Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29-1-1999
DECRETO 5 gennaio 1999
Determinazione, per l'anno 1999, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma
1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente
ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di
retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di
lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, relativo alla
determinazione delle predette retribuzioniconvenzionali dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1998 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 1998;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 1999, alla
determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1999 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1999, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi delle disposizioni
in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti, per ciascun
settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Art. 2.
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la fascia della
retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del
raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.
Art. 3.
I valori convenzionali individuati nelle unite tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26
giornate.
Art. 4.
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1, va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 gennaio 1999
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Cusumano