Gazzetta Ufficiale n. 234 del 07-10-1998

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 luglio 1998, n. 343.
Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in
ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da
intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo
di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su
proprieta' privata;
Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata,
oltre che con la necessita' di assicurare la funzione portuale delle
strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il
transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere
ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di
metri sei;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettutata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Misure unitarie

1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del
demanio marittimo e' determinato in lire millequattrocento per le
aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da
realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire
mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti
ed opere di difficile rimozione.
2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di
impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali
marittime come definite dall'articolo 29 del codice della
navigazione, e' determinato in lire tremila.
3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del
mare territoriale e' determinato in lire settecento per gli specchi
acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui
quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile
rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali
sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.

Art. 2.
Decorrenza dei pagamenti

1. Le rate annuali del canone sono calcolate per ciascun anno
solare di vigenza della concessione.
2. Qualora la data di decorrenza e quella di scadenza delle
concessioni non coincidano rispettivamente con il 1 gennaio ed il 31
dicembre, la prima e l'ultima annualita' del canone sono calcolate in
rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della
concessione.

Art. 3.
R i d u z i o n i

1. Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia
autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un
bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti
od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il
canone annuo e' ridotto fino al cinquanta per cento.
2. Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere
stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia
utilizzazione lucrativa, il canone annuo e' ridotto del cinquanta per
cento. Durante tale periodo il canone ridotto e' aggiornato con le
medesime modalita' previste dall'articolo 7.
3. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento e' accordata nei
casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della
navigazione.
4. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare
territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto
di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravita', il canone annuo
e' ridotto fino al cinquanta per cento.
5. Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con
decreto del direttore generale della direzione generale del demanio
marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della
navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla
capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero
delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di
anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entita'
dell'investimento.

Art. 4.
Cumulabilita'

1. Le riduzioni previste all'articolo 3 sono cumulabili fino a
determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello
normale.

Art. 5.
Regime giuridico delle aree e delle opere

1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le
opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del
porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la
loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle
trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.
2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di
comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in
base alla concessione ne' alle relative sponde, per l'ampiezza di
banchina ritenuta dall'autorita' concedente tale da assicurare la
funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri
sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono
immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi
dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a
quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone
indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile
rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

Art. 6.
Determinazione e riscossione degli indennizzi

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni
demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze
del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo
concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in
misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei
precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per
cento e del cento per cento.

Art. 7.
Aggiornamenti

1. Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono
aggiornate, per valere dal 1 gennaio dell'anno successivo, con
decreto del direttore generale della direzione generale del demanio
marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della
navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali
generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per
i "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" e per
i "prezzi praticati dai grossisti" riferiti al mese di settembre di
ogni anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 luglio 1998
Il Ministro: Burlando
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 324

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 10 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"4. I canoni per concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad
oggetto la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto stipulate
successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con
decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare
la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di
un riordino della materia che tenga conto anche della
legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il
predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
a) previsione di canoni di minori entita' per le
iniziative che comportino investimenti sia per la
realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per
la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze
demaniali rispetto a quelle che prevedono
l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente
fruibili;
b) previsione di una riduzione del canone per il periodo
in cui la realizzazione delle opere non consenta
l'utilizzazione commerciale della struttura;
c) previsione di modalita' di aggiornamento annuale,
in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto
della lira".
- Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 29 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). - Le
costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che
esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare
territoriale, sono considerate come pertinenze del
demanio stesso".
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 40 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 40 (Riduzione del canone). - Qualora
l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte
del concessionario venga ad essere ristretta per
effetto di preesistenti diritti di terzi, al
concessionario non e' dovuto alcun indennizzo, ma si fa
luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la
facolta' prevista dal primo comma dell'art. 44".
- Il testo vigente dell'art. 45 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 45 (Modifica o estinzione per cause naturali). -
Quando, per cause naturali, i beni del demanio
marittimo concessi subiscono modificazioni tali da
restringere l'utilizzazione della concessione, il
concessionario ha diritto ad un'adeguata riduzione del
canone.
Qualora le cause predette cagionino modificazioni
tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile
l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si
estingue".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 28 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 28 (Beni del demanio marittimo). - Fanno parte
del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare, i
bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante
una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo".