Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999
DECRETO 16 dicembre 1998, n.500
Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi
di consumo
importati a seguito dei viaggiatori.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, cosi' come da ultimo
sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al
Ministro delle finanze la competenza ad emanare regolamenti per
stabilire, in conformita' delle disposizioni adottate dai competenti
organi comunitari, condizioni, modalita' e formalita' per
l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dalla
predetta legge e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28
marzo 1983;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994
che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle
altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel
traffico internazionale di viaggiatori;
Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno 1965, n. 723, cosi' come da ultimo sostituito dalla legge
26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei
diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento
n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta
sul valore aggiunto all'importazione delle merci a seguito
viaggiatori;
Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 1996, n. 95,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1996,
concernente l'esenzione dai diritti doganali per merce importata a
seguito viaggiatori;
Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto decreto ministeriale
alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del regolamento (CEE) n.
918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del
regime comunitario delle franchigie doganali;
Considerato che il titolo XI del citato regolamento n. 918/83,
fissa i criteri per l'ammissione alla franchigia dei beni contenuti
nei bagagli personali dei viaggiatori, e da' altresi' facolta' agli
Stati membri di ridurre il valore e le quantita' delle merci da
amettere in franchigia se queste sono importate:
dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;
dai lavoratori frontalieri;
dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i
Paesi terzi e la Comunita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 novembre 1998;
A d o t t a
il presente regolamento:
Art. 1.
1. Sono amessi alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e
generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi
portano con se' nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di
importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non
superi 175 unita' di conto europee.
2. Tale importo e' ridotto a novanta unita' di conto europee per i
viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni.
3. Per i seguenti generi la franchigia e' accordata entro i limiti
dei quantitativi appresso indicati:
Denominazione delle merci Quantita'
- -
a) Prodotti del tabacco:
sigarette 200 pezzi
oppure
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g a pezzo) 100 pezzi
oppure
sigari 50 pezzi
oppure
tabacco da fumare 250 gr
b) Alcol e bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche
di un grado alcolico superiore a 22% vol.:
alcol etilico non denaturato di 80% vol. e piu' in tot. 1 litro
oppure
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcol, tafia,
sake' o bevande simili di un grado alcolico
pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti,
vini liquorosi in tot. 2 litri
e
vini tranquilli in tot. 2 litri
c) Profumi 50 gr
e
acqua da toilette 1/4 litro
Denominazione delle merci Quantita'
- -
d) Caffe' 500 gr
oppure
estratti o essenze di caffe' 200 gr
e) Te' 100 gr
oppure
estratti o essenze di te' 40 gr
4. Per "viaggiatore" si intende, ai sensi dell'articolo 236 del
regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
a) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio
doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale;
b) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della
Comunita' in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno
nel territorio di un paese terzo.
5. Per "importazioni prive di ogni carattere commerciale" si
intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto b), del
regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che:
a) presentano carattere occasionale, e
b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o
familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci
non debbono riflettere, per la loro natura o quantita', alcuno
intento di carattere commerciale.
6. I viaggiatori di eta' inferiore a diciasette anni sono esclusi
dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b)
e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla
lettera d).
7. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma
3, non va calcolato agli effetti della determinazione del valore
globale degli oggetti da ammettere in franchigia.
Avvertenza:
Il testo della note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti dei Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni normative alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislavi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe
dei dazi doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26
giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della
legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
"Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti
del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite,
in conformita' alle disposizioni comunitarie,
condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alla
franchigia dai diritti doganali prevista dall'art.
12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del
28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto
del Ministro delle finanze, sono disposti gli
ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
- Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio,
relativo alla fissazione del regime comunitario delle
franchigie doganali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile
1983.
- La direttiva CEE n. 94/4, che modifica le direttive
69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle
franchigie per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi
e dei limiti per gli acquisiti in franchigia
effettuati da viaggiatori intracomunitari, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 60 del 3 marzo 1994 e ripubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 5
maggio 1994, 2a. serie speciale.
- La direttiva CEE 69/169, relativa
all'armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia
dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre
imposizioni indirette interne riscosse all'importazione
nel traffico internazionale di viaggiatori, piu' volte
modificata, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 133 del 4 giugno 1969.
- L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa
dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26
giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della
legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
"Art. 12. - 1. Salvo' quanto previsto dal regolamento
(CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza
pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli
accordi internazionali, e' concessa l'importazione
definitiva in esenzione dai diritti di confine,
diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento,
delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime
condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal
regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore
aggiunto le importazioni di merci per le quali
l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con
carattere di obbligatorieta', dalle direttive del
Consiglio delle Comunita' europee adottate in
materia di armonizzazione delle disposizioni
riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di
affari riscossa all'importazione nel traffico
internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie
applicabili all'importazione delle merci oggetto di
piccole spedizioni a carattere non commerciale, o
quelle applicabili alle importazioni definitive di beni
personali di privati provenienti da uno Stato membro,
nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee adottate in materia di determinazione del
campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera
d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977".
- L'art. 49 del citato regolamento (CEE) n. 918/83
e' cosi' formulato:
"Art. 49. - 1. Gli Stati membri hanno facolta' di ridurre
il valore e/o le quantita' delle merci da ammettere in
franchigia se queste sono importate:
dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di
frontiera;
dai lavoratori frontalieri;
dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel
traffico tra i paesi terzi e la Comunita'.
Tali restrizioni non sono applicabili se le persone
residenti nella zona di frontiera provano che esse non
rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo.
Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori
frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto
utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunita' se
importano merci in occasione di uno spostamento
effettuato nel quadro della loro attivita' professionale.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende:
per "zona di frontiera", fatte salve le relative
convenzioni, una zona che non supera 15 km di
profondita' in linea d'aria dalla frontiera. Devono
essere considerati parte di tale zona i comuni il cui
territorio e' parzialmente in essa compreso; gli Stati
membri possono prevedere deroghe in proposito;
per "lavoratore frontaliero", ogni persona che, per la
sua abituale attivita', deve varcare la frontiera nei suoi
giorni di lavoro".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisce tale potere. Tali
regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreto interministeriale,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 236 del regolamento (CEE) n.
2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che
fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice
doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, e'
cosi' formulato:
"Art. 236. - Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1
e 2, per "viaggiatore" si intende:
A. all'importazione:
1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel
territorio doganale della Comunita' in cui non ha la
residenza normale, nonche'
2) qualsiasi persona che rientri nel territorio
doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale
dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un Paese
terzo;
B. all'esportazione:
1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il
territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza
normale, nonche'
2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno,
lasci il territorio doganale della Comunita' in cui
non ha la residenza normale".
Art. 2.
1. Per gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la
loro residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e
dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i
Paesi terzi e la Comunita', e' concessa la franchigia nei limiti di
un valore di 20 unita' di conto europee; per i generi soggetti a
limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come segue:
Denominazione delle merci Quantita'
- -
a) Prodotti del tabacco:
sigarette 20 pezzi
oppure
sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g a pezzo) 10 pezzi
oppure
sigari 5 pezzi
oppure
tabacco da fumo 25 gr
Denominazione delle merci Quantita'
- -
b) Bevande alcoliche:
bevande distillate e bevande alcoliche,
aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.;
alcol etilico non denaturato di 80% vol. o piu' 1/8 litro
oppure
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcolometrico
pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti,
vini liquorosi 1/4 litro
e
vini tranquilli 1/4 litro
c) Profumi 1 cl
e
acqua di toilette 2,5 cl
d) Caffe' 15 gr
oppure
estratti o essenze di caffe' 10 gr
e) Te' 25 gr
oppure
estratti o essenze di te' 10 gr
2. Per "zona di frontiera", fatte salve le relative convenzioni, si
intende, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n.
918/83, una zona di 15 km di profondita' in linea d'aria dalla
frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui
territorio e' parzialmente in essa compreso.
3. Per "lavoratore frontaliero" si intende, ai sensi del precitato
articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni persona che, per la sua
abituale attivita', deve varcare la frontiera nei suoi giorni di
lavoro.
Art. 3.
1. Il decreto ministeriale 26 gennaio 1996, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1996, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 dicembre 1998
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 32