Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03-10-1998

DECRETO 24 settembre 1998.
Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata
settennale, con godimento 1 ottobre 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in
corso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22
settembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a
lire 79.343 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici
ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito
del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1 ottobre 1998;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al
Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10,
riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in
particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state
stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento l ottobre 1998, della durata di sette anni, fino
all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, citato nelle premesse, il 1 gennaio 1999 i suddetti certificati
verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del
medesimo provvedimento legislativo.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione, e' prevista automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da
assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di
credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo
15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei
buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5
centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese
di settembre per la semestralita' dal l ottobre al 1 aprile
successivo e alla fine del mese di marzo per la semestralita' dal 1
aprile al 1 ottobre successivo.
Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari
alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il
rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al
precedente comma, e' pari:
in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle
offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative
quantita'.
Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale
lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra'
determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata
trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei
suindicati mesi di riferimento.
Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra'
determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per
il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso semestrale -
calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5
centesimi piu' vicini - che, a norma del secondo comma dell'art. 2
del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, sara' adottato in
sostituzione del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei
mesi, e che verra' rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'.
Il tasso d'interesse semestrale lordo verra' reso noto con
comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del
Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del
Tesoro di cui al presente decreto e' di lire 5 milioni nominali; le
sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi
multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei
certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello
stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni,
che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998,
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo l aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 1
novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali posticipate al l aprile e al 1 ottobre di ogni anno. La
prima semestralita' e' pagabile il 1 aprile 1999 e l'ultima il l
ottobre 2005.
Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo
conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
In applicazione degli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo
n. 213 del 1998, i suddetti pagamenti verranno effettuati applicando
il tasso d'interesse al valore nominale unitario, pari ad un
centesimo di euro, del prestito ridenominato in tale valuta.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1 ottobre 2005, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione, della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le
societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo
istituito presso la Consob, che esercitano le attivita' indicate nei
punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per
conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca
d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle
operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute
nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per
cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo
dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le
ore 13 del giorno 29 settembre 1998, esclusivamente mediante
trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale
da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso
noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data
l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli
"specialisti".

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i
certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di cui agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della
seconda tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10
per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1
del presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi
dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare
al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1998.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione
non sono ammessi al collocamento supplementare.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 10 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile
del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al
primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato,
nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il l ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1 ottobre 1998 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale
versamento sara' effettuato, altresi', al netto della provvigione di
collocamento di cui al precedente art. 8.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento,
quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X, capitolo 5100, art. 4 (unita' previsionale di base 6.4.1.), per
l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed
al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli
interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno
versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita
contabilita'.
I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.
In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione
suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di
rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei
certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto
stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle
caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi certificati e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2005,
nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691
(unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unita' previsionale di
base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi