Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17-10-1998
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 2 ottobre 1998.
Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme sulla messa
al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della
legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte
del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a
definire le modalita' di distruzione delle scorte di mine antipersona
nonche' ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della
difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione
delle attivita' di distruzione;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
1. In ottemperanza all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre
1997, n. 374, in seguito denominata "legge", il Ministero della
difesa provvede alla distruzione delle mine antipersona e parti di
esse in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate nazionali o
consegnate dalle aziende produttrici o da altri soggetti detentori
pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.
Art. 2.
1. La competenza per l'attivita' di distruzione nell'ambito del
Ministero della difesa e' attribuita all'ufficio del segretario
generale per gli aspetti di coordinamento e alla Direzione generale
degli armamenti terrestri per gli aspetti operativi.
2. Presso il predetto ufficio del segretario generale e' istituito
il registro delle mine di cui all'art. 6 della legge.
3. Il registro di cui al comma 2 e' composto delle seguenti quattro
parti:
a) la parte prima contiene l'inventario del materiale da
distruggere, indicante la tipologia e i quantitativi del materiale in
possesso delle Forze armate o ad esse consegnato da privati ai sensi
dell'art. 3 della legge;
b) la parte seconda contiene le denunce presentate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4
della legge;
c) la parte terza riporta le date o i periodi nonche' le modalita'
dell'avvenuto smaltimento delle mine e parti di esse, fino al
completamento dell'attivita';
d) la parte quarta contiene l'inventario iniziale delle mine
antipersona che saranno detenute dalle Forze armate per
l'addestramento in operazioni di sminamento di cui all'art. 5 della
legge nonche' le successive variazioni nella consistenza e nella
tipologia.
Art. 3.
1. La distruzione delle mine e' effettuata dalla Direzione generale
degli armamenti terrestri con le seguenti modalita':
a) affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre
di Baiano di Spoleto, con l'eventuale concorso di analogo
stabilimento, qualora il primo non sia in grado di far fronte per
intero alle esigenze di cui al presente decreto;
b) appalto a ditta privata tramite il programma di
demilitarizzazione gestito dalla Agenzia NAMSA (NATO Maintenance and
Supply Agency) o mediante gara internazionale nell'ambito dei Paesi
WEAG (Western European Armaments Group) o gara nazionale, secondo
criteri di scelta da portare tempestivamente a conoscenza delle
competenti commissioni parlamentari.
2. Allo Stabilimento militare munizionamento terrestre vengono
affidate per lo smaltimento:
a) mine a pressione, e parti di esse, dei tipi in dotazione
all'Esercito italiano (modelli AUPS, MAUS/1, VAR/40, MK2), esclusi i
detonatori;
b) mine da esercitazione di qualsiasi tipo e modello.
3. A ditte private e' appaltata la distruzione di tutto il restante
materiale.
4. Lo Stabilimento militare munizionamento terrestre provvede:
a) allo sconfezionamento delle mine;
b) al recupero differenziato delle parti componenti (esplosivo,
plastica, metallo);
c) alla triturazione dei materiali di risulta esplosivi e plastici;
d) alla alienazione o smaltimento del materiale nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela ambientale.
5. Le ditte appaltatrici che provvedono alla distruzione delle mine
sono scelte fra quelle in possesso della certificazione a norma NATO
AQAP-110 e in grado di operare nel rispetto della normativa vigente
in materia di tutela ambientale; la sorveglianza del Ministero della
difesa sara' attuata secondo la predetta norma NATO tramite l'ufficio
di sorveglianza tecnica istituito presso lo stabilimento della ditta
interessata. Tale ufficio verifichera' che i materiali di risulta
dell'opera di distruzione non siano in alcun modo riutilizzati per
scopi bellici.
Roma, 2 ottobre 1998
Il Ministro della difesa
Andreatta
Il Ministro degli affari esteri
Dini
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani