
diplomatico; l'ufficio del consigliere militare; l'ufficio del
cerimoniale; l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; il
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; il dipartimento
per il coordinamento amministrativo; il dipartimento per gli affari
economici; il dipartimento degli affari generali e del personale;
l'ufficio bilancio e contabilita'; l'ufficio servizi amministrativi e
tecnici; l'ufficio per l'informatica, la telematica e la statistica;
l'ufficio del segretario generale; l'ufficio del sovrintendente; il
servizio per il controllo interno; l'ufficio di segreteria del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; l'ufficio di
segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.";
b) all'art. 4, comma 2, sono soppresse le parole "e del
dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali";
c) all'art. 4, comma 3, alle parole "del dipartimento del bilancio
e dei servizi amministrativi e tecnici" sono sostituite le parole:
"dell'ufficio bilancio e contabilita', dell'ufficio dei servizi
amministrativi e tecnici, dell'ufficio del sovrintendente";
d) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nell'ambito dell'ufficio, opera, in posizione di
autonomia, il servizio per il coordinamento della produzione di
materiali di armamento che cura i compiti in materia attribuiti dalla
legge 9 luglio 1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo
dell'ufficio.";
e) all'art. 12, comma 1, le parole "articoli 13, 14, 15 e 16" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 13, 14 e 15";
f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:
"Art. 15 (Dipartimento per gli affari economici) . 1. Il
Dipartimento per gli affari economici opera in materia di: analisi
macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza pubblica ed al
mercato del lavoro; provvedimenti economico finanziari di carattere
generale; attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali
e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico finanziari
programmati; occupazione, in riferimento anche all'attuazione ed
aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e
dell'occupazione nelle aree depresse; interventi per le crisi
aziendali e per l'attuazione degli strumenti di programmazione
negoziale; rapporti con le parti sociali e le amministrazioni
pubbliche interessate.
2. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti
uffici:
ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica;
ufficio per la finanza pubblica;
ufficio per lo sviluppo e l'occupazione.
3. L'ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica si
articola nei seguenti servizi:
servizio coordinamento e valutazione attivita' di Governo;
servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione tecnologica;
servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea.
4. L'ufficio per la finanza pubblica si articola nei seguenti
servizi:
servizio coordinamento finanza pubblica;
servizio stato sociale;
servizio documentazione economica e statistica.
5. L'ufficio per lo sviluppo e l'occupazione si articola nei
seguenti servizi:
servizio mercato del lavoro;
servizio sviluppo del territorio;
servizio mercati finanziari e assetto dei mercati.";
g) l'art. 18 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 18 (Ufficio bilancio e contabilita') . - 1. L'ufficio
bilancio e contabilita' provvede agli adempimenti di natura
finanziaria, patrimoniale e contabile relativi all'attivita' della
Presidenza.
2. L'ufficio bilancio e contabilita' si articola nei seguenti
servizi:
servizio bilancio;
servizio spese di funzionamento e gestioni varie;
servizio cassa ed erogazione spese diverse.
Art. 18-bis (Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici) . - 1.
L'ufficio per i servizi amministrativi e tecnici provvede alla
stipulazione dei contratti per l'acquisizione dei beni strumentali e
dei servizi inerenti allo svolgimento dell'attivita' di istituto,
nonche' alla loro gestione, con esclusione di quelli informatici e
telematici. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico.
2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio immobili;
servizio contratti;
servizio impianti;
servizio automezzi.";
h) all'art. 20, comma 3, gli ultimi due periodi sono soppressi e
sostituiti dal seguente: "All'ufficio fa capo il servizio di
accettazione della corrispondenza. Il comma 5 dell'art. 20 e'
sostituito dal seguente: "Nell'ambito dell'ufficio opera la
segreteria speciale";
i) l'art. 20, comma 4, e' sostituito dal seguente:
" 4. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio coordinamento interno;
servizio di supporto alle funzioni istituzionali;
servizio di supporto alle funzioni strumentali;
servizio dati del programma di Governo e monitoraggio
dell'attuazione.";
l) dopo l'art. 20, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 20-bis (Ufficio del sovrintendente) . - 1. L'ufficio assicura
la tempestiva realizzazione delle esigenze strumentali e logistiche
del presidente e di altre autorita' residenti presso la sede del
Governo e cura il mantenimento e il decoro della stessa sede.
L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio di intendenza;
servizio di assistenza alle esigenze strumentali del presidente.";
m) all'art. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio composto
da tre membri nominati con decreto del presidente tra dirigenti
generali o equiparati, docenti universitari, esperti esterni di
comprovata professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il
presidente del collegio".
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 dicembre 1998
Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21