Gazzetta Ufficiale n. 234 del 07-10-1998
DECRETO RETTORALE 18 settembre
1998.
Riordinamento della scuola di specializzazione in diritto delle
regioni e degli enti locali.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento nella docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma dgli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli
ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore
giuridico;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/6, la tabella
XLV/7 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione del settore giuridico;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 23 ottobre 1997, senato accademico
seduta del 29 giugno 1998, consigli di amministrazione seduta del 9
settembre 1998);
Decreta:
Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996
la scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti
locali.
Scuola di specializzazione in diritto
delle regioni e degli enti locali
Art. 1.
La scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti
locali istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 22
ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 18 gennaio 1988, ha la finalita' di fornire adeguate
conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale,
utili alla formazione di specialisti nel campo delle problematiche
giuridicoamministrative concernenti le regioni e le autonomie locali.
Art. 2.
Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati delle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze
politiche. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che sono in
possesso del predetto titolo di studio, conseguito presso universita'
italiane o straniere, accertato dalle competenti autorita' italiane
(consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto
equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta
scuola.
Art. 3.
Il corso ha durata di due anni. La valutazione di eventuali
equipollenti tra insegnamenti in scuole diverse e' affidata alla
struttura didattica competente. Le eventuali affinita' tra scuole
diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso
comprende almeno 300 ore di insegnamento.
Art. 4.
La scuola rilascia il diploma attestante la qualifica di
specialista in diritto delle regioni e degli enti locali.
Art. 5.
Il piano di studi e' articolato per ciascuno anno sulla base della
tavola didattica di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale
16 dicembre 1997:
area del diritto costituzionale (N08X) con un numero di ore di
insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e
degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due
anni non inferiore a 90;
area del diritto amministrativo (N10X) con un numero di ore di
insegnamento nei due anni non inferiore a 90;
area del diritto tributario (N13X) con un numero di ore di
insegnamento nei due anni non inferiore a 30;
area del diritto e politica delle comunita' europee (N14X) con un
numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
area della finanza e contabilita' degli enti locali (P01C) con un
numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore
di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;
area delle scienze dell'amministrazione (Q02X) con un numero di ore
di insegnamento nei due anni non inferiore a 60.
Il consiglio della scuola potra' stabilire, accanto agli
insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali
potranno essere trattati anche da settori scientificodisciplinari
diversi da quelli indicati.
Art. 6.
Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un
esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi
mediante domanda a risposta multiple, integrata eventualmente da un
colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti
titoli:
a) la tesi nella disciplina attinenti alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1982. Sono ammessi alla scuola
coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base
del punteggio complessivo riportato.
Art. 7.
La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti
risultano dalle previsioni delle attuali norme di legge e dello
statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Art. 8.
Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato
tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di
idoneita', nonche' l'esame finale.
Art. 9.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito in
numero di 25 unita'.
Art. 10.
Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in
conformita' al regolamento didattico di Ateneo, le modalita' ed i
criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di
specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita' degli
esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre
essere previsto.
Il consiglio determina all'interno dei settori
scientificodisciplinari indicati nella presente tabella gli
insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro
eventuale suddivisione o articolazione in semestri, i moduli
didattici, la tipologia delle forme didattiche, che possono
comprendere anche attivita' pratiche e di tirocinio pratico; la
suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita'
didattica e la propedeucita' degli insegnamenti nonche' le modalita'
delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove
idoneative, ove previste.
Le finalita' formative della scuola possono essere perseguite anche
mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potra'
fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.
Per gli insegnamenti possono essere utilizzati anche professori a
contratto entro un limite di 4 contratti l'anno secondo le vigenti
norme.
Art. 11.
La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Coloro che non superano
detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 12.
L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo'
stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo
delle attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della
legislazione vigente.
Art. 13.
La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e
strutture dell'Universita' degli studi di Palermo, nonche' di
attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni
stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessarie
all'efficace svolgimento dei corsi.
Art. 14.
L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla
scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i
contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
Art. 15.
Il consiglio della scuola e' quello previsto dallo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Palermo, 18 settembre 1998
Il rettore: Gullotti