Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21-10-1998

DECRETO 12 ottobre 1998.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1 novembre
1997, ventunesima e ventiduesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in
corso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7
ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire
71.243 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13
gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 10 luglio, 7
agosto, 11 settembre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime venti tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1
novembre 1997/2027;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una ventunesima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 6,50% 1 novembre 1997/2027, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al
Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10,
riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in
particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state
stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una ventunesima tranche di buoni
del Tesoro poliennali 6,50% - 1 novembre 1997/2027, fino all'importo
massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, citato nelle premesse, il 1 gennaio 1999 i suddetti buoni
verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del
medesimo provvedimento legislativo.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione di cui ai predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al
precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in
titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e
12.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di
ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di lire 5 milioni nominali; le
sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi
multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei
buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della
stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni,
che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998,
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento
degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica soluzione il 1 novembre 2027, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 213
del 1998, i suddetti pagamenti, a decorrere dalle scadenze successive
al 1 gennaio 1999, verranno effettuati applicando il tasso
d'interesse al valore nominale unitario, pari ad un centesimo di
euro, del prestito ridenominato in tale valuta.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, le banche e le
societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo
istituito presso la Consob, che esercitano le attivita' indicate nei
punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per
conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria fra i "pagamenti da regolare".

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di lira; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo
dell'importo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate
per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 15 ottobre 1998, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale
da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso
noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data
l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli
"specialisti".

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni
sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non
vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le
richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo tre punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della
ventiduesima tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per
cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
ventunesima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al
collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1998.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della ventunesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 7 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'intero importo del collocamento supplementare.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo
comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al
comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 19
ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per 168 giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 19 ottobre 1998 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso
la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del
capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,50% annuo lordo, dovuto
allo Stato, per 168 giorni.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione,
ed al capitolo 3242 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998,
valutati in lire 65.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675
(unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli
corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario
2027, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e
corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 1998
Il Ministro: Ciampi