Gazzetta Ufficiale n. 234 del 07-10-1998

DECRETO 17 settembre 1998.
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda", riconosciuto in
ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo
alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Garda", ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata
dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa
comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche
agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Garda" per
l'olio extravergine di oliva e' stata registrata ai sensi del
richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre
1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, reg.
(CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del
relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista
l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per l'olio extravergine di oliva "Garda" affinche' le
disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in
sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul
territorio italiano;

Decreta:
Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata "Garda", registrata in sede comunitaria, nell'ambito
delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione uropea,
riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n.
2325/97 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione di origine controllata "Garda" possono
utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto,
anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformita'
dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto
di tutte le condizioni previste dalla normativa in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto

Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "GARDA".

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata da
una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Bresciano",
"Orientale", "Trentino", e' riservata all'olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva,
Frantoio, e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresi', concorrere
altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo
Casaliva o Drizzar presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono,
altresi', concorrere le seguenti varieta': Lezzo, Favarol, Rossanel,
Razza, Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da
sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata
dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" e' riservata all'olio
extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva,
Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresi',
concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non
superiore al 20%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla prooduzione
dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i
territori olivati atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione situati nel territorio amministrativo delle province di
Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Bresciano" comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della
Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo,
Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda,
Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda,
Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo', San Felice del
Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno,
Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in
apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei
comuni sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Orientale" comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino
Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese,
San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio
sul Mincio;
in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona
predetta, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai
confini amministrativi dei comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Trentino" comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena,
Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno,
Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata
dal confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei
comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati
riguardano esclusivamente le parti rivierasche in localita' S.
Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art.
1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari
dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura
prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente
sgrondi con presenza di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bresciano" sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2
dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Orientale" sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3
dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Trentino" sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4
dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg. 5000 per ettaro
per gli impIanti intensivi. La resa massima delle olive in olio non
puo' superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purche' la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e
della richiesta di certificazione di idoneita' del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle
Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Bresciano" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controlla "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Orientale" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Trentino" comprende l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati a punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine ai cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro cinque
giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Bresciano" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio o leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < =12, Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Orientale" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della
componente del giallo;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla
menzione geografica "Trentino" deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: di fruttato leggero con sensazione erbacea;
sapore: sapido, delicatamente fruttato;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. E' in facolta' del Ministro per le risorse agricole, alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve
essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del
presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con
dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella
dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine
controllata "Garda".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non
superiori alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Bresciano", deve essere immesso al consumo in recipienti
in vetro di capacita' non superiore a litri 5.
9. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Orientale" deve essere immesso al consumo in recipienti
in vetro di capacita' non superiore a litri 1.
10. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Trentino" deve essere immesso al consumo in recipienti in
vetro di capacita' non superiore a litri 1.
11. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.