in vigore dal: 27-10-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in
materia di valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in
particolare l'allegato B);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante "Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE,
84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali";
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto definisce i principi per:
a) stabilire gli obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al
fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale
in base a criteri e metodi comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria
ambiente e far si' che siano rese pubbliche, con particolare
riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e
migliorarla negli altri casi.
2. Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).Nota al titolo:
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L
296 del 21 novembre 1996.Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Per quanto concerne la direttiva 96/62/CE v. in nota al
titolo.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1995-1997).
- L'allegato B della succitata legge riporta
l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari.
- La direttiva 80/779/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
229 del 30 agosto 1980.
- La direttiva 82/884/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
378 del 31 dicembre 1982.
- La direttiva 84/360/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 85/203/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
087 del 27 marzo 1985.
Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti
dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare,
prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze
scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale
livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non
superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo
termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per
quanto possibile nel corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per
la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il
quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente
decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella
cui misura tale valore puo' essere superato alle condizioni stabilite
dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del
presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000
abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti,
con una densita' di popolazione per km(elevato a)2 tale da rendere
necessaria la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria
ambiente a giudizio dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del
quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di
modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del
quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di
modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualita'
dell'aria ambiente.
Art. 3.
Autorita' competenti
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali, ciascuno secondo le competenze previste dalle vigenti leggi e
nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi, sono
responsabili dell'attuazione del presente decreto, e, in particolare,
assicurano che le misure adottate al fine di conseguire gli obiettivi
in esso previsti:
a) tengano conto di un approccio integrato per la protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo;
b) non siano in contrasto con la legislazione comunitaria sulla
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro;
c) non abbiano effetti negativi sull'ambiente negli altri Stati
dell'Unione europea.
Art. 4.
Valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione
delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono
recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti
elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui
all'allegato I, le modalita' secondo le quali tale margine deve
essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve essere
raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di
monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi di quelli
fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo
comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da
quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri
di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali
non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla
base dei criteri di cui all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun
inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia
d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con
particolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti
di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il
campionamento e l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione
della qualita' dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione,
con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai
metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per
la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione
inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e
degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2,
3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi
dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico
ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12,
in conformita' a quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e
soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente
informa la Commissione europea.
Note all'art. 4:
- Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- L'art. 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, gia'
citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
"5. A norma del Trattato, il Consiglio adotta la
normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai
paragrafi 3 e 4".
Art. 5.
Valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 4, comma 1, in continuita' con l'attivita' di
elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualita'
dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure
rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I
per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province
autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando
i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente,
nonche' indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la
qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le
zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive
tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 5:
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183".
- L'art. 4 del succitato D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203, cosi' recita:
"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato,
la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico
spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei
principi contenuti nel presente decreto e delle altre
leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle
regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del proprio
territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita'
dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida
ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi
urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria
coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi
inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare
una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti,
sulla base della migliore tecnologia disponibile e
tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e
dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere
superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti
nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli
organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente
inquinate o per specifiche esigenze di tutela
ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di
valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori
minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche'
per talune categorie di impianti la determinazione di
particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di
controllo e di rilevazione degli inquinanti
atmosferici e l'organizzazione dell'inventario
regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita'
dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della
sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera
d) ".
Art. 6.
Valutazione della qualita' dell'aria ambiente
1. Le regioni effettuano la valutazione della qualita' dell'aria
ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), e' obbligatoria nelle seguenti
zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e'
compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore
stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
3. La misurazione puo' essere completata da tecniche modellistiche
per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualita'
dell'aria ambiente.
4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo
rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore
stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la
misurazione puo' essere combinata con tecniche modellistiche in
applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3,
lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b),
e' consentito per valutare la qualita' dell'aria ambiente allorche'
il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto
della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti
per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve
essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o
discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la
rappresentativita' dei livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di
quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata almeno ogni
cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi
di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.
Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281,
vedi nelle note all'art. 4.
Art. 7.
Piani d'azione
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare
di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le
zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e
delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla
gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani
d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche'
sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di
controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi
compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme.
Art. 8.
Misure da applicare nelle zone
in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare
di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione
di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite
aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore
limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per
uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il
livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate
alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni
adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori
limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu'
inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico
e agli organismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno
le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di
cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di
essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza
o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento
significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il
Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati
dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni,
la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni
interessate che coordinano i rispettivi piani.
Art. 9.
Requisiti applicabili
alle zone con i livelli inferiori ai valori limite
1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare
di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai
valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento
degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni
adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di
conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e
si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria
ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive
emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata.
Art. 10.
Misure applicabili
in caso di superamento delle soglie d'allarme
1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita'
individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che
siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo
i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d).
Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati
relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di
inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli
alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al
Ministero della sanita'.
Art. 11.
Informazione al pubblico
1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
che informazioni aggiornate sulla qualita' dell'aria ambiente
relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi
1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonche'
degli organismi interessati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare,
comprensibili e accessibili.
Art. 12.
Trasmissione delle informazioni
1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero
della sanita', per il tramite dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):
a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:
1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di
livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza,
le date o i periodi in cui il superamento si e' verificato, nonche' i
valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa
con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti
per i quali non e' stato stabilito un margine di tolleranza;
2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun
superamento;
3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono
stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi
di cui all'articolo 8, comma 3;
4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al
numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di
attuazione;
b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e
degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo
9.
L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al
Ministero della sanita'.
2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:
a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);
b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i
livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i
programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);
c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o
programma in corso di attuazione;
d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun
triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o
valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui
agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui
all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23
dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle
relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente;
e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualita' dell'aria
ambiente di cui all'articolo 5.
3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della
sanita', comunica alla Commissione europea i laboratori e gli
organismi incaricati di:
a) approvare i dispositivi di misurazione;
b) garantire la qualita' delle misurazioni effettuate dai
dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualita',
in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra
l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia
della qualita';
c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;
d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della
qualita' su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea.
Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.
Note all'art. 12:
- La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
377 del 31 dicembre 1991.
- L'art. 4 della succitata direttiva cosi' recita:
"Art. 4. - 1. Il testo delle disposizioni menzionate
nell'allegato III e' sostituito dal testo seguente:
"Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla
Commissione informazioni sull'applicazione della presente
direttiva nel contesto di una relazione settoriale
concernente anche le altre direttive comunitarie
pertinenti. Tale relazione e' elaborata sulla base di un
questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'art. 6 della
direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono
inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio
del periodo contemplato dalla relazione. La relazione
e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine
del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1994 al 1996
compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria
sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla
ricezione delle relazioni degli Stati membri.
2. Il testo contenuto nel paragrafo 1 e' inserito nelle
direttive menzionate nell'allegato IV secondo le
indicazioni ivi riportate.
3. Il testo seguente e' inserito nelle direttive
menzionate all'allegato V secondo le indicazioni ivi
riportate.
''La Commissione trasmette ogni anno agli Stati
membri le informazioni da essa ricevute in
applicazione del presente articolo''.
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente
alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti
decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente
criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992
recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di
rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 28 maggio 1983, n. 145;
d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994,
concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n.
107;
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite
di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15
aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante
"Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163.
Note all'art. 13:
- Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
vedi nelle note all'art. 5.
- Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 recava: "Limiti
massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente
esterno".
- Per quanto riguarda il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
vedi nelle note all'art. 5.
Art. 14.
Disposizioni transitorie
l. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i
livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i
livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonche'
le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983 concernente i limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria
nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente
a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, e suoi decreti attuativi;
c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante
"Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale
del 10 maggio 1994, n. 107;
d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996
sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da
ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n.
163;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante
"l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13
dicembre 1994, n. 290.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni,
entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero
dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA,
le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per
i quali sono fissati valori limite di qualita' dell'aria dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 15.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto nei limiti delle risorse previste
dalla legislazione vigente, ovvero nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie del proprio bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanita'
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
ELENCO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA CONSIDERARE NEL QUADRO DELLA
VALUTAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA QUALITA'
DELL'ARIA
AMBIENTE.
I. Inquinanti che devono essere esaminati allo stadio
iniziale, ivi compresi gli inquinanti disciplinati da direttive
comunitarie esistenti in materia di qualita' dell'aria ambiente.
1. Biossido di zolfo;
2. Biossido di azoto/ossidi di azoto;
3. Materiale particolato fine, incluso il PM 10;
4. Particelle sospese totali;
5. Piombo;
6. Ozono.
II.Altri inquinanti atmosferici.
7. Benzene;
8. Monossido di carbonio;
9. Idrocarburi policiclici aromatici;
10. Cadmio;
11. Arsenico;
12. Nichel;
13. Mercurio.
ALLEGATO II
ELENCO INDICATIVO DEI FATTORI DI CUI TENER CONTO NELLA FISSAZIONE
DEI VALORI LIMITE E DELLE SOGLIE DI ALLARME.
All'atto della fissazione del valore limite e, se del caso, della
soglia di allarme, si potra' tener conto, a titolo d'esempio, dei
seguenti fattori:
grado di esposizione di settori della popolazione, in particolare
dei sottogruppi vulnerabili;
condizioni climatiche;
vulnerabilita' della flora e della fauna e dei loro habitat;
patrimonio storico esposto agli inquinanti;
fattibilita' economica e tecnica;
trasporto a lunga distanza degli inquinanti, inclusi quelli
secondari, tra cui l'ozono.
ALLEGATO III
CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DA
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI UN VALORE LIMITE E
DI
UNA SOGLIA DI ALLARME.
1. Possibilita', gravita' e frequenza degli effetti; relativamente
alla salute umana ed all'ambiente nel suo complesso occorre
attribuire particolare attenzione agli effetti irreversibili.
2. Ubiquita' e concentrazione elevata della sostanza inquinante
nell'atmosfera.
3. Trasformazioni ambientali o alterazioni metaboliche, nel caso in
cui alterazioni possano dar luogo alla produzione di sostanze
chimiche di maggiore tossicita'.
4. Persistenza nell'ambiente, in particolare se la sostanza non e'
biodegradabile ed e' in grado di accumularsi negli esseri umani,
nell'ambiente o nelle catene alimentari.
5. Impatto dell'inquinante:
dimensione della popolazione, risorse viventi o ecosistemi esposti;
esistenza di organismi "bersaglio" particolarmente vulnerabili
nella zona interessata.
6. Eventuale ricorso a metodi di valutazione del rischio.
Per la selezione si devono prendere in considerazione i criteri
pertinenti di pericolo stabiliti dalla direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche.
Nota all'allegato III:
- La direttiva 67/548/CEE e' pubblicato in G.U.C.E. L
196 del 16 agosto 1967.
ALLEGATO IV
ULTERIORI CRITERI IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEGLI INQUINANTI
ATMOSFERICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA FISSAZIONE DI
UN
VALORE OBIETTIVO.
Per un inquinante selezionato secondo i criteri di cui all'allegato
III e' opportuno fissare un valore obiettivo, anziche' un valore
limite, allorche':
le conoscenze sui meccanismi di formazione e sulle sorgenti di
emissione non sono soddisfacenti;
i dati relativi ai livelli di concentrazione sono scarsi;
il contributo delle emissioni dalle sorgenti naturali e'
significativo;
l'influenza dei fattori meteoclimatici e' determinante;
il meccanismo di formazione e trasporto, con particolare
riferimento alla correlazione spaziale e temporale con le sorgenti
emissive coinvolte, richiedono una azione coordinata fra diversi
Stati membri per la riduzione dell'inquinante.
Nota all'allegato VI:
- Per quanto riguarda il D.P.R. n. 203/1988 vedi
nelle note all'art. 5.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O
NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE.
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 8, comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite e' stato rilevato:
regione;
citta' (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione esposta
all'inquinamento;
dati climatici utili;
dati topografici utili;
informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella
zona interessata.
3. Amministrazioni competenti:
nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e
dell'attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura e valutazione dell'inquinamento:
concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione
dei provvedimenti di miglioramento);
concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell'inquinamento:
elenco delle principali fonti di emissione responsabili
dell'inquinamento (mappa);
quantita' totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);
informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.
6. Analisi della situazione:
informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del
superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);
informazioni particolareggiate sulle possibili misure di
miglioramento della qualita' dell'aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento
esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
vale a dire:
provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e
internazionale;
effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di
ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del
presente decreto:
elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito
del progetto;
calendario di attuazione;
stima del miglioramento programmato della qualita' dell'aria e del
tempo necessario per conseguire tali obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto
di ricerca a lungo termine.
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc.
utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente
allegato.
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SANITA' RELATIVAMENTE AI VALORI LIMITE DI QUALITA'
DELL'ARIA
STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 203/1988.
1. Risultati delle misurazioni:
a) biossido di zolfo e particelle sospese totali:
media annuale;
mediana annuale;
95 percentile;
98 percentile;
mediana invernale.
b) biossido di azoto:
media annuale;
mediana annuale;
95 percentile;
98 percentile.
c) Piombo:
media annuale;
mediana annuale.
2. Superamento dei valori limite:
valori registrati;
motivi di ciascun superamento;
misure adottate per evitare il ripetersi del superamento.