Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999
DECRETO 25 novembre 1998
Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la egge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6,
primo comma, lettera a), che riserva allo Stato le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero;
Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3,
comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della
sanita' sono previsti i criteri di fruizione di prestazioni
assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero,
per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso
clinico e sono, altresi stabiliti i limiti e le modalita' per il
concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle
aziende U.S.L.;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1989, 24 gennaio 1990, 30
agosto 1991, 17 giugno 1992 e 13 maggio 1993, con i quali e' stata
data attuazione a detta disposizione;
Visto, in particolare l'art. 7 del richiamato decreto del 3
novembre 1989, che prevede alcune deroghe alla disciplina generale;
Ritenuto di integrare dette deroghe con riguardo alla ricerca e
prelievo di midollo allogenico da donatori iscritti in registri
esteri;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita';
Decreta:
Art. 1.
All'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989,
concernente criteri per usufruire di prestazioni assistenziali in
forma indiretta presso centri di altissima specializzazione
all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 3 novembre 1989, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di
midollo compatibile ed al relativo prelievo, operati attraverso i
registri dei donatori di midollo ed i centri ematologici esteri, per
il tramite dell'Italian Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D.R.),
istituito e gestito dall'ospedale Galliera di Genova, il concorso
nelle relative spese e' disciplinato come segue:
la spesa della tassa di attivazione della ricerca e' a carico
dell'assistito ed e' versata dall'assistito stesso direttamente
all'I.B.M.D.R. di Genova;
la spesa per la ricerca e' a carico della U.S.L., territorialmente
competente, nella misura delle tariffe, prefissate dai registri
esteri. A tal fine l'I.B.M.D.R. di Genova fatturera' gli oneri
richiesti dai registri esteri direttamente alla U.S.L. competente".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 1