Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03-10-1998
MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DECRETO 28 settembre 1998.
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Lugana".
IL DIRIGENTE
capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del
procedimento
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n, 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Lugana" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975
con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990
con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione
dei vini in argomento sostitutivo di quello in precedenza approvato e
modificato;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Lugana D.O.C.,
legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Lugana", approvato con il citato decreto
presidenziale 9 febbraio 1990;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di disciplinare
di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;
Vista la istanza presentata, nelle forme di rito e nei termini
previsti, dalle cantine F.lli Avanzi di Manerba del Garda (Brescia)
intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata mediante la possibilita'
di fare riferimento al nome di "Lugana di Sirmione" nella
designazione e presentazione di detti vini, ottenuti da uve
provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata "Lugana" e siti nel territorio
amministrativo del comune di Sirmione (Brescia);
Vista la comunicazione del Consorzio tutela Lugana D.O.C. del 21
luglio 1998 con la quale si esprime parere negativo sulla
possibilita' dell'utilizzazione della menzione "Lugana di Sirmione"
che porterebbe a confondere le scelte dei consumatori, stante
l'inesistenza di differenziazioni geografiche nell'ambito della
predetta denominazione di origine controllata;
Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi
nei giorni 17 e 18 settembre 1998, con la quale si rigetta l'istanza
di integrazione del disciplinare di produzione nei termini di cui
sopra, con la motivazione che la richiesta dicitura "Lugana di
Sirmione" viene ad assumere il significato e il valore di altra
denominazione di origine controllata, costituendo elemento di
confusione con la vigente denominazione di origine controllata
"Lugana" e si conferma il diritto della ditta istante di poter
utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Lugana", il riferimento al nome
geografico Sirmione, quale zona di produzione delle uve, laddove le
stesse provengano esclusivamente da detto territorio e siano
denunciate ed utilizzate secondo le disposizioni contenute nel
decreto ministeriale 22 aprile 1992 recante "Condizioni e modalita'
di utilizzazione dei nomi di comuni, frazioni, di zone
amministrativamente definite e di sottozone per i vini a D.O.C.G. e a
D.O.C.";
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" al parere espresso e alla deliberazione adottata
dal sopra citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata
vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana", approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 luglio 1967, modificato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1975 e sostituito con decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla
vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata
"Lugana", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei
predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti di detta denominazione di origine
controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Lugana" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 1998
Il dirigente: La Torre
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LUGANA"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Lugana" e' riservata ai
vini bianco, superiore e spumante che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave,
localmente denominato Trebbiano di Lugana.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o
disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le
province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino
ad un massimo del 10% del totale delle viti.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" comprende territori ricadenti nelle province di
Brescia e Verona ed e' delimitata a nord dal lago di Garda e nelle
altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di
Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa
Montresor fino a giungere alla ferrovia.
Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a
sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota
91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud
per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere
sull'autostrada della Serenessima.
Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla
strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a
C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale
con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo
in prossimita' di quota 100. Da questo punto il limite segue la
strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove
incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino
all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella
che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo,
C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il
limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga
giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino
a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da
Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord
di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimita' del
km 267.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana"
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei
vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura
prevalentemente pianeggiante, di natura argillosacalcarea.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 3000.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione
di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un
massimo di due interventi all'anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata,
non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di
origine controllata "Lugana" e "Lugana" spumante; 11,0 tonnellate per
il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" superiore.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di
origine controllata "Lugana" devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol; quelle
destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine
controllata "Lugana" superiore devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione
dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, in deroga a
quanto previsto dal precedente comma devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le
uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli
appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla
spumantizzazione.
La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente,
prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di
categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto
conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono
verificate, puo' stabilire, con decreto, un limite massimo di
produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" devono essere effettuate all'interno della zona
di produzione delimitata nel precedente art. 3; tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
tali operazioni di vinificazione siano effettuate entro l'ambito
dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Brescia e di
Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche,
comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi
locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli
adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Nelle operazioni di affinamento e' consentito anche l'uso di
recipienti di legno.
Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche
enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere
effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle
province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e delle
province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve
intendersi al netto della presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Lugana" all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Lugana":
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente
dorato con l'affinamento; profumo: delicato, gradevole,
caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione
di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Lugana" superiore":
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con
l'invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera
percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,0% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
"Lugana" spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando e' spumantizzato
con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della
fermentazione in bottiglia quando e' spumantizzato con il metodo
classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Lugana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto" e
similari.
E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a
specificare l'attivita' dell'imbottigliatore, quale viticoltore,
azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in
osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" puo'
riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto fissato al
precedente art. 4, qualora venga sottoposto ad un periodo di
invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1
ottobre dell'anno di produzione delle uve. Detta menzione dovra'
figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa
di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata "Lugana".
Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione
di origine controllata "Lugana" deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
E' consentito altresi' l'uso della indicazione aggiuntiva di
"vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve
provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le
Camere di Commercio I.A.A. di Brescia e di Verona, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Art. 8.
Tutti i contenitori fino alla capacita' di 3,0 litri compresa,
utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata "Lugana" devono essere in vetro e chiusi esclusivamente
con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con
capacita' inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze commerciali,
possono avere la chiusura a vite.
Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" riportante
la menzione superiore deve essere immesso al consumo solo in
bottiglie di vetro con tappo in sughero di capacita' da 0,375 a 3,0
litri. E' ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a
vite per le bottiglie con capacita' inferiore a 0,375 litri.
Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana" spumante
deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro con capacita'
fino a 6,0 litri.