Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17-10-1998

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 settembre 1998.
Attuazione della direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 settembre 1997 che modifica, per quanto riguarda la
velocita' massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a
ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE,
74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE,
77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE,
79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del
Consiglio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel
frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decentrare
in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Vista la direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 settembre 1997 che aumenta la velocita' massima per
costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote da 30 a 40 km/h
al fine di adeguare il campo di applicazione del sistema europeo di
omologazione dei veicoli stessi alla realta' produttiva;

Decreta:
Art. 1.

L'espressione "30 km/h" contenuta nelle sottoelencate direttive
CEE, recepite in Italia con gli atti normativi di fianco indicati, e'
sostituita con l'espressione "40 km/h":
direttiva 74/150/CEE recepita con la legge 8 agosto 1977, n. 572,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
direttiva 74/151/CEE recepita con decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980;
direttive 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE,
75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE,
78/764/CEE, 78/933/CEE, recepite con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981;
direttive 79/532/CEE e 79/533/CEE recepite con decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 giugno
1983;
direttiva 80/720/CEE recepita con decreto ministeriale 8 gennaio
1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 1987;
direttive 86/297/CEE e 86/415/CEE recepite con decreto ministeriale
18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1989;
direttiva 89/173/CEE recepita con decreto ministeriale 5 agosto
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 1992.

Art. 2.

Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Burlando

Il Ministro per le politiche agricole
Pinto