Gazzetta Ufficiale n. 234 del 07-10-1998
MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DECRETO 17 settembre 1998.
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dell'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi",
riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo
alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Laghi lombardi", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione
consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della
normativa comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche
agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Laghi
lombardi" per l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai
sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24
novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17
del regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la
pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine di oliva "Laghi lombardi",
affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione
approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione
ergaomnes, sul territorio italiano;
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata "Laghi lombardi", registrata in sede comunitaria,
nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione
europea, riservata all'olioextravergine di oliva, con regolamento
(CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato
in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione di origine controllata "Laghi
lombardi", possono utilizzare, in sede di presentazione e
designazione del prodotto, anche la menzione "Denominazione di
origine protetta", in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE)
2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto
Allegato
DISCIPLINAREDI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "LAGHI LOMBARDI".
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Laghi lombardi",
accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Sebino", "Lario", e' riservata all'olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Laghi lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica "Sebino" e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo
presenti negli oliveti: Leccino in misura non inferiore al 40%;
Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da sole o congiuntamente, in
misura non superiore al 60%. Possono, altresi', concorrere altre
varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
2. La denominazione di origine controllata "Laghi lombardi",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "lario", e'
riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:
Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all'80%.
Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti
in misura non superiore al 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo delle province di
Brescia, Bergamo, Como, Lecco. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Provincia di Brescia:
Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola,
Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome,
Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia,
Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro,
Capriolo.
Provincia di Bergamo:
Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto,
Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara
San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro,
Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli
Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
Provincia di Como:
Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di
Rumo, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria
Rezzonico, Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante,
Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno,
Brienno, Laglio, Carate Urio; Moltrasio, Bellagio, Porlezza,
Valsolda, Stazzona, Germasino, Sorico.
Provincia di Lecco:
Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello
del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Galbiate.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Laghi lombardi", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Sebino", comprende, nell'ambito delle province di Brescia
e Bergamo, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Capriolo, Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte
Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati,
Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica,
Brescia, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco,
Adro, Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di
Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica,
Adrara San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso,
Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiudono, Carobbio
degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Laghi lombardi" accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Lario" comprende, nelle province di Como e Lecco,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gera Lario,
Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo,
Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico,
Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo,
Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno,
Laglio, Carate Urio, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Colico,
Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario,
Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Stazzano, Germasino,
Galbiate, Sorico.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art.
1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari
della zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni sono
sostanzialmente derivati dalla disgregazione chimicofisica naturale o
meccanica indotta dei calcari a diversa composizione e struttura e
dalla sedimentazione lenta dei materiali disomogenei piu' minuti,
separati per levigazione e flottazione e trasportati a valle negli
slarghi delle cerchie moreniche. Lo strato superficiale di tali
terreni ha dato origine a terre rosse, brune o grige, con scheletro
abbondante e vario nelle zone moreniche e con orizzonti pedologici
piu' o meno profondi.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 5000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 19%. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovra' essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata
cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i
limiti massimi sopra indicati.
6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
7. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Laghi lombardi", accompagnata
dalla menzione geografica "Sebino", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Laghi lombardi", accompagnata
dalla menzione geografica "Lario", comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro
tre giorni dalla raccolta delle olive.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Laghi lombardi" accompagnata
dalla menzione geografica "Sebino" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: verde-giallo;
odore: di fruttato medio-leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
punteggio al Panel test > = 7,00;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio;
numero perossidi:< = 12 Meq02/kg;
acido oleico > = 76%;
K 232 < = 2,00.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Laghi lombardi" accompagnata
dalla menzione geografica "Lario" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: verde-giallo;
odore: fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero con eventuale presenza di leggera
sensazione di amaro e piccante;
punteggio al Panel test > = 7,00;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 12 Meq02/kg;
acido oleico > = 76%.
3. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
4. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
5. E' in facolta' del Ministro per le risorse agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato","superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non
superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine controllata "Laghi lombardi".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebi con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti in vetro o in banda stagnata di capacita' non superiore a
litri 5.
9. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.